Page 57 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               concretizzano fattispecie di collegamento, individuando una serie di indici, che per assurgere a presupposti
               del provvedimento  di esclusione  devono  avere  le caratteristiche di gravità,  precisione  e  concordanza,
               che spetta all’Amministrazione valutare in concreto; come ha correttamente rilevato il giudice di primo
               grado  -  senza  peraltro  incorrere  nel  difetto  di  motivazione  rilevato  nell’atto  di  appello  –  se,  da  un
               lato,  l’Amministrazione  è  onerata  delle  verifiche  puntuali  degli  elementi  che  fanno  ritenere  probabile  il
               collegamento societario, dall’altro, non è necessario che effettui una verifica circa il fatto che il collegamento
               societario abbia in concreto influito sulla presentazione delle offerte e sull’esito della gara. In altri termini,
               non è necessaria la prova che il collegamento abbia influito sulla formazione delle offerte, ma è sufficiente
               che sia probabile il fatto che le stesse provengano da un unico centro decisionale.”



               Consiglio di Stato, Sez. III, 16/4/2021, n. 3130

               Rimessione alla Corte di Giustizia Europea della questione inerente l’esclusione automatica dell’operatore
               economico che, in caso di avvalimento, si avvale di soggetto che ha reso dichiarazioni non veritiere

               “L’ordinanza ha rimesso alla Corte di Giustizia UE il seguente quesito interpretativo:
               “Se  l’articolo  63  della  direttiva  2014/24  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  26  febbraio  2014,
               relativo all’istituto dell’avvalimento, unitamente ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione
               di  servizi,  di  cui  agli  articoli  49  e  56  del  Trattato  sul  Funzionamento  dell’Unione  Europea  (TFUE),  osti
               all’applicazione della normativa nazionale italiana in materia di avvalimento e di esclusione dalle procedure
               di affidamento, contenuta nell’articolo 89, comma 1, quarto periodo, del codice dei contratti pubblici di cui
               al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo la quale nel caso di dichiarazioni non veritiere rese
               dall’impresa ausiliaria riguardanti la sussistenza di condanne penali passate in giudicato, potenzialmente
               idonee a dimostrare la commissione di un grave illecito professionale, la stazione appaltante deve sempre
               escludere  l’operatore  economico  concorrente  in  gara,  senza  imporgli o  consentirgli  di  indicare  un’altra
               impresa  ausiliaria idonea,  in sostituzione della prima,  come  stabilito,  invece  nelle altre  ipotesi in cui i
               soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi non soddisfano un pertinente criterio di
               selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione”.”




               TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 12/4/2021, n. 1141

               Sulle ragioni delle incompatibilità del cumulo delle funzioni di Dirigente e Presidente della Commissione ex
               art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

               “Con  riguardo  al  regime  di  incompatibilità  del  cumulo  delle  funzioni  di  Dirigente  e  Presidente  della
               Commissione, il fondamento è di stretto diritto positivo, e va rinvenuto nell’art. 77, comma 4, del d.lgs. n.
               50 del 2016 nella parte in cui esclude che i commissari possano avere svolto alcun’altra funzione o incarico
               tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
               Occorre, peraltro, rilevare che la norma oggetto di scrutinio ha la stessa portata oggettiva dell’art. 84,
               comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, in relazione alla quale la giurisprudenza aveva posto in evidenza che
               rispondeva all’esigenza di una rigida separazione tra la fase di preparazione della documentazione di gara e
               quella di valutazione delle offerte in essa presentate, a garanzia della neutralità del giudizio ed in coerenza
               con la ratio generalmente sottesa alle cause di incompatibilità dei componenti degli organi amministrativi
               (Cons. Stato, Ad. plen., 7 maggio 2013, n. 13).
               Né  a  diversa  soluzione  può  condurre  la  previsione  di  cui  all’art.  107  T.U.E.L.,  in  quanto,  da  un  lato,  il
               D.Lgs. n.50/2016 è norma speciale rispetto a quella poc’anzi citata, e, dunque, prevale su qualsivoglia
               disposizione contrastante. In secondo luogo, l’art.107 T.U.E.L. si limita ad affermare soltanto che sono


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