Page 56 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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                 Consiglio di Stato, Sez. III, 01/06/2021, n. 4201

                 Articolo 80 del Codice degli appalti e decorrenza del limite triennale della risoluzione contrattuale


                 “Non è suscettibile di positiva valutazione neanche il secondo motivo, con il quale si deduce l’erroneità
                 del capo di sentenza che ha interpretato l’art. 1, comma 20, lett. o), n. 5), d.l. 18 aprile 2019, n. 32,
                 convertito, con modificazioni, dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, (applicabile ratione temporis), che ha sostituito
                 il comma 10 dell’art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016 con gli attuali commi 10 e 10-bis, nel senso che il limite
                 temporale triennale decorrente dalla data della risoluzione non opera nel caso in cui il provvedimento sia
                 contestato in giudizio....Così, riprendendo il caso del provvedimento di risoluzione, il triennio decorrerà
                 dal momento dell’adozione del provvedimento di risoluzione, ovvero, se contestato in giudizio, dalla data
                 di passaggio in giudicato della sentenza che ha definito la causa. … Rileva il Collegio che la portata della
                 norma  non  sembra  lasciare  spazio  a  diversa  interpretazione,  non  solo  facendo  riferimento  alla  data  di
                 passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso il contenzioso sulla impugnazione del provvedimento
                 (nella specie la risoluzione contrattuale) ma anche stabilendo che nel tempo occorrente alla definizione
                 del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la
                 sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che
                 l’abbia commesso.”


                 Consiglio di Stato, Sez. V, 1/6/2021, n. 4203


                 In una procedura di gara il RUP svolge tutte le attività, anche non definite dal Codice, che non implicano
                 l’esercizio di poteri valutativi

                 “Ricordato infatti “... n.d.r.” il ruolo centrale di vigilanza e controllo di cui è titolare il R.U.P. nelle procedure di
                 affidamento dei contratti pubblici, resta da aggiungere che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale
                 dal quale non vi è ragione di discostarsi, “in caso di procedura di gara che preveda l’affidamento…con il
                 criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, competenza esclusiva della commissione giudicatrice
                 è l’attività valutativa, mentre il R.U.P. può svolgere tutte le attività, anche non definite dal Codice, che non
                 implicano l’esercizio di poteri valutativi” (ex multis, Cons. Stato, V, 13 settembre 2018, n. 537; 6 maggio
                 2015, n. 2274; 21 novembre 2014, n. 5760; III, 19 giugno 2017, n. 2983)”.



                 Consiglio di Stato, Sez. V, 31/5/2021, n. 4150


                 “la norma del Codice dei contratti pubblici che pone limiti al subappalto deve essere disapplicata in quanto
                 incompatibile con l’ordinamento euro-unitario”


                 “… Precisato inoltre che alla fattispecie per cui è controversia è applicabile, ratione temporis (il bando di
                 gara risulta spedito per la pubblicazione in data 24 ottobre 2017), esclusivamente l’art. 105, comma 2, del
                 Codice dei contratti pubblici (e non la norma di cui all’art. 1, comma 18, del decreto-legge 18 aprile 2019,
                 n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ai sensi della quale, «nelle more di una complessiva
                 revisione del codice dei contratti pubblici […], fino al 30 giugno 2021, in deroga all’articolo 105, comma 2, del
                 medesimo codice […] il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare
                 la  quota  del  40  per  cento  dell’importo  complessivo  del  contratto  […]»),  va  data  continuità  all’indirizzo
                 giurisprudenziale secondo cui la norma del Codice dei contratti pubblici che pone limiti al subappalto deve
                 essere disapplicata in quanto incompatibile con l’ordinamento euro-unitario, come affermato dalla Corte
                 di Giustizia nelle pronunce Sezione Quinta, 26 settembre 2019, C-63/18, e 27 novembre 2019, C-402/18

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