Page 43 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               chiarite,  dovendosi  in caso  di contrasto  ritenere
               prevalenti le clausole della lex specialis per quello
               che oggettivamente prescrivono (cfr. Cons. Stato,
               Sez.  V,  17  gennaio  2018  n.  279;  vedi  sul  punto
               anche ex multis: Cons. Stato, Sez. III, 13 gennaio
               2016 n. 74; 20 aprile 2015 n. 1993; Sez. VI, n.
               6154 del 15 dicembre 2014).

               Ne discende che la Commissione nella valutazione
               dell’offerta tecnica e nella valutazione di conformità
               della stessa alle specifiche tecniche indicate nella
               lex  specialis  non  può  e  non  deve  tener  conto  di
               quei  chiarimenti  che  darebbero  luogo  ad  una
               integrazione postuma della legge di gara.

               L’esclusione  di  un  concorrente  per  difformità
               tecnica  dell’offerta  non  può  mai  derivare
               dall’interpretazione  (seppure  autentica)  fornita
               dall’amministrazione  aggiudicatrice  in  corso  di
               gara, ma deve essere sempre ricondotta al mancato
               rispetto di previsioni espresse (conoscibili ex ante)
               e  contenute  nella  legge  di  gara,  unica  fonte  in
               grado di regolamentare la specifica procedura.
















































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