Page 55 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
P. 55
Pareri & Sentenze Mediappalti
Pareri & PARERI
Sentenze E SEN
TENZE
Consiglio di Stato, Sez. IV, 28/4/2021, n. 3418
In presenza di grave illecito professionale la motivazione di non gravità risulta anche in modo implicito e
per facta concludentia, ossia con l’ammissione alla gara
In tema di commissione di gara, “il requisito delle competenze nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto
del contratto – che i componenti della commissione di gara debbono possedere – deve essere interpretato
nel senso che la competenza e l’esperienza richieste ai commissari devono essere riferite ad aree tematiche
omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto del contratto”
- “come emerge dallo stesso tenore letterale dell’articolo 80, comma 5, lett. c), del decreto legislativo n.
50/2016 invocato dall’appellante, la stazione appaltante è tenuta a dimostrare “con mezzi adeguati” il
dubbio sulla integrità o sull’affidabilità dell’operatore economico (a causa dei suoi gravi illeciti professionali)
solo qualora si giunga alla decisione di escludere il suddetto operatore economico dalla gara d’appalto, e
non invece nel caso contrario, potendo la motivazione di non gravità risultare anche in modo implicito e
per facta concludentia, ossia con l’ammissione alla gara (da ultimo Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2020, n.
2850 e giurisprudenza ivi richiamata).
- Con il quinto motivo di appello è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tar ha
respinto il quinto motivo del ricorso originario, incentrato sulla violazione dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016
per l’illegittima nomina e composizione della commissione di gara, non essendo state precisate le modalità
di scelta del Presidente (esterno all’Ente), né essendo presenti, tra i componenti della commissione,
soggetti esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. l Collegio in primo luogo richiama
l’orientamento già espresso da questo Consiglio di Stato, in ordine all’interpretazione dell’art. 77, comma 1,
del d.lgs. n. 50/2016 (ove si prevede che la commissione giudicatrice è “composta da esperti nello specifico
settore cui afferisce l’oggetto del contratto”), secondo cui: “In tema di componenti le commissioni delle
gare di appalto, da un lato, la legittima composizione della commissione presuppone solo la prevalente,
seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto; dall’altro il requisito
enunciato deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze richieste in relazione
alla complessiva prestazione da affidare, considerando anche, secondo un approccio di natura sistematica
e contestualizzata, le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’amministrazione sia i concreti
aspetti gestionali ed organizzativi sui quali i criteri valutativi siano destinati ad incidere. Non è in proposito
necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara,
potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire
il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie
valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea” (Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2020, n. 83;
sostanzialmente negli stessi termini ex multis Cons. Stato, sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595; sez. III,
30 ottobre 2019, n. 7446).
16.3. Al riguardo la sezione ha avuto di recente modo di ribadire che il requisito delle competenze nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto – che i componenti della commissione di gara
debbono possedere – deve essere interpretato nel senso che la competenza e l’esperienza richieste ai
commissari devono essere riferite ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche
attività oggetto del contratto (Cons. Stato, sez. IV, 8 aprile 2021, n. 2822; conformi ex multis sez. V, 11
settembre 2019, n. 6135; sez. IV, 20 aprile 2016, n. 1556).”
55