Page 58 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Mediappalti                                                                     Pareri & Sentenze






               attribuite ai dirigenti molteplici competenze, tra cui quelle della presidenza delle commissioni di gara e di
               concorso (comma 3, lett. a) e quella della responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso (comma
               3, lett. b), senza, dunque, decretare anche la regola del cumulo nella stessa persona delle funzioni di
               presidente della Commissione e di dirigente del procedimento. Enunciando, dunque, soltanto le “funzioni
               e responsabilità della dirigenza”, l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 non può ritenersi dirimente, non
               essendo desumibile da siffatta norma la regola secondo cui il Dirigente può nella stessa gara ricoprire
               anche e contemporaneamente il ruolo di Presidente della commissione e di Dirigente della gara (Consiglio
               di Stato sez. V, 09/01/2019, n.193).”



               Consiglio di Stato, Sez. V, 08/04/2021, n. 2843


               “la verifica di congruità di un’offerta sospetta di anomalia non può essere effettuata attraverso un giudizio
               comparativo che coinvolga altre offerte”


               “secondo giurisprudenza consolidata, “la verifica di congruità di un’offerta sospetta di anomalia non può
               essere effettuata attraverso un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte, perché va condotta con
               esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell’offerta analizzata ed alla capacità dell’impresa - tenuto conto
               della propria organizzazione aziendale e, se del caso, della comprovata esistenza di particolari condizioni
               favorevoli esterne […] per cui il raffronto fra offerte differenti non è indicativo” (da ultimo Cons. Stato, V,
               28 gennaio 2019, n. 690 ; ex multis 13 febbraio 2017, n. 607; 20 luglio 2016, n. 3271; 7 settembre 2007,
               n. 4694; IV, 29 ottobre 2002, n. 5945).”



               Consiglio di Stato, Sez. IV, 08/04/2021, n. 2822

               “La verbalizzazione successiva è ammessa purché sopraggiunga in un arco temporale ragionevolmente
               breve”

               “...  per  giurisprudenza  costante  (ex  plurimis Cons. Stato, Sez.  IV, n.  5253  del 2014)  e  in mancanza
               di norme contrarie, anche della lex specialis, che prescrivano la verbalizzazione distinta di ogni singola
               riunione - la commissione di gara può far risultare in unico verbale tutte le operazioni poste in essere,
               ancorché svoltesi in più giornate, dando conto di tale distinzione. La verbalizzazione successiva è ammessa
               purché sopraggiunga in un arco temporale ragionevolmente breve e tale da evitare che vi possano essere
               errori od omissioni nella ricostruzione dei fatti e dell’iter valutativo posto in essere dalla commissione di
               gara...”



               Consiglio di Stato, Sez. V, 8/4/2021, n. 2839


               Con riferimento all’indicazione dei costi della manodopera, “la scusabilità dell’omissione (e la conseguente
               ammissibilità  del soccorso)  deve  ancorarsi  alla obiettiva  impossibilità  pratica  di modulare,  integrare  e
               personalizzare i contenuti dell’offerta”

               “Occorre ribadire, in termini generali, che la disposizione dell’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti
               pubblici,  laddove  impone  ad  ogni  operatore  economico,  con  non  equivoca  formula  verbale  deontica,
               di  indicare  nell’offerta  economica  “i  propri  costi  della  manodopera”  e  “gli  oneri  aziendali  concernenti
               l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, fissa (con l’espressa
               eccezione,  non  ricorrente  nel  caso  di  specie,  delle  forniture  senza  posa  in  opera,  dei  servizi  di  natura


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