Page 53 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 Tale ricostruzione, secondo l’Adunanza Plenaria, si   dell’appalto alla concorrenza e, dunque, l’indizione
                 ispira  direttamente  alle Direttive  euro-unitarie  in   di una nuova gara, sia solo quella dovuta, in detta
                 materia di appalti – che trattano della sostituzione   fase,  a  modifiche  strutturali  interne  allo  stesso
                 solo in fase di esecuzione e non contemplano tale   raggruppamento,  senza  l’addizione di nuovi
                 opportunità per la fase di partecipazione alla gara   soggetti  …  tuttavia  senza  incidere  sulla  capacità
                 -.                                             complessiva dello  stesso raggruppamento  di
                 “La  Direttiva  n.  24/2014/UE  contempla  talune   riorganizzarsi internamente,  con una  diversa
                 ipotesi di sostituzione all’art. 72 in tale fase e nel   distribuzione  di diversi compiti  e ruoli (tra
                 Considerando  n. 110,  già  ricordato  dallo stesso   mandante e mandataria o tra i soli mandanti), in
                 Collegio rimettente,  precisa  che  «in  linea  con  i   modo da garantire l’esecuzione dell’appalto anche
                 principi di parità di trattamento e di trasparenza,   prescindendo  dall’apporto  del componente  del
                 l’aggiudicatario  non  dovrebbe  essere  sostituito   raggruppamento ormai impossibilitato ad eseguire
                 da  un  altro operatore  economico, ad  esempio in   le prestazioni o, addirittura, non più esistente nel
                 caso di cessazione dell’appalto a motivo di carenze   mondo giuridico (perché, ad esempio, incorporato
                 nell’esecuzione,  senza  riaprire  l’appalto  alla   od estinto)”.
                 concorrenza»  e  «tuttavia,  in  corso  d’esecuzione
                 del  contratto,  in  particolare  qualora  sia  stato   In conclusione, quindi, “a maggior ragione si impone
                 aggiudicato  a  più di un’impresa,  l’aggiudicatario   che nella fase della procedura di gara il soggetto
                 dell’appalto  dovrebbe  poter  subire  talune  che ha preso parte ad essa, presentando l’offerta,
                 modifiche  strutturali  dovute,  ad  esempio,  a   non sia diverso da quello che viene valutato dalla
                 riorganizzazioni puramente interne, incorporazioni,   stazione  appaltante  e  che,  infine,  si  aggiudica  la
                 fusioni  e  acquisizioni  oppure  insolvenza»,  sicché   gara, non essendo ammissibile, sul piano del diritto
                 «tali   modifiche   strutturali   non   dovrebbero   UE,  che  proprio  la  fase  pubblicistica, deputata
                 automaticamente  richiedere  nuove  procedure  di   alla  scelta  del  miglior offerente,  sia  quella  in  cui
                 appalto per tutti gli appalti pubblici eseguiti da tale   attraverso  la  modifica  soggettiva  e  l’addizione  di
                 offerente».”.                                  un soggetto esterno alla gara si aggiri il principio
                                                                della concorrenza e  si ammetta  in corso  di gara
                 Per colmare il vuoto normativo per quanto concerne   un soggetto diverso da quello che ha presentato
                 la fase di gara, il Collegio valorizza il collegamento   l’offerta.”.
                 fra  la  fase  esecutiva  e  quella  di  partecipazione,
                 tratteggiando  la  seconda  quale  anticipatoria  –  in   Nel  decidere,  quindi,  per  l’immodificabilità  “per
                 senso giuridico, oltre che logico – della prima.    addizione”  del  RTI,  l’Adunanza  Plenaria  richiama
                                                                la sentenza della Corte di Giustizia del 24 maggio
                 “Questa Adunanza plenaria, di recente, ha chiarito   2016, nella causa C-396/14, in cui la modifica “per
                 che anche la fase esecutiva del contratto pubblico non   riduzione”  della  composizione  di  un  RTI  è  stata
                 è una “terra di nessuno”, indifferente all’interesse   interpretata  come  una  violazione  dei  principio
                 pubblico e a quello privato degli altri operatori che   generali ed  immanenti  di trasparenza  e  di parità
                 hanno preso parte al confronto concorrenziale, e   di trattamento,  giacché  “la procedura  di gara
                 che «l’attuazione in concreto dell’offerta risultata   assume  il carattere  di strumento  di scelta  non
                 migliore,  all’esito  della  gara,  e  l’adempimento   solo dell’offerta migliore, ma anche del contraente
                 delle connesse prestazioni dell’appaltatore  o del   più affidabile, come è stato acutamente notato in
                 concessionario  devono  […]  essere  lo  specchio   dottrina, e il principio di immodificabilità soggettiva
                 fedele  di quanto  risultato  all’esito  di un  corretto   risponde ad esigenze di sicurezza giuridica per la
                 confronto in sede di gara, perché altrimenti sarebbe   stazione appaltante”.
                 facile  aggirare  in  sede  di esecuzione  proprio  le
                 regole del buon andamento, della trasparenza e,   In conclusione, quindi, la risposta al quarto quesito
                 non  da  ultimo,  della  concorrenza,  formalmente   legge  come  endiadi  la  fase  di  partecipazione  ed
                 seguite  nella  fase  pubblicistica anteriore  e   esecuzione – poiché animate dagli stessi principi
                 prodromica  all’aggiudicazione»  (Ad.  plen.  n.   generali – e, traendo spunto dai limi imposti alla
                 10/2020).  Si può quindi fondatamente  ritenere   sostituzione in fase di esecuzione afferma – anche
                 che  la  deroga  all’immodificabilità  soggettiva   per  la  fase  di  partecipazione  alla  gara  –  che  è
                 dell’appaltatore  costituito in raggruppamento,   consentita  “la  sostituzione del mandante  di un
                 tale da evitare in fase  esecutiva  la riapertura   raggruppamento temporaneo di imprese, che abbia

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