Page 51 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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Il Punto Mediappalti
Si conviene, tuttavia, che portare alle estreme Seguendo l’opposta interpretazione, infatti, ne
conseguenze tale considerazione, non solo verrebbe frustrata sia la lettera dell’art. 186 bis,
condurrebbe al sicuro insuccesso dell’istituto sia la stessa funzione prenotativa e protettiva
ma contrasterebbe frontalmente con quanto dell’istituto del concordato con riserva.
si è sempre letto, in questi anni, all’art. 186
bis, comma 4, dove – come già sottolineato La risposta al primo quesito, quindi, aderisce
– si dice chiaramente che tra il deposito della alla interpretazione sostanzialistica e collega
domanda e il decreto di apertura della procedura strettamente la funzione dell’istituto alla
la partecipazione alle gare pubbliche è possibile concreta possibilità dell’impresa di adempiere
purché sia autorizzata dal tribunale, acquisito il alle obbligazioni – in pratica demandando tale
parere del commissario giudiziale, se nominato apprezzamento al giudice fallimentare ed agli
(un ulteriore indice, in favore della possibilità di organi della procedura concorsuale -.
partecipare alle gare anche prima dell’ammissione
al concordato, si ricava inoltre dall’art. 5 del DM Prendendo le mosse da tale inquadramento, il
31.1.2015 in tema di regolarità contributiva). Consiglio di Stato prosegue con l’analisi degli altri
quesiti che, a questo punto, trovano una risposta
Non solo, ma l’Adunanza Plenaria conviene anche facilmente intuibile.
sulla constatazione del progressivo riavvicinamento
– soprattutto per effetto del d.lgs. n. 14/2019 – “Questa conclusione, che subordina la
della ratio ispiratrice della Legge Fallimentare e del partecipazione alle procedure di gara al prudente
Codice dei Contratti Pubblici, il che porterebbe a apprezzamento del tribunale, vale sia per l’ipotesi
valorizzare la tesi pro-partecipazione. che l’impresa abbia già assunto la qualità di
debitore concordatario nel momento in cui è
Ma su questo punto, a parere del Collegio, indetta la (nuova) procedura ad evidenza pubblica,
sembra dirimente la giurisprudenza in materia di che per il caso in cui, all’inverso, la domanda di
concordato in bianco – in particolare la sentenza concordato segua temporalmente quella già
della Cassazione, sez. I, n. 14713/2019, ove in presentata di partecipazione alla gara. In questo
merito a tale istituto e nello specifico alla domanda senso la formula “partecipazione a procedure
con riserva di ammissione al concordato, si di affidamento di contratti pubblici”, contenuta
afferma: “con il ricorso di cui all’art. 161, comma nell’art. 186 bis, comma 4 (e da ultimo all’art. 110,
6, della legge fallimentare l’imprenditore presenta comma 4, del codice dei contratti), deve essere
la domanda di concordato preventivo, “e non già letta nel suo significato più pieno e più coerente con
un ricorso di portata diversa e più circoscritta”, e quella esigenza di controllo giudiziale ab initio che,
come “il procedimento innescato dalla domanda realizzandosi sin dal momento in cui si costituisce
con riserva non è un primo procedimento distinto il rapporto processuale con il giudice fallimentare,
(e antecedente) rispetto a quello, ordinario, che rappresenta il punto di equilibrio tra la tutela del
si apre solo con la presentazione della proposta, debitore e quella dei terzi.”
del piano e della documentazione, ma costituisce
un segmento dell’unico procedimento che rileva, E, con riguardo al momento in cui l’autorizzazione
articolato in due fasi per così dire interne” (Cass. del giudice fallimentare per partecipare alla gara,
sez. I n. 14713/2019, nel senso che il cosiddetto ex art. 186 bis L. Fall., debba intervenire nell’ambito
preconcordato costituisce una mera opzione di della procedura concorsuale l’Adunanza Plenaria
sviluppo del concordato, in cui l’imprenditore ha non ha dubbi: “la centralità e l’importanza che
già assunto la qualità di debitore concordatario ed è riveste l’autorizzazione del giudice fallimentare,
già sottoposto ad un regime di controllo giudiziale, ai fini della partecipazione alla gara, conducono
v., altresì,.Cass., sez. I, n. 7117/2020).”. a ritenere che il rilascio e il deposito di tale
autorizzazione debbano intervenire prima che il
Dunque, in virtù di tali rilievi l’Adunanza Plenaria procedimento dell’evidenza pubblica abbia termine
perviene alla conclusione che la presentazione e, dunque, prima che sia formalizzata da parte della
della domanda di concordato in bianco non possa stazione appaltante la scelta del miglior offerente
considerarsi ex se come causa automatica di attraverso l’atto di aggiudicazione. Si tratta di
perdita dei requisiti – e quindi di esclusione -, tale una posizione … che già è stata fatta propria dalla
da inibire la partecipazione alle gare pubbliche. giurisprudenza più recente di questo Consiglio
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