Page 53 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Il Punto Mediappalti
contratto da parte dell’aggiudicatario, o risarcitoria. In tali casi, allora, sembra corretto quanto
E ciò perché si tratta di un’interpretazione in linea affermato dal Collegio remittente, dal momento
con i precedenti giurisprudenziali evidenziati che l’incameramento della cauzione provvisoria a
nell’Ordinanza in parola, nonché con altri arresti seguito dell’esclusione per riscontrato difetto dei
giurisprudenziali fattispecie analoghe al caso requisiti da dichiarare ai sensi dell’art. 38 d.lgs.
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oggetto dell’Ordinanza in commento. 12 aprile 2006, n. 163, troverebbe spiegazione in
chiave soltanto punitiva e
In particolare, l’Adunanza L’escussione della garanzia avrebbe una finalità di mera
plenaria 4 ottobre 2005, deterrenza. Per tali ragioni,
n. 8 che ha affermato che provvisoria non può essere appare condivisibile la
la cauzione provvisoria, considerata una misura considerazione che una
oltre ad indennizzare meramente ripristinatoria siffatta sanzione afflittiva
la stazione appaltante dello status quo ante, né soggiacerebbe alle garanzie
dall’eventuale mancata ha natura risarcitoria (o che la Costituzione ed
sottoscrizione del contratto anche solo indennitaria), il diritto internazionale
da parte dell’aggiudicatario né mira semplicemente assicurano alla materia
(funzione indennitaria), alla prevenzione di nuove ed, in particolare, alla
può svolgere altresì una garanzia della retroattività
funzione sanzionatoria irregolarità da parte della lex mitior – in forza
verso altri possibili dell’operatore economico, della sentenza della
inadempimenti contrattuali trattandosi di una sanzione Corte Costituzionale
dei concorrenti. dall’elevata carica n. 193/2016, che ha
afflittiva che, in assenza affermato la applicabilità
La successiva decisione di una specifica finalità del principio di retroattività
10 dicembre 2014, indennitaria (propria della della lex mitior anche alle
n. 34 dell’Adunanza sola ipotesi di mancata sanzioni amministrative –
plenaria faceva salvo tale essendo pacifico che tale
presupposto. In termini sottoscrizione del contratto sanzione è stata totalmente
più generali ex multis, da parte dell’aggiudicatario) abbandonata dalla
Cons. Stato, V, 27 giugno o risarcitoria, si spiega normativa sopravvenuta.
2017, n. 3701; V, 19 soltanto in chiave di punizione
aprile 2017, n. 1818; IV, dell’autore dell’illecito in A tale riguardo, il Consiglio
19 novembre 2015, n. questione, in funzione di una di Stato, nell’Ordinanza in
5280; IV, 9 giugno 2015, finalità di deterrenza che è esame, ha, in particolare,
n. 2829; V, 10 settembre certamente comune anche affermato “che il regime di
2012, n. 4778, secondo cui alle pene in senso stretto escussione della garanzia
l’incameramento della provvisoria previsto a suo
cauzione va considerata tempo dall’art. 48 del d.lgs.
una misura a carattere n. 163 del 2006 possa
latamente sanzionatorio, che costituisce integrare, alla luce del richiamato consolidato
conseguenza ex lege dell’esclusione per indirizzo della giurisprudenza amministrativa,
riscontrato difetto dei requisiti da dichiarare una forma di sanzione di carattere punitivo
ai sensi dell’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006. Tale a carico dell’operatore economico che abbia
conclusione è stata poi ribadita da Cons. Stato, fornito dichiarazioni rimaste poi senza riscontro,
V, 10 aprile 2018, n. 2181, “in considerazione sanzione peraltro abbandonata dalla normativa
della natura sanzionatoria e afflittiva della sopravvenuta. Non sembra revocabile in dubbio
determinazione relativa all’incameramento della che la misura sanzionatoria amministrativa
cauzione”. prevista dall’art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006 abbia
1. Cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II, 13 ottobre 2020, n. 10413 e 16 ottobre 2020, n. 10562 rese nei confronti
della GI One S.p.A. in fattispecie analoghe a quelle oggetto dell’Ordinanza n. 3299/2020.
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