Page 55 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






                 Pareri &                     PARERI

                 Sentenze                       E SEN
                                                 TENZE



























                 Corte di Giustizia Europea, Sez. IX, 3/6/2021, n. C-210/20

                 “L’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 … deve
                 essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale l’amministrazione
                 aggiudicatrice deve automaticamente escludere un offerente da una procedura di aggiudicazione di un
                 appalto pubblico qualora un’impresa ausiliaria, sulle cui capacità esso intende fare affidamento, abbia reso
                 una dichiarazione non veritiera quanto all’esistenza di condanne penali passate in giudicato, senza poter
                 imporre o quantomeno permettere, in siffatta ipotesi, a tale offerente di sostituire detto soggetto”

                 “Il Consiglio  di  Stato  ha  deciso  di sospendere  il procedimento  e  di sottoporre  alla  Corte  la  seguente
                 questione pregiudiziale:
                 «Se l’articolo 63 della direttiva [2014/24], relativo all’istituto dell’avvalimento, unitamente ai principi di
                 libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 [TFUE], osti all’applicazione
                 della normativa nazionale italiana in materia di avvalimento e di esclusione dalle procedure di affidamento,
                 contenuta  nell’articolo  89,  comma  1,  quarto  periodo,  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  (...)  secondo  la
                 quale  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  rese  dall’impresa  ausiliaria  riguardanti  la  sussistenza  di
                 condanne penali passate in giudicato, potenzialmente idonee a dimostrare la commissione di un grave
                 illecito professionale, la stazione appaltante deve sempre escludere l’operatore economico concorrente in
                 gara, senza imporgli o consentirgli di indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, in sostituzione della prima,
                 come stabilito, invece, nelle altre ipotesi in cui i soggetti della cui capacità l’operatore economico intende
                 avvalersi non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di
                 esclusione»....la Corte (Nona Sezione) dichiara:
                 L’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli
                 appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in combinato disposto con l’articolo 57, paragrafo
                 4,  lettera  h),  di tale  direttiva  e  alla  luce  del principio di proporzionalità,  deve  essere  interpretato  nel
                 senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale l’amministrazione aggiudicatrice deve
                 automaticamente escludere un offerente da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico qualora
                 un’impresa ausiliaria, sulle cui capacità esso intende fare affidamento, abbia reso una dichiarazione non
                 veritiera quanto all’esistenza di condanne penali passate in giudicato, senza poter imporre o quantomeno
                 permettere, in siffatta ipotesi, a tale offerente di sostituire detto soggetto.”

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