Page 48 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
P. 48
Mediappalti Il Punto
che agiscono su incarico del cliente e senza potere hanno poteri di rappresentanza di imprese di
di rappresentanza di imprese di assicurazione …”; assicurazione o di riassicurazione”.
“c) i produttori diretti …”; “d) le banche autorizzate
…”; “e) i soggetti addetti all’intermediazione, Il reperimento delle migliori coperture assicurative
quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e è uno dei momenti in cui si esprime l’attività del
gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle broker, ed è sempre più integrato nella gestione
sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l’attività globale delle problematiche assicurative del cliente.
di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove
l’intermediario opera” (art. 109). In sintesi, il moderno broker deve saper offrire al
cliente un servizio completo, sempre e comunque
Risulta evidente dalla normativa citata che, in “personalizzato”, articolato in diversi momenti:
relazione alla definizione generale di attività di • analisi dei rischi;
intermediazione assicurativa, vengono individuate • definizione delle specifiche contrattuali;
diverse figure di intermediari, ognuna connotata • individuazione delle compagnie d’assicurazione
da specifiche attività e da un corrispondente idonee;
regime delle remunerazioni. • gestione dei contratti;
• assistenza nella liquidazione dei danni;
In particolare, si individuano due diverse • aggiornamento costante sulle dinamiche
figure: quella dell’agente, che agisce quale dei rischi e sull’andamento del mercato
mandatario di una o più imprese assicurative, assicurativo
e quella del broker che agisce su incarico
del cliente. I soggetti iscritti nella sezione La Suprema Corte di Cassazione ritiene sia
E del RUI operano in nome e per conto di legittimo il ricorso da parte della pa o di un ente
una o più imprese di assicurazione e, in pubblico al broker in quanto vale a garantirli ed
qualità di collaboratori dell’agente, agiscono assisterli nella stipula del contratto di assicurazione
nei limiti del mandato conferito e sono e che l’attività del broker sia compatibile con le
remunerati indirettamente dalle imprese di procedure ad evidenza pubblica.
assicurazione. Ne segue che l’intermediario Nei bandi di gara per il servizio assicurativo;
iscritto nella sezione E non può svolgere l’attività del broker si estrinseca nei momenti della
attività di consulenza remunerata dal cliente predisposizione dei requisiti di partecipazione alla
ma deve agire in condizione di indipendenza gara delle imprese di assicurazione e di preparazione
in modo da evitare conflitti di interesse.” dei bandi (Suprema Corte di Cassazione, terza
sezione civile, con la sentenza numero 2416 decisa
il 9 dicembre 2004 4 e depositata il 7 febbraio
2. La figura del broker e la sua legittimità 2005).
anche per la Pubblica amministrazione.
Il principio della piena compatibilità del contratto
L’attività degli intermediari di assicurazione e di brokeraggio con l’attività contrattuale, anche
riassicurazione è definita dall’art. 106 del d.lgs. soggetta ad evidenza pubblica, della pubblica
n. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private amministrazione deve ormai considerarsi un dato
– come l’attività che consiste nel presentare o pienamente acquisito, sia in ambito normativo che
proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel giurisprudenziale.
prestare assistenza e consulenza finalizzata a tale
attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, E’ evidente l’utilità del servizio che il broker
nella conclusione dei contratti ovvero nella può fornire, di ausilio nella fase precontrattuale
collaborazione alla gestione o all’esecuzione, alle amministrazioni pubbliche, relativamente
segnatamente in caso di sinistri, dei contratti all’assistenza nel confezionamento del bando di gara
stipulati. per la scelta, con procedure di evidenza pubblica,
dell’assicuratore con cui stipulare il contratto di
La figura del Broker è definita dal Regolamento assicurazione nell’interesse dell’amministrazione
Isvap n. 5 del 16/10/2006 come segue: stessa che bandisce la selezione (Consiglio di
“si intendono per mediatori o broker gli intermediari Giustizia amministrativa siciliana, con la sentenza
che agiscono su incarico del cliente e che non n. 707 del 24 ottobre 2005).
48