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Mediappalti Il Punto
tale fattispecie non comparabile con quella del economico o sociale prevalenti a livello nazionale.
concordato con continuità aziendale in senso In tale ambito, gli Stati membri hanno il potere di
proprio, il solo caso peraltro contemplato dall’art. attenuare o di rendere più flessibili i criteri stabiliti
80, comma 5, lett. b) quale ragione di eccezione da tale disposizione” (Corte di giustizia 28 marzo
alla veduta regola che, in omaggio alla tradizione 2019, causa C-101/18).
della contrattualistica pubblica nazionale, dispone
altrimenti l’esclusione dell’operatore che si trovi In altre parole, le norme comunitarie in materia di
in stato di insolvenza o di crisi, giudicandolo appalti pubblici, lasciano al legislatore nazionale la
inaffidabile.”. facoltà/necessità di graduare gli effetti della crisi di
impresa, in relazione alla partecipazione alle gare
La soluzione dei quesiti, quindi, si può trarre solo pubbliche, ben consapevoli che elidere totalmente
dopo aver osservato e conciliato l’andamento, tale partecipazione potrebbe comportare – da un
ormai parallelo e non sempre coordinato, delle lato – un sostanziale “appiattimento” del favor
norme in materia di contratti pubblici e di quelle partecipationis e, dall’altro, una forte (e forse, non
relative alle procedure fallimentari. pienamente giustificabile) limitazione dell’accesso
al mercato, in contrasto con gli obiettivi euro-
Sul fronte degli appalti pubblici – ricorda il Collegio unitari.
– si è sempre privilegiata l’ottica della stazione
appaltante che, in presenza di uno stato di crisi Siccome il legislatore nazionale ha, nel tempo,
delle imprese, si preoccupava dell’affidabilità graduato le misure per il contenimento e la
dell’appaltatore e, soprattutto, della continuità risoluzione della crisi di impresa, a maggior
delle prestazioni. In ragione di ciò, “l’ordinamento ragione a tale graduazione dovrebbe seguire
risponde con delle norme di ordine pubblico poste un attento – e solidale – adeguamento delle
a tutela della stazione appaltante e improntate non norme in materia di accesso delle imprese in
da oggi (si è già citato, tra gli altri, l’art. 15 della l. crisi al mercato degli appalti pubblici, in modo da
57/1962) ad una regola di esclusione obbligatoria consentire la partecipazione a quelle che possono
ed automatica.”. effettivamente fare fronte alle obbligazioni, e così
valorizzare il principio dello sviluppo dei mercati
Tale “modello” appare non pienamente coerente europei e delle imprese, proprio tramite la leva dei
sul piano del diritto comunitario, poiché le contratti pubblici.
“Direttive appalti” che si sono succedute nel tempo
- a partire dalla prima, la n. 305 del 1971, sino L’Adunanza Plenaria ricorda, ancora, che “nel fare
all’ultima, la n. 24 del 2014 -, pur contemplando uso del proprio margine di scelta il legislatore
(quest’ultima all’art. 57.4, lett. b) il fallimento e le italiano, ancora nel 2016, ha optato per un criterio
altre procedure concorsuali tra i possibili motivi di binario: per cui la regola è e rimane l’esclusione
esclusione, e quindi riconoscendone certamente la obbligatoria e automatica per l’operatore in stato
rilevanza nell’ambito dei requisiti di partecipazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato
a garanzia dell’integrità degli operatori economici, preventivo, mentre l’eccezione è ammessa per
hanno tuttavia sempre rimesso agli stati membri l’ipotesi di concordato con continuità aziendale.
e alle loro amministrazioni aggiudicatrici la scelta
se e come (verrebbe da dire, quanto) escludere i Poiché il legislatore del codice dei contratti ha
concorrenti che si trovano in tali situazioni, al pari riferito testualmente il motivo di esclusione anche
di quanto previsto per le ipotesi di grave illecito o agli operatori nei cui riguardi sia in corso un
errore professionale. procedimento per la dichiarazione di fallimento,
o per le altre situazioni, si è fatta strada negli
Dunque, il giudice comunitario “non contempla interpreti l’idea che l’eccezione andasse declinata
un’uniformità di applicazione delle cause di unicamente in favore degli operatori che fossero
esclusione che esso prevede a livello dell’Unione, già stati ammessi al concordato con continuità
in quanto gli Stati membri hanno la facoltà di aziendale. Un’idea rafforzata dalla lettura dell’art.
non applicare affatto tali cause di esclusione o di 110, comma 3 … e dove per l’impresa che ha
inserirle nella normativa nazionale con un grado presentato domanda di concordato in bianco o
di rigore che potrebbe variare a seconda dei casi, con riserva si dice(va) solo che “può eseguire i
in funzione di considerazioni di ordine giuridico, contratti già stipulati”.”.
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