Page 55 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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Pareri & Sentenze Mediappalti
Pareri & PARERI
Sentenze E SEN
TENZE
Corte di Giustizia Europea, Sez. IX, 3/6/2021, n. C-210/20
“L’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 … deve
essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale l’amministrazione
aggiudicatrice deve automaticamente escludere un offerente da una procedura di aggiudicazione di un
appalto pubblico qualora un’impresa ausiliaria, sulle cui capacità esso intende fare affidamento, abbia reso
una dichiarazione non veritiera quanto all’esistenza di condanne penali passate in giudicato, senza poter
imporre o quantomeno permettere, in siffatta ipotesi, a tale offerente di sostituire detto soggetto”
“Il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 63 della direttiva [2014/24], relativo all’istituto dell’avvalimento, unitamente ai principi di
libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 [TFUE], osti all’applicazione
della normativa nazionale italiana in materia di avvalimento e di esclusione dalle procedure di affidamento,
contenuta nell’articolo 89, comma 1, quarto periodo, del Codice dei contratti pubblici, (...) secondo la
quale nel caso di dichiarazioni non veritiere rese dall’impresa ausiliaria riguardanti la sussistenza di
condanne penali passate in giudicato, potenzialmente idonee a dimostrare la commissione di un grave
illecito professionale, la stazione appaltante deve sempre escludere l’operatore economico concorrente in
gara, senza imporgli o consentirgli di indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, in sostituzione della prima,
come stabilito, invece, nelle altre ipotesi in cui i soggetti della cui capacità l’operatore economico intende
avvalersi non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di
esclusione»....la Corte (Nona Sezione) dichiara:
L’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli
appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in combinato disposto con l’articolo 57, paragrafo
4, lettera h), di tale direttiva e alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretato nel
senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale l’amministrazione aggiudicatrice deve
automaticamente escludere un offerente da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico qualora
un’impresa ausiliaria, sulle cui capacità esso intende fare affidamento, abbia reso una dichiarazione non
veritiera quanto all’esistenza di condanne penali passate in giudicato, senza poter imporre o quantomeno
permettere, in siffatta ipotesi, a tale offerente di sostituire detto soggetto.”
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