Page 59 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)) un obbligo dichiarativo a pena di
               esclusione, la cui complessiva ratio è esplicitata nell’ultimo periodo dello stesso articolo, secondo il quale
               “le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a
               verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d)”, vale a dire il rispetto dei minimi
               salariali retributivi del personale  indicati nelle tabelle di cui all’art.  23,  comma  16....  come  chiarito,  la
               scusabilità dell’omissione  (e  la  conseguente  ammissibilità del soccorso)  deve  ancorarsi  alla  obiettiva
               impossibilità pratica di modulare, integrare e personalizzare i contenuti dell’offerta ovvero alla esistenza di
               una chiara preclusione prescrittiva, che, espressamente vietando la modifica dei documenti unilateralmente
               predisposti, valga a porre l’operatore concorrente nella situazione di dover inammissibilmente optare per il
               rispetto della norma generale o, alternativamente, di quella speciale incompatibile.
               Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal primo giudice, non era riscontrabile una materiale
               “impossibilità  di  indicazione”,  in  quanto  il  modello  dell’offerta  economica  era  bensì  non  editabile,  ma
               “aperto”,  con  facoltà  di  inserimento  di  dati  “ulteriori”  (come  quelli  imposti  dalla  normativa  di  settore),
               come, del resto, dimostrato dalla circostanza che, nella medesima situazione, la controinteressata non
               aveva avuto difficoltà a compilarlo, a mezzo di integrazioni a mano.”



               TAR Roma, Sezione I-Bis, 06/04/2021, n. 4051


               Il contratto di avvalimento non può essere integrabile a mezzo DGUE

               “... Per giurisprudenza costante, il contratto di avvalimento esprime un impegno giuridicamente vincolante
               tra ausiliato e ausiliario in termini di messa a disposizione per tutta la durata dell’appalto di mezzi e risorse
               necessari ad assolvere alle prestazioni dedotte nell’appalto, e pertanto sussiste sempre l’esigenza di una
               messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate (Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2020, n.
               2359; id, 5 aprile 2019, n. 2243; id., 16 luglio 2018, n. 4329; id., 26 novembre 2018, n. 6690; Tar Lazio,
               sez. I bis, 26 ottobre 2020, n. 10912). ... E, invero, ai fini della determinazione del contenuto necessario
               per il contratto di avvalimento nelle gare di appalto, occorre distinguere tra requisiti generali (requisiti
               di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo, ad es. il fatturato globale o la certificazione di
               qualità) e risorse: per queste ultime è necessaria una “messa a disposizione in modo specifico”, in quanto
               solo le risorse possono rientrare nella nozione di beni in senso tecnico-giuridico, cioè di “cose che possono
               formare oggetto di diritti” ex art. 821 c.c.; con il corollario che in questa ipotesi l’oggetto del contratto di
               avvalimento deve essere determinato, in tutti gli altri casi essendo sufficiente la sua semplice determinabilità
               (Cons. Stato Sez. V, 10 aprile 2020, n. 2359; V, 16 luglio 2018, n. 4329; V, 26 novembre 2018, n. 6690)
               ... la totale mancanza di indicazioni nel corpo o in allegato al contratto non poteva essere supplita dalla
               presenza del diverso elenco dei macchinari che veniva allegato alla DGUE della impresa “…”, trattandosi di
               due atti distinti, entrambi necessari, che assolvevano a funzioni differenti, di modo che non può ritenersi
               che uno potesse integrare l’altro (Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2019, n. 7188; Cons. Stato, Sez. V, 21
               maggio 2020, n. 3209). Ciò, neppure tenendo conto della Delibera ANAC n. 121 del 12 febbraio 2020 e
               dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (4 novembre 2016, n. 23; in seguito, Cons.
               Stato, Sez. V, n. 2243 del 2019) che - pur se in vigenza della normativa precedente a quella attualmente
               vigente del richiamato art. 89, comma 1, del codice dei contratti pubblici – ha affermato la validità, ai fini
               delle procedure di appalto, del contratto di avvalimento il cui contenuto, relativamente ai mezzi prestati,
               ancorché non puntualmente determinato, sia tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo
               del documento, e ciò anche in applicazione degli articoli 1346, 1363 e 1367 del codice civile.”









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