Page 57 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Pareri & Sentenze Mediappalti
concretizzano fattispecie di collegamento, individuando una serie di indici, che per assurgere a presupposti
del provvedimento di esclusione devono avere le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza,
che spetta all’Amministrazione valutare in concreto; come ha correttamente rilevato il giudice di primo
grado - senza peraltro incorrere nel difetto di motivazione rilevato nell’atto di appello – se, da un
lato, l’Amministrazione è onerata delle verifiche puntuali degli elementi che fanno ritenere probabile il
collegamento societario, dall’altro, non è necessario che effettui una verifica circa il fatto che il collegamento
societario abbia in concreto influito sulla presentazione delle offerte e sull’esito della gara. In altri termini,
non è necessaria la prova che il collegamento abbia influito sulla formazione delle offerte, ma è sufficiente
che sia probabile il fatto che le stesse provengano da un unico centro decisionale.”
Consiglio di Stato, Sez. III, 16/4/2021, n. 3130
Rimessione alla Corte di Giustizia Europea della questione inerente l’esclusione automatica dell’operatore
economico che, in caso di avvalimento, si avvale di soggetto che ha reso dichiarazioni non veritiere
“L’ordinanza ha rimesso alla Corte di Giustizia UE il seguente quesito interpretativo:
“Se l’articolo 63 della direttiva 2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014,
relativo all’istituto dell’avvalimento, unitamente ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione
di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), osti
all’applicazione della normativa nazionale italiana in materia di avvalimento e di esclusione dalle procedure
di affidamento, contenuta nell’articolo 89, comma 1, quarto periodo, del codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo la quale nel caso di dichiarazioni non veritiere rese
dall’impresa ausiliaria riguardanti la sussistenza di condanne penali passate in giudicato, potenzialmente
idonee a dimostrare la commissione di un grave illecito professionale, la stazione appaltante deve sempre
escludere l’operatore economico concorrente in gara, senza imporgli o consentirgli di indicare un’altra
impresa ausiliaria idonea, in sostituzione della prima, come stabilito, invece nelle altre ipotesi in cui i
soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi non soddisfano un pertinente criterio di
selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione”.”
TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 12/4/2021, n. 1141
Sulle ragioni delle incompatibilità del cumulo delle funzioni di Dirigente e Presidente della Commissione ex
art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
“Con riguardo al regime di incompatibilità del cumulo delle funzioni di Dirigente e Presidente della
Commissione, il fondamento è di stretto diritto positivo, e va rinvenuto nell’art. 77, comma 4, del d.lgs. n.
50 del 2016 nella parte in cui esclude che i commissari possano avere svolto alcun’altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
Occorre, peraltro, rilevare che la norma oggetto di scrutinio ha la stessa portata oggettiva dell’art. 84,
comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, in relazione alla quale la giurisprudenza aveva posto in evidenza che
rispondeva all’esigenza di una rigida separazione tra la fase di preparazione della documentazione di gara e
quella di valutazione delle offerte in essa presentate, a garanzia della neutralità del giudizio ed in coerenza
con la ratio generalmente sottesa alle cause di incompatibilità dei componenti degli organi amministrativi
(Cons. Stato, Ad. plen., 7 maggio 2013, n. 13).
Né a diversa soluzione può condurre la previsione di cui all’art. 107 T.U.E.L., in quanto, da un lato, il
D.Lgs. n.50/2016 è norma speciale rispetto a quella poc’anzi citata, e, dunque, prevale su qualsivoglia
disposizione contrastante. In secondo luogo, l’art.107 T.U.E.L. si limita ad affermare soltanto che sono
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