Page 53 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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Il Punto Mediappalti
Tale ricostruzione, secondo l’Adunanza Plenaria, si dell’appalto alla concorrenza e, dunque, l’indizione
ispira direttamente alle Direttive euro-unitarie in di una nuova gara, sia solo quella dovuta, in detta
materia di appalti – che trattano della sostituzione fase, a modifiche strutturali interne allo stesso
solo in fase di esecuzione e non contemplano tale raggruppamento, senza l’addizione di nuovi
opportunità per la fase di partecipazione alla gara soggetti … tuttavia senza incidere sulla capacità
-. complessiva dello stesso raggruppamento di
“La Direttiva n. 24/2014/UE contempla talune riorganizzarsi internamente, con una diversa
ipotesi di sostituzione all’art. 72 in tale fase e nel distribuzione di diversi compiti e ruoli (tra
Considerando n. 110, già ricordato dallo stesso mandante e mandataria o tra i soli mandanti), in
Collegio rimettente, precisa che «in linea con i modo da garantire l’esecuzione dell’appalto anche
principi di parità di trattamento e di trasparenza, prescindendo dall’apporto del componente del
l’aggiudicatario non dovrebbe essere sostituito raggruppamento ormai impossibilitato ad eseguire
da un altro operatore economico, ad esempio in le prestazioni o, addirittura, non più esistente nel
caso di cessazione dell’appalto a motivo di carenze mondo giuridico (perché, ad esempio, incorporato
nell’esecuzione, senza riaprire l’appalto alla od estinto)”.
concorrenza» e «tuttavia, in corso d’esecuzione
del contratto, in particolare qualora sia stato In conclusione, quindi, “a maggior ragione si impone
aggiudicato a più di un’impresa, l’aggiudicatario che nella fase della procedura di gara il soggetto
dell’appalto dovrebbe poter subire talune che ha preso parte ad essa, presentando l’offerta,
modifiche strutturali dovute, ad esempio, a non sia diverso da quello che viene valutato dalla
riorganizzazioni puramente interne, incorporazioni, stazione appaltante e che, infine, si aggiudica la
fusioni e acquisizioni oppure insolvenza», sicché gara, non essendo ammissibile, sul piano del diritto
«tali modifiche strutturali non dovrebbero UE, che proprio la fase pubblicistica, deputata
automaticamente richiedere nuove procedure di alla scelta del miglior offerente, sia quella in cui
appalto per tutti gli appalti pubblici eseguiti da tale attraverso la modifica soggettiva e l’addizione di
offerente».”. un soggetto esterno alla gara si aggiri il principio
della concorrenza e si ammetta in corso di gara
Per colmare il vuoto normativo per quanto concerne un soggetto diverso da quello che ha presentato
la fase di gara, il Collegio valorizza il collegamento l’offerta.”.
fra la fase esecutiva e quella di partecipazione,
tratteggiando la seconda quale anticipatoria – in Nel decidere, quindi, per l’immodificabilità “per
senso giuridico, oltre che logico – della prima. addizione” del RTI, l’Adunanza Plenaria richiama
la sentenza della Corte di Giustizia del 24 maggio
“Questa Adunanza plenaria, di recente, ha chiarito 2016, nella causa C-396/14, in cui la modifica “per
che anche la fase esecutiva del contratto pubblico non riduzione” della composizione di un RTI è stata
è una “terra di nessuno”, indifferente all’interesse interpretata come una violazione dei principio
pubblico e a quello privato degli altri operatori che generali ed immanenti di trasparenza e di parità
hanno preso parte al confronto concorrenziale, e di trattamento, giacché “la procedura di gara
che «l’attuazione in concreto dell’offerta risultata assume il carattere di strumento di scelta non
migliore, all’esito della gara, e l’adempimento solo dell’offerta migliore, ma anche del contraente
delle connesse prestazioni dell’appaltatore o del più affidabile, come è stato acutamente notato in
concessionario devono […] essere lo specchio dottrina, e il principio di immodificabilità soggettiva
fedele di quanto risultato all’esito di un corretto risponde ad esigenze di sicurezza giuridica per la
confronto in sede di gara, perché altrimenti sarebbe stazione appaltante”.
facile aggirare in sede di esecuzione proprio le
regole del buon andamento, della trasparenza e, In conclusione, quindi, la risposta al quarto quesito
non da ultimo, della concorrenza, formalmente legge come endiadi la fase di partecipazione ed
seguite nella fase pubblicistica anteriore e esecuzione – poiché animate dagli stessi principi
prodromica all’aggiudicazione» (Ad. plen. n. generali – e, traendo spunto dai limi imposti alla
10/2020). Si può quindi fondatamente ritenere sostituzione in fase di esecuzione afferma – anche
che la deroga all’immodificabilità soggettiva per la fase di partecipazione alla gara – che è
dell’appaltatore costituito in raggruppamento, consentita “la sostituzione del mandante di un
tale da evitare in fase esecutiva la riapertura raggruppamento temporaneo di imprese, che abbia
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