Page 47 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 Dunque,  non  essendosi  ancora  data  applicazione   comuni alle altre due coeve decisioni.
                 alle  norme  che  -  prudenzialmente  ed  ispirandosi
                 al  principio del  favor  partecipationis  -  avevano   Va detto, infatti, che il tema della partecipazione
                 disegnato un ventaglio di opportunità per le imprese   di  imprese  in  concordato  cd.  “in  bianco”,  è
                 che si trovano in stato di crisi, ma non sono ancora   esaminato  funditus  dalla  decisione  n.  11/2021  –
                 coinvolte in una procedura liquidatoria, l’Adunanza   che meriterebbe, perciò solo, un’analisi dedicata,
                 Plenaria adotta una interpretazione restrittiva.  che  si sviluppi anche  attraverso  l’esame  della
                                                                giurisprudenza comunitaria in tema -.
                 Nel  bilanciamento  fra  il  citato  principio  del  favor
                 partecipationis ed i principi di affidabilità e libera   La  decisione n. 10/2021,  invece,  ha  anch’essa
                 concorrenza,  privilegia  questi  ultimi  e  stabilisce   ad  oggetto  la  partecipazione  di  un  RTI  ad  una
                 che  le  imprese  che  versano  in  stato  di  crisi non   procedura  di  gara,  ma  in  questo  caso  una  delle
                 possono partecipare alle gare pubbliche.       Imprese – la mandataria – era fallita e si chiedeva
                                                                l’autorizzazione,  alla  stazione  appaltante,  a
                 Se l’impresa in crisi partecipa ad un’Associazione   sostituirla con un’impresa del tutto estranea al RTI.
                 Temporanea  di Imprese,  essa  non  può  essere
                 sostituita da soggetti terzi, estranei alla compagine
                 originaria.                                       1. La decisione dell’Adunanza Plenaria n. 9
                                                                      del 27 maggio 2021: struttura generale
                 Nel caso  in cui, invece,  l’impresa  in crisi sia
                 assoggettata alla procedura di concordato cd. “in   Il Consiglio  di Stato  si trova ad  esaminare  una
                 bianco”,  può  partecipare  alle  gare  pubbliche,  ma    serie di questioni deferite dalla V Sezione, che si
                 solo previo assenso del giudice e degli organi della   innestano su una peculiare fattispecie.
                 procedura  concorsuale.
                                                                Nell’ambito di una gara pubblica per la costruzione
                 Le  decisioni in  esame  non  possono  non  lasciare   di  un  penitenziario  in  Romagna,  l’aggiudicazione
                 il  segno  in un panorama  generalizzato di crisi   veniva effettuata a favore di un RTI, composto da
                 economica  come  quello  attuale.  In  particolare,   due  società;  la  seconda  classificata  impugnava
                 laddove si pensi che alla crisi post pandemica sta   tale atto, riuscendo vittoriosa innanzi al giudice di
                 per  seguire  un  ampio  panorama  di nuove  gare   merito.
                 pubbliche, agevolate dal Piano Nazionale di Ripresa
                 e Resilienza.                                  In particolare, la sentenza di primo grado accertava
                                                                la violazione dell’art.  80,  comma  5,  lett. b) del
                 Leggendo  le decisioni  dell’Adunanza  Plenaria  in   Codice dei contratti pubblici, poiché la mandante
                 tale  prospettiva,  quindi,  è  opportuno  analizzarne   del RTI aggiudicatario aveva presentato, in corso di
                 le motivazioni,  anche  per  valutarne  la  portata   gara, domanda di concordato con riserva, ai sensi
                 in  un  prossimo  futuro  -  cioè  quando  entrerà  in   dell’art. 161, comma 6, L.Fall. e sul presupposto
                 vigore la riforma della legge fallimentare, di cui al   che, in presenza di tale fattispecie, è preclusa la
                 richiamato d.lgs. n. 14/2019 -.                partecipazione a gare pubbliche.

                 Vale  premettere  che  l’attuale  riflessione  sarà   A tale vizio, comunque insanabile, si aggiungeva
                 limitata alla decisione n. 9 del 2021, in cui si tratta   poi la violazione dell’art.  80,  comma  5  bis, del
                 il tema  della  partecipazione  alle  gare  pubbliche,   medesimo d.lgs. n. 50/2016, poiché la mandante
                 di  imprese  in  crisi  in  forma  di  Raggruppamento   aveva  comunicato  tale suo status,  alla stazione
                 Temporaneo  di Imprese  –  in  particolare  di una   appaltante, con colpevole ritardo.
                 impresa  che,  dopo  aver  formalizzato  la  propria
                 partecipazione  presenta  domanda  di ammissione   A questo punto, l’impresa mandante impugnava la
                 al cd. “concordato in bianco” e , solo dopo essersi   sentenza innanzi al Consiglio di Stato, precisando
                 aggiudicata  la  gara,  ne  informa  la  stazione   che  la prima  comunicazione  alla stazione
                 appaltante.                                    appaltante, in ordine al deposito del ricorso ex art.
                                                                161,  comma  6,  L.  Fall.,  risaliva  al  febbraio  2019
                 La  decisione  in  esame,  come   si  vedrà    mentre  il piano  e  la  proposta  di concordato  con
                 immediatamente  a  seguire,  affronta  tematiche   riserva  erano  stati depositati presso  il tribunale

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