Page 48 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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               che agiscono su incarico del cliente e senza potere   hanno  poteri di rappresentanza  di imprese  di
               di rappresentanza di imprese di assicurazione …”;   assicurazione o di riassicurazione”.
               “c) i produttori diretti …”; “d) le banche autorizzate
               …”; “e)  i soggetti addetti all’intermediazione,   Il reperimento delle migliori coperture assicurative
               quali  i  dipendenti,  i  collaboratori,  i  produttori  e   è uno dei momenti in cui si esprime l’attività del
               gli altri  incaricati  degli intermediari  iscritti alle   broker,  ed  è  sempre  più  integrato  nella  gestione
               sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l’attività   globale delle problematiche assicurative del cliente.
               di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove
               l’intermediario opera” (art. 109).              In sintesi, il moderno broker deve saper offrire al
                                                               cliente un servizio completo, sempre e comunque
               Risulta evidente  dalla normativa  citata  che,  in   “personalizzato”, articolato in diversi momenti:
               relazione  alla  definizione  generale  di  attività  di   •   analisi dei rischi;
               intermediazione assicurativa, vengono individuate   •   definizione delle specifiche contrattuali;
               diverse  figure  di  intermediari,  ognuna  connotata   •   individuazione delle compagnie d’assicurazione
               da  specifiche  attività  e  da  un  corrispondente   idonee;
               regime delle remunerazioni.                     •   gestione dei contratti;
                                                               •   assistenza nella liquidazione dei danni;
               In particolare, si individuano  due diverse     •   aggiornamento  costante  sulle  dinamiche
               figure:  quella  dell’agente,  che  agisce  quale   dei rischi e  sull’andamento del mercato
               mandatario di una o più imprese assicurative,      assicurativo
               e quella del broker che  agisce  su incarico
               del cliente. I soggetti  iscritti  nella sezione   La  Suprema  Corte  di Cassazione ritiene sia
               E del RUI operano  in nome e per conto  di      legittimo il ricorso da parte della pa o di un ente
               una  o più  imprese  di assicurazione  e,  in   pubblico  al  broker  in  quanto  vale  a  garantirli  ed
               qualità di collaboratori dell’agente, agiscono   assisterli nella stipula del contratto di assicurazione
               nei  limiti  del  mandato  conferito  e  sono   e che l’attività del broker  sia compatibile con le
               remunerati indirettamente dalle imprese di      procedure ad evidenza pubblica.
               assicurazione. Ne  segue  che l’intermediario   Nei bandi di gara  per  il  servizio  assicurativo;
               iscritto  nella sezione E non può svolgere      l’attività del broker si estrinseca nei momenti della
               attività di consulenza remunerata dal cliente   predisposizione dei requisiti di partecipazione alla
               ma deve agire in condizione di indipendenza     gara delle imprese di assicurazione e di preparazione
               in modo da evitare conflitti di interesse.”     dei bandi (Suprema  Corte  di Cassazione,  terza
                                                               sezione civile, con la sentenza numero 2416 decisa
                                                               il  9  dicembre  2004  4  e  depositata  il  7  febbraio
                   2. La figura del broker e la sua legittimità   2005).
                     anche per la Pubblica amministrazione.
                                                               Il principio della piena compatibilità del contratto
               L’attività  degli intermediari  di assicurazione  e   di brokeraggio  con  l’attività  contrattuale,  anche
               riassicurazione  è  definita  dall’art.  106  del  d.lgs.   soggetta  ad  evidenza  pubblica, della  pubblica
               n.  209/2005  -  Codice  delle  Assicurazioni  Private   amministrazione deve ormai considerarsi un dato
               –  come  l’attività  che  consiste  nel  presentare  o   pienamente acquisito, sia in ambito normativo che
               proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel   giurisprudenziale.
               prestare assistenza e consulenza finalizzata a tale
               attività e, se previsto dall’incarico intermediativo,   E’  evidente  l’utilità del servizio  che  il broker
               nella  conclusione  dei  contratti  ovvero  nella   può  fornire,  di  ausilio  nella  fase  precontrattuale
               collaborazione  alla  gestione  o  all’esecuzione,   alle amministrazioni  pubbliche, relativamente
               segnatamente  in  caso  di sinistri, dei  contratti   all’assistenza nel confezionamento del bando di gara
               stipulati.                                      per la scelta, con procedure di evidenza pubblica,
                                                               dell’assicuratore  con  cui  stipulare  il contratto  di
               La  figura  del  Broker  è  definita  dal  Regolamento   assicurazione  nell’interesse  dell’amministrazione
               Isvap n. 5 del 16/10/2006 come segue:           stessa  che  bandisce  la selezione (Consiglio  di
               “si intendono per mediatori o broker gli intermediari   Giustizia amministrativa siciliana, con la sentenza
               che  agiscono  su  incarico del cliente e  che  non   n. 707 del 24 ottobre 2005).

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