Page 45 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 ai  fini  dell’art.  80,  comma  5,  lettera  c)  del  d.  In termini, il Consiglio di Stato (cfr. Cons. St. n.
                 lgs.  n.  50/2016,  della  condanna  penale  irrogata,   6443 del 2019) ha precisato che una dichiarazione
                 bensì  nella  mancata  indicazione  di  detta  inaffidabile,  in  virtù  del  fatto  che  -  al  di  là
                 condanna, costituente di per sé autonoma causa   dell’elemento  soggettivo  sottostante  -  è  falsa  o
                 di esclusione, comportando  l’impossibilità  della   incompleta, deve ritenersi di per se stessa lesiva
                 stazione  appaltante  di valutare  consapevolmente   degli interessi considerati dalla norma, a prescindere
                 l’affidabilità del concorrente.                dal  fatto  che  l’impresa  meriti  sostanzialmente  di
                                                                partecipare.  Invero,  “l’omessa  dichiarazione  da
                 Va,  quindi,  confermato  il  principio  per  cui   parte del concorrente […] ne comporta senz’altro
                 qualsiasi  condotta  contra  legem,  ove  collegata   l’esclusione dalla gara,  essendo  impedito  alla
                 all’esercizio dell’attività professionale, è di per sé   stazione  appaltante  di valutarne  la  gravità.  La
                 potenzialmente idonea ad incidere con il processo   valutazione  circa la sussistenza dei gravi  illeciti
                 decisionale rimesso  alle stazioni appaltanti   professionali  rilevanti  ai  fini  dell’esclusione
                 sull’accreditamento dei concorrenti come operatori   dalla  gara  è  infatti  interamente  rimessa  alla
                 complessivamente affidabili.                   discrezionalità della stazione appaltante, chiamata
                                                                ad  analizzare  in  concreto  l’incidenza  dei  singoli
                 Deve  infatti  riconoscersi,  in  capo  alla  stazione   fatti indicati dall’operatore economico: a tal fine,
                 appaltante,  un  potere   di  apprezzamento    la  stessa  deve  essere  posta  nella  condizione di
                 discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti   conoscere  tutti i comportamenti astrattamente
                 di “integrità o affidabilità” dei concorrenti: proprio   idonei ad  integrare  la  causa  di esclusione  di cui
                 al fine di rendere possibile il corretto esercizio di   all’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016,
                 tale potere, questi ultimi sono tenuti a dichiarare   che  devono  essere  pertanto  indicati in sede  di
                 qualunque circostanza che possa ragionevolmente   dichiarazione”.
                 avere influenza sul processo valutativo demandato
                 all’amministrazione.













































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