Page 58 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze






                 offerte non ancora valutate e nell’assegnazione dei punteggi finali …”



                 Consiglio di Stato, Sez. V, 24/5/2021, n. 3999

                 “quando l’amministrazione procede attraverso un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici,
                 non deve applicarsi il principio di rotazione”

                 “E’ ormai consolidato l’orientamento che limita l’applicazione del principio di rotazione degli inviti o degli
                 affidamenti  alle  procedure  negoziate  (di  recente  in  tal  senso  Sez.  V,  13  ottobre  2020,  n.  6168).  L’art.
                 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, prevede, infatti, che le stazioni appaltanti hanno sempre
                 la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. Ciò indica che la norma che impone l’applicazione del
                 principio di rotazione prefigura una chiara contrapposizione tra procedure ordinarie aperte e procedure
                 negoziate (disciplinate dall’art. 36 cit.); in queste ultime, il principio di rotazione funge da contrappeso
                 rispetto  alla  facoltà  attribuita  all’amministrazione  appaltante  di  individuare  gli  operatori  economici  con
                 i quali contrattare. Pertanto, come emerge anche dalle linee-guida dell’ANAC (n. 4 del 26 ottobre 2016,
                 aggiornate  con  delibera  1  marzo  2018,  n.  206),  quando  l’amministrazione  procede  attraverso
                 un  avviso  pubblico  aperto  a  tutti  gli  operatori  economici,  non  deve  applicarsi  il  principio  di
                 rotazione, perché si è fuori dalle procedure negoziate”.



                 Autorità Nazionale Anticorruzione


                 DELIBERA N. 24 del 13 gennaio 2021
                 PREC 263/2020/S


                 “La verifica circa la non conformità dell’offerta tecnica ai requisiti minimi fissati dalla documentazione di
                 gara costituisce causa tipica e necessaria di esclusione dalla gara”


                 “ … ai sensi dell’art. 94, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 “Gli appalti sono aggiudicati sulla base di
                 criteri stabiliti conformemente agli articoli da 95 a 97 previa verifica, in applicazione degli articoli 85, 86 e
                 88, della sussistenza dei seguenti presupposti: a) l’offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri
                 indicati nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara, tenuto conto,
                 se del caso, dell’articolo 95, comma 14”; la verifica circa la non conformità dell’offerta ai criteri indicati nella
                 documentazione di gara costituisce causa tipica e necessaria di esclusione dalla gara (cfr. in tal senso Cons.
                 Stato, 17 aprile 2020, n. 2443); per giurisprudenza ormai costante, la formulazione di un’offerta
                 tecnica  difforme  dai  documenti  posti  a  base  di  gara  comporta  l’esclusione  dalla  procedura
                 selettiva. Attraverso l’esclusione dalla gara del concorrente che ha presentato un’offerta tecnica
                 priva dei requisiti ritenuti essenziali, la stazione appaltante esprime il proprio dissenso rispetto
                 ad un prodotto o servizio giudicato non rispondente alle caratteristiche tecniche minime previste
                 nel progetto o nel capitolato posto a base della selezione (Consiglio di Stato, sez. III, 21 ottobre
                 2015, n. 4804; 1 luglio 2015, n. 3275; sez. V, 17 febbraio 2016, n. 633, 23 settembre 2015, n. 4460; 5
                 maggio 2016, n. 1809; sez. III, 26 febbraio 2019 n. 1333; TAR Liguria, 10 luglio 2017 n. 597; TAR Umbria,
                 Sez. I, 1 settembre 2017, n. 563; TAR Veneto, 11 settembre 2018 n. 885). Nello stesso senso anche
                 l’Autorità con i pareri di precontenzioso n. 427 del 13 aprile 2016 e n. 250 del 7 marzo 2018;”








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