Page 56 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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Mediappalti Pareri & Sentenze
Consiglio di Stato, Sez. III, 01/06/2021, n. 4201
Articolo 80 del Codice degli appalti e decorrenza del limite triennale della risoluzione contrattuale
“Non è suscettibile di positiva valutazione neanche il secondo motivo, con il quale si deduce l’erroneità
del capo di sentenza che ha interpretato l’art. 1, comma 20, lett. o), n. 5), d.l. 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, (applicabile ratione temporis), che ha sostituito
il comma 10 dell’art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016 con gli attuali commi 10 e 10-bis, nel senso che il limite
temporale triennale decorrente dalla data della risoluzione non opera nel caso in cui il provvedimento sia
contestato in giudizio....Così, riprendendo il caso del provvedimento di risoluzione, il triennio decorrerà
dal momento dell’adozione del provvedimento di risoluzione, ovvero, se contestato in giudizio, dalla data
di passaggio in giudicato della sentenza che ha definito la causa. … Rileva il Collegio che la portata della
norma non sembra lasciare spazio a diversa interpretazione, non solo facendo riferimento alla data di
passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso il contenzioso sulla impugnazione del provvedimento
(nella specie la risoluzione contrattuale) ma anche stabilendo che nel tempo occorrente alla definizione
del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la
sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che
l’abbia commesso.”
Consiglio di Stato, Sez. V, 1/6/2021, n. 4203
In una procedura di gara il RUP svolge tutte le attività, anche non definite dal Codice, che non implicano
l’esercizio di poteri valutativi
“Ricordato infatti “... n.d.r.” il ruolo centrale di vigilanza e controllo di cui è titolare il R.U.P. nelle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, resta da aggiungere che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale
dal quale non vi è ragione di discostarsi, “in caso di procedura di gara che preveda l’affidamento…con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, competenza esclusiva della commissione giudicatrice
è l’attività valutativa, mentre il R.U.P. può svolgere tutte le attività, anche non definite dal Codice, che non
implicano l’esercizio di poteri valutativi” (ex multis, Cons. Stato, V, 13 settembre 2018, n. 537; 6 maggio
2015, n. 2274; 21 novembre 2014, n. 5760; III, 19 giugno 2017, n. 2983)”.
Consiglio di Stato, Sez. V, 31/5/2021, n. 4150
“la norma del Codice dei contratti pubblici che pone limiti al subappalto deve essere disapplicata in quanto
incompatibile con l’ordinamento euro-unitario”
“… Precisato inoltre che alla fattispecie per cui è controversia è applicabile, ratione temporis (il bando di
gara risulta spedito per la pubblicazione in data 24 ottobre 2017), esclusivamente l’art. 105, comma 2, del
Codice dei contratti pubblici (e non la norma di cui all’art. 1, comma 18, del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ai sensi della quale, «nelle more di una complessiva
revisione del codice dei contratti pubblici […], fino al 30 giugno 2021, in deroga all’articolo 105, comma 2, del
medesimo codice […] il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare
la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto […]»), va data continuità all’indirizzo
giurisprudenziale secondo cui la norma del Codice dei contratti pubblici che pone limiti al subappalto deve
essere disapplicata in quanto incompatibile con l’ordinamento euro-unitario, come affermato dalla Corte
di Giustizia nelle pronunce Sezione Quinta, 26 settembre 2019, C-63/18, e 27 novembre 2019, C-402/18
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