Page 54 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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               natura punitiva e soggiaccia pertanto alle garanzie   principio  di eguaglianza  di cui all’art.  3  Cost.
               che  la  Costituzione ed  il diritto internazionale   –  “impone,  in linea  di massima,  di equiparare  il
               assicurano alla materia, ivi compresa la garanzia   trattamento  sanzionatorio  dei medesimi fatti,
               della retroattività della lex  mitior. L’escussione   a  prescindere  dalla circostanza  che  essi siano
               della  garanzia  in  parola,  infatti,  non  può  essere   stati  commessi  prima  o  dopo  l’entrata  in  vigore
               considerata una misura meramente ripristinatoria   della norma  che  ha  disposto l’abolitio criminis o
               dello status quo ante, né ha natura risarcitoria (o   la  modifica  mitigatrice”  (sentenza  Corte  Cost.  n.
               anche solo indennitaria), né mira semplicemente   394 del 2006). Ciò in quanto, in via generale, “[n]
               alla prevenzione  di nuove  irregolarità  da  parte   on sarebbe  ragionevole  punire (o continuare  a
               dell’operatore  economico. Si tratta,  piuttosto, di   punire più gravemente) una persona per un fatto
               una sanzione dall’elevata carica afflittiva [in taluni   che,  secondo  la legge  posteriore,  chiunque  altro
               casi anche di diversi milioni di euro, come nel caso al   può  impunemente  commettere  (o  per  il  quale  è
               vaglio del Consiglio di Stato, n.d.r.], che in assenza   prevista  una  pena  più lieve)” (sentenza  Corte
               di una specifica finalità indennitaria (propria della   Cost. n. 236 del 2011).
               sola ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto
               da  parte  dell’aggiudicatario)  o  risarcitoria,  “si   Per  altro  verso,  dalla  ricostruzione  operata  dal
               spiega soltanto in chiave di punizione dell’autore   Consiglio di Stato discende che è possibile derogare
               dell’illecito in questione, in funzione di una finalità   al principio della retroattività della lex mitior, ma
               di deterrenza,  o  prevenzione  generale  negativa,   che la deroga dovrebbe pur sempre superare un
               che è certamente comune anche alle pene in senso   vaglio positivo di ragionevolezza, in relazione alla
               stretto” (Corte cost., n. 63 del 2019)”.        necessità  di tutelare  contro-interessi  di analogo
                                                               rango  e  rilievo costituzionale; interessi  che,
               La  ricordata  conclusione,  del resto, consegue   come  la stessa  Ordinanza  lascia intendere,  non
               ad  un  puntuale  inquadramento  dell’ambito  di   parrebbero sussistere nella legislazione in esame.
               operatività del principio della retroattività della lex
               mitior, che si fonda su un’analitica disamina della   Alla luce delle predette  considerazioni, si ritiene
               giurisprudenza  costituzionale  (cfr.  Corte  Cost.  21   che  la  Corte  Costituzionale,  qualora  confermi
               marzo 2019, n. 63; n. 394/2006; n. 236/2011 e   la  assenza  di contro-interessi  di pari  rango
               393/2006), nonché dei principi CEDU (art. 7 nella   costituzionale tali da giustificare, secondo il vaglio
               lettura offertane dalla giurisprudenza di Strasburgo)   di ragionevolezza dalla stessa  Corte  operato
               e  di  altre  norme  del  diritto internazionale  dei   in materia,  una  deroga  al principio della  lex
               diritti  umani  vincolanti per  l’Italia  che  enunciano   mitior,  potrebbe  ritenere  fondata  la  questione  di
               il medesimo principio (tra cui gli artt. 15, comma   illegittimità costituzionale sollevata dall’Ordinanza
               1,  del  Patto  internazionale  relativo  ai  diritti  civili   in commento in ordine alle disposizioni normative
               e politici e 49, paragrafo 1, CDFUE, quest’ultimo   che precludono l’applicabilità della più favorevole
               rilevante  nel  nostro  ordinamento  anche  ai  sensi   disciplina  sanzionatoria  sopravvenuta  –  la  quale
               dell’art. 11 Cost.).                            prevede  l’escussione  della cauzione  provvisoria
               Di conseguenza, secondo il costante insegnamento   solo  a  valle  dell’aggiudicazione  (definitiva)  e,
               della Corte costituzionale, la regola dell’applicazione   dunque,  solo  nei  confronti  dell’aggiudicatario  di
               retroattiva  della  lex mitior in materia  penale  –   una  procedura  ad  evidenza  pubblica  –  in  quanto
               sancita, a livello di legislazione ordinaria, dall’art.   già in vigore al momento dell’adozione, da parte
               2,  secondo,  terzo  e  quarto  comma,  del  Codice   della Stazione  Appaltante,  del provvedimento  di
               penale  e  che  ha  fondamento  costituzionale  nel   escussione della garanzia provvisoria.

















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