Page 44 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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Mediappalti Il Punto
specifici, fermo restando che in tale eventualità i agli artt. 353, 353 bis, 354, 355 e 356 c.p., fermo
correlativi oneri di prova e motivazione incombenti restando che le condanne definitive per tali delitti
sull’Amministrazione sono ben più rigorosi e costituiscono motivo di automatica esclusione ai
impegnativi rispetto a quelli operanti in presenza sensi dell’art. 80, comma 1, lett. b) del codice.
delle particolari ipotesi esemplificate dal testo L’approccio quindi si basa sulla peculiarità della
di legge. Rimane obbligo dell’Amministrazione causa di esclusione dei gravi illeciti, caratterizzata
di dare contezza, pur nel perimetro dell’ampia dalla presenza di intrinseca discrezionalità
discrezionalità che connota l’esercizio del potere de valutativa ad opera della stazione appaltante,
quo - del carattere di “gravità” dell’inadempimento rispetto alle fattispecie automaticamente espulsive,
- e, con esso, della diretta incidenza dei fatti sulla fra cui quelle legate alle condanne definitive per
integrità ed affidabilità dell’operatore economico. i reati ostativi di cui all’art. 80, co.1 d.lgs. n.
50/2016.
L’art. 80, co.5, lett. c) d.lgs. n.50/2016 costituisce
norma di chiusura del sistema degli appalti in 3. Valutazione dell’Amministrazione della
merito ai requisiti generali per l’ammissione alle rilevanza di quanto autodichiarato in
gare, rientrando nella nozione di “grave illecito ordine all’affidabilità dell’operatore
professionale” qualsivoglia illecito (civile, penale o
amministrativo) in grado di influenzare il processo L’amministrazione una volta presa conoscenza dei
valutativo e decisionale della stazione appaltante precedenti in questione, deve valutarne l’effettiva
(cfr., Tar Palermo, 2.11.2020, n.2298; Tar Firenze, rilevanza in ordine all’affidabilità dell’operatore
28.9.2020, n.1117). Si tratta economico e comunque
di una fattispecie che deroga motivare puntualmente
al principio di tassatività L’esclusione dalla gara al riguardo: ciò anche in
delle cause di esclusione, trova la propria causa non ossequio ai principi evincibili
in ragione della necessità nella ritenuta rilevanza, dalle linee-guida ANAC n. 6,
di assicurare alla stazione ai fini dell’art. 80, comma adottate con delibera n. 1293
appaltante la possibilità di 5, lettera c) del d.lgs. n. del 16 novembre 2016.
valutare autonomamente, 50/2016, della condanna Secondo giurisprudenza
senza le rigidità proprie di penale irrogata, bensì nella consolidata, la previsione
tale principio (ad esempio, mancata indicazione di dell’art. 80, comma 5 lett. c)
perché il precedente penale di del d.lgs. n. 50 del 2016 non
regola richiede la definitività detta condanna, costituente ha carattere tassativo: non
dell’accertamento, ex art.80, di per sé autonoma causa contempla cioè un numero
co.1 D.Lgs.n.50/2016), di esclusione, comportando chiuso di illeciti professionali,
l’eventuale compromissione l’impossibilità della bensì un’elencazione di
del rapporto fiduciario stazione appaltante di natura esemplificativa,
a fronte di situazioni valutare consapevolmente comprendente ogni vicenda
comunque implicanti la l’affidabilità del oggettivamente riconducibile
potenziale commissione di concorrente. Va, quindi, alla fattispecie astratta del
illeciti influenti sulla capacità grave illecito professionale.
dell’operatore economico confermato il principio In particolare, nell’ambito
selezionato di eseguire per cui qualsiasi condotta di applicazione della lett.
l’appalto in modo corretto, contra legem, ove c) rientrano sicuramente le
leale e trasparente. collegata all’esercizio condanne per reati diversi
Le stesse Linee guida dell’attività professionale, da quelli che comportano
specificano quanto segue è di per sé potenzialmente l’automatica esclusione ai
“rileva, altresì, quale illecito idonea ad incidere sensi del comma 1, dell’art.
professionale grave, che la sull’accreditamento dei 80 (cfr. Cons. Stato, V, 5
stazione appaltante deve marzo 2019, n. 6443; V, 12
valutare ai sensi dell’art. 80, concorrenti come operatori marzo 2019, n. 1649).
comma 5, lett. c) del codice, complessivamente L’esclusione dalla gara
la condanna non definitiva affidabili. trova la propria causa non
per taluno dei reati di cui nella ritenuta rilevanza,
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