Page 51 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 Si conviene,  tuttavia,  che  portare  alle estreme   Seguendo  l’opposta  interpretazione,  infatti,  ne
                 conseguenze  tale  considerazione,  non  solo   verrebbe frustrata sia la lettera dell’art. 186 bis,
                 condurrebbe  al  sicuro  insuccesso  dell’istituto   sia  la  stessa  funzione  prenotativa  e  protettiva
                 ma  contrasterebbe  frontalmente  con  quanto   dell’istituto del concordato con riserva.
                 si  è  sempre  letto,  in  questi  anni,  all’art.  186
                 bis, comma  4,  dove  –  come  già  sottolineato   La  risposta  al  primo  quesito,  quindi,  aderisce
                 –  si  dice  chiaramente  che  tra  il deposito  della   alla interpretazione  sostanzialistica e collega
                 domanda e il decreto di apertura della procedura   strettamente   la   funzione   dell’istituto   alla
                 la  partecipazione  alle  gare  pubbliche  è  possibile   concreta  possibilità  dell’impresa  di adempiere
                 purché  sia  autorizzata  dal  tribunale,  acquisito  il   alle obbligazioni  – in pratica demandando  tale
                 parere  del  commissario  giudiziale, se  nominato   apprezzamento  al  giudice  fallimentare  ed  agli
                 (un  ulteriore  indice,  in  favore  della  possibilità  di   organi della procedura concorsuale -.
                 partecipare alle gare anche prima dell’ammissione
                 al  concordato,  si  ricava  inoltre  dall’art.  5  del  DM   Prendendo  le  mosse  da  tale  inquadramento,  il
                 31.1.2015 in tema di regolarità contributiva).  Consiglio di Stato prosegue con l’analisi degli altri
                                                                quesiti che, a questo punto, trovano una risposta
                 Non solo, ma l’Adunanza Plenaria conviene anche   facilmente intuibile.
                 sulla constatazione del progressivo riavvicinamento
                 –  soprattutto  per  effetto  del  d.lgs.  n.  14/2019  –   “Questa  conclusione,  che  subordina  la
                 della ratio ispiratrice della Legge Fallimentare e del   partecipazione alle procedure di gara al prudente
                 Codice  dei  Contratti  Pubblici, il che  porterebbe  a   apprezzamento del tribunale, vale sia per l’ipotesi
                 valorizzare la tesi pro-partecipazione.        che  l’impresa  abbia  già  assunto  la qualità di
                                                                debitore  concordatario  nel momento  in cui è
                 Ma  su  questo  punto,  a  parere  del  Collegio,   indetta la (nuova) procedura ad evidenza pubblica,
                 sembra dirimente la giurisprudenza in materia di   che  per  il  caso in cui, all’inverso,  la domanda  di
                 concordato in bianco – in particolare la sentenza   concordato  segua  temporalmente  quella  già
                 della  Cassazione,  sez.  I,    n.  14713/2019, ove  in   presentata di partecipazione alla gara. In questo
                 merito a tale istituto e nello specifico alla domanda   senso  la  formula  “partecipazione  a  procedure
                 con  riserva  di ammissione  al  concordato,  si   di  affidamento  di  contratti  pubblici”,  contenuta
                 afferma: “con il ricorso di cui all’art. 161, comma   nell’art. 186 bis, comma 4 (e da ultimo all’art. 110,
                 6, della legge fallimentare l’imprenditore presenta   comma  4,  del codice dei contratti),  deve  essere
                 la domanda di concordato preventivo, “e non già   letta nel suo significato più pieno e più coerente con
                 un ricorso di portata diversa e più circoscritta”, e   quella esigenza di controllo giudiziale ab initio che,
                 come  “il  procedimento  innescato  dalla  domanda   realizzandosi sin dal momento in cui si costituisce
                 con riserva non è un primo procedimento distinto   il rapporto processuale con il giudice fallimentare,
                 (e  antecedente)  rispetto  a  quello,  ordinario,  che   rappresenta il punto di equilibrio tra la tutela del
                 si apre solo con la presentazione della proposta,   debitore e quella dei terzi.”
                 del piano e della documentazione, ma costituisce
                 un segmento  dell’unico procedimento che  rileva,   E, con riguardo al momento in cui l’autorizzazione
                 articolato in due fasi per così dire interne” (Cass.   del giudice fallimentare per partecipare alla gara,
                 sez. I n. 14713/2019, nel senso che il cosiddetto   ex art. 186 bis L. Fall., debba intervenire nell’ambito
                 preconcordato  costituisce una  mera  opzione di   della procedura  concorsuale  l’Adunanza  Plenaria
                 sviluppo del concordato,  in cui l’imprenditore  ha   non  ha  dubbi: “la centralità  e  l’importanza  che
                 già assunto la qualità di debitore concordatario ed è   riveste  l’autorizzazione del giudice fallimentare,
                 già sottoposto ad un regime di controllo giudiziale,   ai  fini  della  partecipazione  alla  gara,  conducono
                 v., altresì,.Cass., sez. I, n. 7117/2020).”.   a  ritenere  che  il rilascio e  il deposito di tale
                                                                autorizzazione  debbano  intervenire  prima  che  il
                 Dunque, in virtù di tali rilievi l’Adunanza Plenaria   procedimento dell’evidenza pubblica abbia termine
                 perviene  alla conclusione che  la presentazione   e, dunque, prima che sia formalizzata da parte della
                 della domanda di concordato in bianco non possa   stazione appaltante la scelta del miglior offerente
                 considerarsi  ex  se  come  causa  automatica  di   attraverso  l’atto  di aggiudicazione.  Si  tratta  di
                 perdita dei requisiti – e quindi di esclusione -, tale   una posizione … che già è stata fatta propria dalla
                 da  inibire la partecipazione  alle gare  pubbliche.   giurisprudenza  più  recente  di  questo  Consiglio

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