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Mediappalti Pareri & Sentenze
offerte non ancora valutate e nell’assegnazione dei punteggi finali …”
Consiglio di Stato, Sez. V, 24/5/2021, n. 3999
“quando l’amministrazione procede attraverso un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici,
non deve applicarsi il principio di rotazione”
“E’ ormai consolidato l’orientamento che limita l’applicazione del principio di rotazione degli inviti o degli
affidamenti alle procedure negoziate (di recente in tal senso Sez. V, 13 ottobre 2020, n. 6168). L’art.
36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, prevede, infatti, che le stazioni appaltanti hanno sempre
la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. Ciò indica che la norma che impone l’applicazione del
principio di rotazione prefigura una chiara contrapposizione tra procedure ordinarie aperte e procedure
negoziate (disciplinate dall’art. 36 cit.); in queste ultime, il principio di rotazione funge da contrappeso
rispetto alla facoltà attribuita all’amministrazione appaltante di individuare gli operatori economici con
i quali contrattare. Pertanto, come emerge anche dalle linee-guida dell’ANAC (n. 4 del 26 ottobre 2016,
aggiornate con delibera 1 marzo 2018, n. 206), quando l’amministrazione procede attraverso
un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici, non deve applicarsi il principio di
rotazione, perché si è fuori dalle procedure negoziate”.
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 24 del 13 gennaio 2021
PREC 263/2020/S
“La verifica circa la non conformità dell’offerta tecnica ai requisiti minimi fissati dalla documentazione di
gara costituisce causa tipica e necessaria di esclusione dalla gara”
“ … ai sensi dell’art. 94, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 “Gli appalti sono aggiudicati sulla base di
criteri stabiliti conformemente agli articoli da 95 a 97 previa verifica, in applicazione degli articoli 85, 86 e
88, della sussistenza dei seguenti presupposti: a) l’offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri
indicati nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara, tenuto conto,
se del caso, dell’articolo 95, comma 14”; la verifica circa la non conformità dell’offerta ai criteri indicati nella
documentazione di gara costituisce causa tipica e necessaria di esclusione dalla gara (cfr. in tal senso Cons.
Stato, 17 aprile 2020, n. 2443); per giurisprudenza ormai costante, la formulazione di un’offerta
tecnica difforme dai documenti posti a base di gara comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva. Attraverso l’esclusione dalla gara del concorrente che ha presentato un’offerta tecnica
priva dei requisiti ritenuti essenziali, la stazione appaltante esprime il proprio dissenso rispetto
ad un prodotto o servizio giudicato non rispondente alle caratteristiche tecniche minime previste
nel progetto o nel capitolato posto a base della selezione (Consiglio di Stato, sez. III, 21 ottobre
2015, n. 4804; 1 luglio 2015, n. 3275; sez. V, 17 febbraio 2016, n. 633, 23 settembre 2015, n. 4460; 5
maggio 2016, n. 1809; sez. III, 26 febbraio 2019 n. 1333; TAR Liguria, 10 luglio 2017 n. 597; TAR Umbria,
Sez. I, 1 settembre 2017, n. 563; TAR Veneto, 11 settembre 2018 n. 885). Nello stesso senso anche
l’Autorità con i pareri di precontenzioso n. 427 del 13 aprile 2016 e n. 250 del 7 marzo 2018;”
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