Page 43 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Il Punto Mediappalti
chiarite, dovendosi in caso di contrasto ritenere
prevalenti le clausole della lex specialis per quello
che oggettivamente prescrivono (cfr. Cons. Stato,
Sez. V, 17 gennaio 2018 n. 279; vedi sul punto
anche ex multis: Cons. Stato, Sez. III, 13 gennaio
2016 n. 74; 20 aprile 2015 n. 1993; Sez. VI, n.
6154 del 15 dicembre 2014).
Ne discende che la Commissione nella valutazione
dell’offerta tecnica e nella valutazione di conformità
della stessa alle specifiche tecniche indicate nella
lex specialis non può e non deve tener conto di
quei chiarimenti che darebbero luogo ad una
integrazione postuma della legge di gara.
L’esclusione di un concorrente per difformità
tecnica dell’offerta non può mai derivare
dall’interpretazione (seppure autentica) fornita
dall’amministrazione aggiudicatrice in corso di
gara, ma deve essere sempre ricondotta al mancato
rispetto di previsioni espresse (conoscibili ex ante)
e contenute nella legge di gara, unica fonte in
grado di regolamentare la specifica procedura.
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