Page 58 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Mediappalti Pareri & Sentenze
attribuite ai dirigenti molteplici competenze, tra cui quelle della presidenza delle commissioni di gara e di
concorso (comma 3, lett. a) e quella della responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso (comma
3, lett. b), senza, dunque, decretare anche la regola del cumulo nella stessa persona delle funzioni di
presidente della Commissione e di dirigente del procedimento. Enunciando, dunque, soltanto le “funzioni
e responsabilità della dirigenza”, l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 non può ritenersi dirimente, non
essendo desumibile da siffatta norma la regola secondo cui il Dirigente può nella stessa gara ricoprire
anche e contemporaneamente il ruolo di Presidente della commissione e di Dirigente della gara (Consiglio
di Stato sez. V, 09/01/2019, n.193).”
Consiglio di Stato, Sez. V, 08/04/2021, n. 2843
“la verifica di congruità di un’offerta sospetta di anomalia non può essere effettuata attraverso un giudizio
comparativo che coinvolga altre offerte”
“secondo giurisprudenza consolidata, “la verifica di congruità di un’offerta sospetta di anomalia non può
essere effettuata attraverso un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte, perché va condotta con
esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell’offerta analizzata ed alla capacità dell’impresa - tenuto conto
della propria organizzazione aziendale e, se del caso, della comprovata esistenza di particolari condizioni
favorevoli esterne […] per cui il raffronto fra offerte differenti non è indicativo” (da ultimo Cons. Stato, V,
28 gennaio 2019, n. 690 ; ex multis 13 febbraio 2017, n. 607; 20 luglio 2016, n. 3271; 7 settembre 2007,
n. 4694; IV, 29 ottobre 2002, n. 5945).”
Consiglio di Stato, Sez. IV, 08/04/2021, n. 2822
“La verbalizzazione successiva è ammessa purché sopraggiunga in un arco temporale ragionevolmente
breve”
“... per giurisprudenza costante (ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, n. 5253 del 2014) e in mancanza
di norme contrarie, anche della lex specialis, che prescrivano la verbalizzazione distinta di ogni singola
riunione - la commissione di gara può far risultare in unico verbale tutte le operazioni poste in essere,
ancorché svoltesi in più giornate, dando conto di tale distinzione. La verbalizzazione successiva è ammessa
purché sopraggiunga in un arco temporale ragionevolmente breve e tale da evitare che vi possano essere
errori od omissioni nella ricostruzione dei fatti e dell’iter valutativo posto in essere dalla commissione di
gara...”
Consiglio di Stato, Sez. V, 8/4/2021, n. 2839
Con riferimento all’indicazione dei costi della manodopera, “la scusabilità dell’omissione (e la conseguente
ammissibilità del soccorso) deve ancorarsi alla obiettiva impossibilità pratica di modulare, integrare e
personalizzare i contenuti dell’offerta”
“Occorre ribadire, in termini generali, che la disposizione dell’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti
pubblici, laddove impone ad ogni operatore economico, con non equivoca formula verbale deontica,
di indicare nell’offerta economica “i propri costi della manodopera” e “gli oneri aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, fissa (con l’espressa
eccezione, non ricorrente nel caso di specie, delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura
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