Page 49 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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Il Punto Mediappalti
2. Analisi dell’istituto del concordato in poi, si ricorda che “allo stesso anno, il 2012, risale
bianco: la centralità della normativa anche, mutuato dall’esperienza nordamericana, la
fallimentare prima previsione del concordato in bianco o con
riserva, introdotto all’art. 161, comma 6, con il quale
L’Adunanza Plenaria – che si è pronunciata in tempi l’imprenditore può depositare un ricorso contenente
assai ridotti (l’Ordinanza di rimessione è la n. 309 una domanda di concordato, avente comunque un
dell’8 gennaio 2021) - ammette, effettivamente, contenuto minimo, riservandosi di procrastinare
che il legislatore nel corso del tempo ha mutato di sessanta o centoventi giorni la presentazione
gradualmente la sua iniziale posizione di antinomia del piano e della proposta di concordato, così da
tra partecipazione alle gare pubbliche e procedure anticipare i tempi dell’emersione della crisi, ma
concorsuali. avendo uno spazio maggiore per elaborare una via
d’uscita dalla stessa, e nel frattempo beneficiare
Osserva, infatti, l’Adunanza Plenaria che “se degli effetti “protettivi” … il concordato in bianco
tradizionalmente … la sottoposizione dell’impresa o con riserva … ha conosciuto sin dai primi mesi
al fallimento o a procedure similari è sempre stata di applicazione un significativo successo ricevendo,
una causa ostativa o di impedimento a partecipare anche per questo improvviso e largo utilizzo … Il
alle gare, a partire dal d.l. 83/2012 che modificava legislatore è quindi presto tornato sull’art. 161,
l’art. 38 del Codice dei contratti del 2006 si è comma 6, con alcuni correttivi significativi, il
aperta per così dire una breccia, che ha riguardato principale dei quali è consistito nel prevedere
proprio il concordato preventivo con continuità la possibilità che il tribunale … nomini subito un
aziendale. Si tratta, questa, di una variante del commissario giudiziale affinché vigili sull’impresa
concordato preventivo, procedura concorsuale nel tempo …”.
che, a differenza in particolare del fallimento,
ha sempre avuto una finalità “recuperatoria” … A questo punto, corre obbligo osservare che
L’evoluzione del diritto concorsuale italiano, quale il percorso del Codice dei contratti pubblici e
registratasi soprattutto a partire dalle riforme del quello della Legge Fallimentare sembrano non
2005-2006 attraverso una profonda revisione avanzare più in sincronia e coordinamento, infatti:
dell’impianto della legge fallimentare, nel quadro “anticipando quel che si osserverà a breve, mentre
di una riscoperta e di un forte potenziamento le disposizioni della legge fallimentare, rilevanti
delle procedure finalizzate al recupero del valore ai fini della presente decisione (artt. 161 e 186
dell’impresa e alla continuazione dell’azienda, bis), dal 2013 in poi si sono stabilizzate e da ultimo
privilegiando soluzioni della crisi concordate con sono state trasfuse nel codice della crisi d’impresa
i creditori, ha visto, con il ricordato d.l. 83/2012 del 2019 (non ancora in vigore, per queste parti),
che ha aggiunto l’art. 186 bis alla legge del 1942, sono cambiate invece, più volte come si vedrà,
l’ingresso nel nostro sistema del concordato con quelle del codice dei contratti del 2016 racchiuse
continuità aziendale, finalizzato ad assicurare il negli articoli 80, comma 5, lett. b) e 110, il che
ritorno in bonis dell’imprenditore e la prosecuzione ha reso il coordinamento tra le prime e le seconde
dell’attività d’impresa da parte dello stesso. Sin sicuramente meno agevole.”.
dal suo primo apparire, il nesso tra concordato
con continuità e contratti pubblici è stato molto Il Consiglio di Stato, poi, a fronte della tesi
forte, sul presupposto che, nella generalità dei propugnata dall’Ordinanza di rimessione,
casi e in un mercato dove gli appalti aggiudicati rammenta che, all’opposto, “l’indirizzo restrittivo,
dalle pubbliche amministrazioni occupano uno che conduce all’esclusione in via automatica dalla
spazio considerevole, fossero funzionali, per procedura di gara (Cons. St., VI n. 3984/2019,
non dire del tutto necessari, al perseguimento sez. III n. 5966/2018), muove dalla duplice
dell’obiettivo del recupero di valore dell’impresa sia premessa che con la domanda di concordato in
la continuazione dei contratti pubblici già in corso, bianco il debitore riconosca il venir meno dei propri
sia la partecipazione a procedure di assegnazione requisiti di affidabilità e che la partecipazione alla
di nuovi contratti pubblici con la possibilità, quindi, gara sia un atto di straordinaria amministrazione,
di aggiudicarsi nuove commesse … Di questo nesso autorizzabile a mente dell’art. 161, comma 6,
così stretto il legislatore del 2012 si era mostrato solo se urgente, per poi sottolineare l’incertezza
subito consapevole … “. e la fluidità della fase che si apre a seguito della
Con peculiare riferimento al concordato in bianco, domanda in bianco o con riserva, il che renderebbe
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