Page 53 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               contratto da parte dell’aggiudicatario, o risarcitoria.   In  tali  casi,  allora,  sembra  corretto  quanto
               E ciò perché si tratta di un’interpretazione in linea   affermato  dal  Collegio  remittente,  dal  momento
               con  i precedenti  giurisprudenziali evidenziati   che l’incameramento della cauzione provvisoria a
               nell’Ordinanza  in parola,  nonché  con  altri arresti   seguito  dell’esclusione  per  riscontrato  difetto  dei
               giurisprudenziali   fattispecie  analoghe  al  caso   requisiti  da  dichiarare  ai  sensi  dell’art.  38  d.lgs.
                             1
               oggetto dell’Ordinanza in commento.             12 aprile 2006, n. 163, troverebbe spiegazione in
                                                                                   chiave  soltanto  punitiva  e
               In  particolare,  l’Adunanza   L’escussione della garanzia          avrebbe una finalità di mera
               plenaria  4  ottobre  2005,                                         deterrenza. Per tali ragioni,
               n. 8 che ha affermato che     provvisoria non può essere            appare  condivisibile  la
               la cauzione  provvisoria,       considerata una misura              considerazione  che  una
               oltre  ad    indennizzare      meramente ripristinatoria            siffatta  sanzione  afflittiva
               la  stazione  appaltante        dello status quo ante, né           soggiacerebbe alle garanzie
               dall’eventuale  mancata         ha natura risarcitoria (o           che  la  Costituzione  ed
               sottoscrizione del contratto   anche solo indennitaria),            il  diritto  internazionale
               da parte dell’aggiudicatario    né mira semplicemente               assicurano  alla  materia
               (funzione   indennitaria),     alla prevenzione di nuove            ed,  in particolare,  alla
               può  svolgere  altresì una                                          garanzia  della  retroattività
               funzione sanzionatoria            irregolarità da parte             della  lex mitior  –  in  forza
               verso    altri   possibili     dell’operatore economico,            della  sentenza    della
               inadempimenti contrattuali    trattandosi di una sanzione           Corte      Costituzionale
               dei concorrenti.                   dall’elevata carica              n.   193/2016,   che   ha
                                               afflittiva che, in assenza          affermato  la  applicabilità
               La  successiva decisione        di una specifica finalità           del principio di retroattività
               10    dicembre    2014,       indennitaria (propria della           della  lex  mitior  anche  alle
               n.    34    dell’Adunanza       sola ipotesi di mancata             sanzioni amministrative  –
               plenaria  faceva  salvo  tale                                       essendo  pacifico  che  tale
               presupposto.    In  termini   sottoscrizione del contratto          sanzione è stata totalmente
               più  generali  ex  multis,   da parte dell’aggiudicatario)          abbandonata        dalla
               Cons.  Stato,  V,  27  giugno   o risarcitoria, si spiega           normativa sopravvenuta.
               2017,  n.  3701;  V,  19    soltanto in chiave di punizione
               aprile  2017,  n.  1818;  IV,   dell’autore dell’illecito in        A tale riguardo, il Consiglio
               19  novembre  2015,  n.      questione, in funzione di una          di Stato,  nell’Ordinanza  in
               5280;  IV,  9  giugno  2015,   finalità di deterrenza che è         esame,  ha,  in particolare,
               n.  2829;  V,  10  settembre   certamente comune anche              affermato “che il regime di
               2012, n. 4778, secondo cui     alle pene in senso stretto           escussione  della garanzia
               l’incameramento    della                                            provvisoria  previsto a  suo
               cauzione va considerata                                             tempo dall’art. 48 del d.lgs.
               una  misura  a carattere                                            n.  163  del  2006  possa
               latamente  sanzionatorio,  che costituisce      integrare,  alla luce del richiamato  consolidato
               conseguenza  ex lege dell’esclusione  per       indirizzo  della  giurisprudenza  amministrativa,
               riscontrato difetto dei requisiti da dichiarare   una  forma  di sanzione  di carattere  punitivo
               ai sensi dell’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006. Tale   a  carico  dell’operatore  economico  che  abbia
               conclusione  è  stata  poi  ribadita  da  Cons.  Stato,   fornito  dichiarazioni rimaste  poi senza  riscontro,
               V, 10 aprile 2018,  n.  2181,  “in considerazione   sanzione peraltro  abbandonata  dalla normativa
               della  natura  sanzionatoria  e  afflittiva  della   sopravvenuta.  Non  sembra  revocabile  in dubbio
               determinazione  relativa  all’incameramento  della   che  la misura  sanzionatoria amministrativa
               cauzione”.                                      prevista dall’art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006 abbia





               1. Cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II, 13 ottobre 2020, n. 10413 e 16 ottobre 2020, n. 10562 rese nei confronti
               della GI One S.p.A. in fattispecie analoghe a quelle oggetto dell’Ordinanza n. 3299/2020.

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