Page 52 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Mediappalti                                                                               Il Punto






               il  possesso  del  requisito  di  qualificazione  per   ad  un  distinto  per  quanto  connesso  rapporto
               eseguire lavori attraverso il casellario informatico   giuridico fra quest’ultima e l’imprenditore.
               di cui all’articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il
               sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti   Detto  altrimenti,  la  gravata  escussione  non  è
               per i contratti affidati a contraente generale; per i   altro che una conseguenza vincolata e diretta del
               fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del   provvedimento di esclusione, e ciò anche in quei
               possesso del requisito di cui all’articolo 42, comma   casi  in  cui  l’effetto  espulsivo  della  procedura  sia
               1,  lettera  a),  del  presente  codice  è  effettuata   l’esito di un giudizio  di discrezionalità tecnica
               tramite  la Banca  dati nazionale  dei contratti   dell’amministrazione,   la   quale   sussume   la
               pubblici di cui all’articolo 6-bis del presente Codice.   fattispecie  concreta  nella  fattispecie  astratta
               Quando  tale  prova  non  sia  fornita,  ovvero  non   disegnata  dal  legislatore  in  guisa  di concetto
               confermi le dichiarazioni contenute nella domanda   giuridico indeterminato.  Conseguenza  diretta  ed
               di partecipazione  o nell’offerta,  le stazioni   automatica che prescinde dall’elemento soggettivo,
               appaltanti procedono all’esclusione del concorrente   atteggiandosi a misura patrimoniale e ad evenienza
               dalla gara,  all’escussione  della relativa  cauzione   che  i concorrenti  accettano partecipando  alla
               provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità   selezione e al relativo patto di integrità.
               per i provvedimenti di cui all’articolo 6 comma 11.
               L’Autorità dispone altresì la sospensione da uno a
               dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di   2. L’incidente di costituzionalità
               affidamento”.
                                                               Il Consiglio di Stato con l’Ordinanza Collegiale n.
               A sua volta l’art. 75 – che concerne invece il caso   3299  del  26  aprile  2021,  ha  ritenuto  rilevante  e
               del contratto che non venga sottoscritto per fatto   non  manifestamente  infondata  la  questione  di
               dell’aggiudicatario  –  al  comma  primo  prevede   legittimità costituzionale dell’art. 93, comma 6 del
               che  “L’offerta è corredata  da una  garanzia,  pari   d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina la cauzione
               al due  per  cento del prezzo base  indicato nel   provvisoria prestata dagli operatori economici che
               bando  o  nell’invito,  sotto  forma  di cauzione  o  di   partecipino ad  una  gara,  nel combinato  disposto
               fideiussione, a scelta dell’offerente […]”, di seguito   con l’art. 216 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per
               precisando,  al  comma  6,  che  “La  garanzia  copre   contrasto  con  gli  artt.  3  e  117,  comma  primo
               la  mancata  sottoscrizione del contratto  per  fatto   (quest’ultimo in relazione all’art. 49, par. 1, della
               dell’affidatario,  ed  è  svincolata  automaticamente   Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)
               al  momento  della sottoscrizione  del contratto   della Costituzione.
               medesimo”.
                                                               Ad avviso del Collegio remittente, in estrema sintesi,
               Ebbene secondo  un  orientamento  giurisdizionale   le citate norme precludono l’applicabilità della più
               consolidato in ordine  alla normativa  di cui al   favorevole disciplina sanzionatoria sopravvenuta -
               previgente Codice (cfr. TAR del Lazio, Sez. II, 13   introdotta dal nuovo Codice dei contratti, rispetto
               ottobre  2020,  n.  10413)  vi  è,  in  linea  generale,   alla disciplina del previgente Codice di cui al d.lgs.
               un automatismo tra  esclusione per  carenza  dei   n. 163 del 2016 – che, come si è detto, prevede
               requisiti  di  partecipazione  ed  escussione  della   l’escussione della cauzione provvisoria solo a valle
               cauzione  provvisoria  prestata  a  garanzia  della   dell’aggiudicazione  (definitiva)  e,  dunque,  solo
               serietà dell’offerta, quale conseguenza diretta della   nei confronti dell’aggiudicatario di una procedura
               violazione del patto  di integrità  e  delle regole  di   ad  evidenza  pubblica,  in  quanto  già  in  vigore  al
               gara cui è soggetto il partecipante (v. Cons. St,. V,   momento  dell’adozione del provvedimento  di
               16.5.2018, n. 2896; Cons. Stato, Sez. V, 2.2.2018,   escussione della garanzia provvisoria.
               n. 691). L’escussione della cauzione, secondo tale
               interpretazione,  costituisce,  infatti,  conseguenza   Del  tutto  condivisibile  è  l’inquadramento  operato
               diretta ed automatica  del provvedimento  di    dal Consiglio di Stato in ordine alla natura ed alla
               esclusione  dalla  procedura  di gara  per  carenza   funzione di sanzione amministrativa (seppure non
               dei  requisiti  di  partecipazione  ed  è  una  misura   in senso proprio) dell’istituto dell’escussione della
               autonoma  e  ulteriore  rispetto  all’esclusione   cauzione provvisoria, allorquando quest’ultima non
               dalla  gara,  che  si  riferisce,  mediante  l’anticipata   assuma  la  specifica  finalità  indennitaria,  propria
               liquidazione dei danni subiti dall’Amministrazione,   della  sola  ipotesi di mancata  sottoscrizione del

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