Page 29 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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Il Punto Mediappalti
UE) ingenerato nel privato danneggiato dalla revoca nella sentenza in commento è quella della
e all’interesse pubblico alla certezza dei rapporti definizione della cornice legittimante l’esercizio del
giuridici costituiti dall’atto originario, nonché, potere di revoca da parte della stazione appaltante.
più in generale, alla stabilità dei provvedimenti Non v’è dubbio che, al netto della presenza di
amministrativi”. diritti veri e propri, la definizione del procedimento
di aggiudicazione, con l’assegnazione dell’appalto
La revoca, pertanto, esige una interpretazione “consolida in capo all’impresa aggiudicataria una
ed una applicazione coerente i principi generali posizione particolarmente qualificata ed impone,
dell’ordinamento della tutela della buona fede, quindi, all’Amministrazione, nell’esercizio del
della lealtà nei rapporti tra privati e pubblica potere di revoca, l’onere di una ponderazione
amministrazione e del buon andamento dell’azione particolarmente rigorosa di tutti gli interessi
amministrativa (che ne implica, a sua volta, coinvolti”.
l’imparzialità e la proporzionalità) imponendo
pertanto una lettura e attuazione secondo i canoni Non può sfuggire, e ciò è una ovvietà, che un
stringenti che il Consiglio di Stato, nella pronuncia conto è il ritiro/revoca di una aggiudicazione
citata ha ravvisato: legittima altro è la revoca di una aggiudicazione
oggettivamente illegittima ed in quanto tale “non
a) nella revisione dell’assetto di interessi recato dovuta”.
dall’atto originario che dev’essere preceduta da
un confronto procedimentale con il destinatario Il ritiro di un’aggiudicazione legittima, si legge
dell’atto che si intende revocare; nella sentenza richiamata, “postula, in particolare,
b) non è sufficiente, ricorda il giudice, per la sopravvenienza di ragioni di interesse pubblico
legittimare la revoca, un ripensamento tardivo (o una rinnovata valutazione di quelle originarie)
e generico circa la convenienza dell’emanazione particolarmente consistenti e preminenti sulle
dell’atto originario; esigenze di tutela del legittimo affidamento
c) le ragioni addotte a sostegno della revoca, che ingenerato nell’impresa che ha diligentemente
devono essere chiaramente esplicitate, devono partecipato alla gara, rispettandone le regole
rivelare la consistenza e l’intensità dell’interesse e organizzandosi in modo da vincerla, ed esige,
pubblico che si intende perseguire con il ritiro quindi, una motivazione particolarmente
dell’atto originario; convincente circa i contenuti e l’esito della
d) la motivazione della revoca, sottolinea il necessaria valutazione comparativa dei
giudice, “dev’essere profonda e convincente, predetti interessi (cfr. Cons. St., sez. V, 19
nell’esplicitare, non solo i contenuti della nuova maggio 2016, n.2095)”.
valutazione dell’interesse pubblico, ma anche la
sua prevalenza su quello del privato che aveva Anche per le procedure di aggiudicazione soggette
ricevuto vantaggi dal provvedimento originario alla disciplina del d.lgs. n.50 del 2016, il paradigma
a lui favorevole”. legale di riferimento resta, “l’art.21-quinquies l.
n.241 del 1990, e non anche la disciplina speciale
dei contratti, che si occupa, infatti, di regolare il
4. La revoca negli appalti pubblici recesso e la risoluzione del contratto, e non anche
la revoca dell’aggiudicazione degli appalti (ma solo
Un primo punto chiarito dal giudice è che la delle concessioni)”.
revoca resta impraticabile dopo la stipula
del contratto d’appalto, “dovendo utilizzarsi,
in quella fase, il diverso strumento del recesso 5. La revoca per inidoneità della prestazione
(come chiarito dall’Adunanza Plenaria con la
decisione in data 29 giugno 2014, n.14), prima Un caso di particolare rilievo che legittima la
del perfezionamento del documento contrattuale, revoca è rappresentata dalla certificata inidoneità
al contrario, l’aggiudicazione è pacificamente della prestazione a soddisfare le esigenze
revocabile (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 13 sottese all’appalto. Nel caso ultimo richiamato,
aprile 2011, n.2291)”. la legittimazione del provvedimento di ritiro
dell’aggiudicazione, nel caso in cui l’aggiudicazione
La questione, poi, affrontata e risolta dal giudice risulti legittima (non viziata) deve fondarsi “sulla
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