Page 50 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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                 tale  fattispecie  non  comparabile  con  quella  del   economico o sociale prevalenti a livello nazionale.
                 concordato  con  continuità  aziendale  in senso   In tale ambito, gli Stati membri hanno il potere di
                 proprio, il solo caso peraltro contemplato dall’art.   attenuare o di rendere più flessibili i criteri stabiliti
                 80, comma 5, lett. b) quale ragione di eccezione   da tale disposizione” (Corte di giustizia 28 marzo
                 alla veduta regola che, in omaggio alla tradizione   2019, causa C-101/18).
                 della contrattualistica pubblica nazionale, dispone
                 altrimenti l’esclusione dell’operatore  che si trovi   In altre parole, le norme comunitarie in materia di
                 in stato di insolvenza  o di crisi, giudicandolo   appalti pubblici, lasciano al legislatore nazionale la
                 inaffidabile.”.                                facoltà/necessità di graduare gli effetti della crisi di
                                                                impresa, in relazione alla partecipazione alle gare
                 La soluzione dei quesiti, quindi, si può trarre solo   pubbliche, ben consapevoli che elidere totalmente
                 dopo aver  osservato  e  conciliato l’andamento,   tale partecipazione potrebbe comportare – da un
                 ormai  parallelo e non  sempre  coordinato, delle   lato  –  un  sostanziale  “appiattimento”  del  favor
                 norme in materia di contratti pubblici e di quelle   partecipationis e, dall’altro, una forte (e forse, non
                 relative alle procedure fallimentari.          pienamente giustificabile) limitazione dell’accesso
                                                                al mercato, in contrasto  con gli  obiettivi  euro-
                 Sul fronte degli appalti pubblici – ricorda il Collegio   unitari.
                 –  si è  sempre privilegiata l’ottica della stazione
                 appaltante  che, in presenza  di uno  stato  di crisi   Siccome  il  legislatore nazionale  ha,  nel tempo,
                 delle  imprese,  si  preoccupava  dell’affidabilità   graduato  le  misure  per  il contenimento  e  la
                 dell’appaltatore  e,  soprattutto, della continuità   risoluzione della crisi di impresa,  a  maggior
                 delle prestazioni. In ragione di ciò, “l’ordinamento   ragione  a  tale graduazione  dovrebbe  seguire
                 risponde con delle norme di ordine pubblico poste   un  attento  –  e  solidale –  adeguamento  delle
                 a tutela della stazione appaltante e improntate non   norme  in materia  di accesso  delle imprese  in
                 da oggi (si è già citato, tra gli altri, l’art. 15 della l.   crisi al mercato degli appalti pubblici, in modo da
                 57/1962) ad una regola di esclusione obbligatoria   consentire la partecipazione a quelle che possono
                 ed automatica.”.                               effettivamente fare fronte alle obbligazioni, e così
                                                                valorizzare il principio dello sviluppo dei mercati
                 Tale  “modello”  appare  non  pienamente  coerente   europei e delle imprese, proprio tramite la leva dei
                 sul piano del diritto  comunitario, poiché le   contratti pubblici.
                 “Direttive appalti” che si sono succedute nel tempo
                 -  a  partire  dalla  prima,  la  n.  305  del  1971,  sino   L’Adunanza Plenaria ricorda, ancora, che “nel fare
                 all’ultima, la n. 24 del 2014 -, pur contemplando   uso  del proprio  margine  di scelta  il legislatore
                 (quest’ultima all’art. 57.4, lett. b) il fallimento e le   italiano, ancora nel 2016, ha optato per un criterio
                 altre procedure concorsuali tra i possibili motivi di   binario: per cui la regola è e rimane l’esclusione
                 esclusione, e quindi riconoscendone certamente la   obbligatoria e automatica per l’operatore in stato
                 rilevanza nell’ambito dei requisiti di partecipazione   di fallimento,  liquidazione  coatta,  concordato
                 a garanzia dell’integrità degli operatori economici,   preventivo,  mentre  l’eccezione  è  ammessa  per
                 hanno tuttavia sempre rimesso agli stati membri   l’ipotesi di concordato con continuità aziendale.
                 e alle loro amministrazioni aggiudicatrici la scelta
                 se e come (verrebbe da dire, quanto) escludere i   Poiché  il legislatore  del codice dei contratti  ha
                 concorrenti che si trovano in tali situazioni, al pari   riferito testualmente il motivo di esclusione anche
                 di quanto previsto per le ipotesi di grave illecito o   agli  operatori  nei  cui riguardi  sia  in corso  un
                 errore professionale.                          procedimento  per  la dichiarazione  di fallimento,
                                                                o per le altre  situazioni, si è  fatta  strada  negli
                 Dunque,  il  giudice  comunitario  “non  contempla   interpreti l’idea che l’eccezione andasse declinata
                 un’uniformità  di applicazione delle cause  di   unicamente  in favore  degli operatori  che  fossero
                 esclusione che esso prevede a livello dell’Unione,   già  stati ammessi al concordato  con  continuità
                 in  quanto  gli  Stati  membri  hanno  la  facoltà  di   aziendale. Un’idea rafforzata dalla lettura dell’art.
                 non applicare affatto tali cause di esclusione o di   110,  comma  3    …  e  dove  per  l’impresa  che  ha
                 inserirle nella normativa  nazionale  con  un  grado   presentato  domanda  di concordato  in bianco  o
                 di rigore che potrebbe variare a seconda dei casi,   con  riserva  si  dice(va)  solo  che  “può  eseguire  i
                 in funzione  di considerazioni di ordine  giuridico,   contratti già stipulati”.”.

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