Page 55 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
P. 55

Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti





               Pareri &                     PARERI

               Sentenze                       E SEN
                                                TENZE




               Consiglio di Stato, Sez. IV, 28/4/2021, n. 3418

               In presenza di grave illecito professionale la motivazione di non gravità risulta anche in modo implicito e
               per facta concludentia, ossia con l’ammissione alla gara

               In tema di commissione di gara, “il requisito delle competenze nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto
               del contratto – che i componenti della commissione di gara debbono possedere – deve essere interpretato
               nel senso che la competenza e l’esperienza richieste ai commissari devono essere riferite ad aree tematiche
               omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto del contratto”


               - “come emerge dallo stesso tenore letterale dell’articolo 80, comma 5, lett. c), del decreto legislativo n.
               50/2016  invocato  dall’appellante,  la  stazione  appaltante  è  tenuta  a  dimostrare  “con  mezzi  adeguati”  il
               dubbio sulla integrità o sull’affidabilità dell’operatore economico (a causa dei suoi gravi illeciti professionali)
               solo qualora si giunga alla decisione di escludere il suddetto operatore economico dalla gara d’appalto, e
               non invece nel caso contrario, potendo la motivazione di non gravità risultare anche in modo implicito e
               per facta concludentia, ossia con l’ammissione alla gara (da ultimo Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2020, n.
               2850 e giurisprudenza ivi richiamata).

               - Con il quinto motivo di appello è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tar ha
               respinto il quinto motivo del ricorso originario, incentrato sulla violazione dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016
               per l’illegittima nomina e composizione della commissione di gara, non essendo state precisate le modalità
               di  scelta  del  Presidente  (esterno  all’Ente),  né  essendo  presenti,  tra  i  componenti  della  commissione,
               soggetti esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. l Collegio in primo luogo richiama
               l’orientamento già espresso da questo Consiglio di Stato, in ordine all’interpretazione dell’art. 77, comma 1,
               del d.lgs. n. 50/2016 (ove si prevede che la commissione giudicatrice è “composta da esperti nello specifico
               settore cui afferisce l’oggetto del contratto”), secondo cui: “In tema di componenti le commissioni delle
               gare di appalto, da un lato, la legittima composizione della commissione presuppone solo la prevalente,
               seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto; dall’altro il requisito
               enunciato deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze richieste in relazione
               alla complessiva prestazione da affidare, considerando anche, secondo un approccio di natura sistematica
               e contestualizzata, le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’amministrazione sia i concreti
               aspetti gestionali ed organizzativi sui quali i criteri valutativi siano destinati ad incidere. Non è in proposito
               necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara,
               potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire
               il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie
               valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea” (Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2020, n. 83;
               sostanzialmente negli stessi termini ex multis Cons. Stato, sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595; sez. III,
               30 ottobre 2019, n. 7446).
               16.3. Al riguardo la sezione ha avuto di recente modo di ribadire che il requisito delle competenze nello
               specifico  settore  cui  si  riferisce  l’oggetto  del  contratto  –  che  i  componenti  della  commissione  di  gara
               debbono possedere – deve essere interpretato nel senso che la competenza e l’esperienza richieste ai
               commissari  devono  essere  riferite  ad  aree  tematiche  omogenee,  e  non  anche  alle  singole  e  specifiche
               attività oggetto del contratto (Cons. Stato, sez. IV, 8 aprile 2021, n. 2822; conformi ex multis sez. V, 11
               settembre 2019, n. 6135; sez. IV, 20 aprile 2016, n. 1556).”

                                                           55
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60