Page 41 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Il Punto Mediappalti
La dichiarazione di equivalenza non può infatti ritenere “equivalente” la pinza offerta
risolversi nell’offerta di un prodotto diverso rispetto dall’aggiudicataria,
alle esigenze della amministrazione aggiudicatrice il TAR ha ritenuto l’aggiudicazione illegittima.
(aliud pro alio).
La stazione appaltante avrebbe infatti dovuto
procedere all’esclusione dell’offerta dalla gara
4.1 Un caso pratico: l’esclusione di in quanto il prodotto offerto difettava di uno dei
un operatore economico a fronte requisiti ritenuti indispensabili dalla legge di gara,
dell’offerta di un prodotto non non potendosi ritenere il prodotto offerto dal
conforme e non equivalente concorrente nemmeno equivalente.
In una recente pronuncia del TAR L’Aquila, è stata La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale
ritenuta illegittima l’aggiudicazione disposta in teso ad evidenziare che il principio di equivalenza
favore di un operatore economico che aveva offerto non può in ogni caso risolversi nell’offerta di un
un prodotto con caratteristiche tecniche diverse prodotto diverso da quello specificamente richiesto
rispetto a quelle espressamente richieste dalla negli atti di gara.
legge di gara, sul presupposto che l’equivalenza
deve essere esclusa in presenza di “specifiche In particolare “la difformità dell’offerta rispetto alle
minime” (cfr. TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 22 caratteristiche tecniche previste nel capitolato di
settembre 2020 n. 327). gara per i beni da fornire può risolversi in un “aliud
pro alio” idoneo a giustificare, di per sé, l’esclusione
Il giudizio riguardava una fornitura avente ad dalla selezione; tale rigido automatismo, valido
oggetto strumentazione concernente il trattamento anche in assenza di un’espressa comminatoria
dello scompenso cardiaco, inclusi dei kit monouso escludente, opera tuttavia solo nel caso in cui le
per impianto di pacemaker e defibrillatore. specifiche tecniche previste nella legge di gara
L’aggiudicatario aveva offerto una tipologia di consentano di ricostruire con esattezza il prodotto
“pinza” (Halsted Mosquito) in luogo di una specifica richiesto dall’Amministrazione Pubblica e di fissare
pinza richiesta dalla legge di gara (pinza passafilo). in maniera analitica ed inequivoca determinate
Il Disciplinare di gara richiedeva in modo puntuale caratteristiche tecniche come obbligatorie ed
le caratteristiche specifiche della fornitura indefettibili” (Cons. Stato, sez. III, 14 maggio
ritenute come “essenziali”, costituendo “requisiti 2020, n. 3084).
indispensabili” per l’ammissione dell’offerta.
Il Capitolato precisava inoltre che l’assenza di una
delle caratteristiche minime (e la mancata offerta 5. I chiarimenti come interpretazione
di un prodotto equivalente ex articolo 68) avrebbe autentica delle lex specialis
comportato l’esclusione.
Nelle procedure ad evidenza pubblica le uniche
Il Collegio, a seguito di verificazione, ha rilevato fonti da cui desumere le specifiche regole applicabili
che la pinza offerta era caratterizzata da una sono costituite dalla legge di gara e quindi dal
destinazione d’uso diversa da quella della specifica bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare,
tipologia di pinza richiesta dalla legge di gara. unitamente agli eventuali allegati.
Per tale ragione, il Collegio ha ritenuto che l’offerta Come recentemente giudicato, nel caso di
dell’aggiudicataria non fosse rispondente alle contrasti tra le singole disposizioni del bando,
caratteristiche tecniche minime individuate dalla del disciplinare di gara e/o del capitolato speciale
lex specialis da un punto di vista operativo e d’appalto, il contenuto del bando di gara prevale
funzionale. sulle disposizioni del disciplinare e del capitolato
speciale (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 3
Pertanto, considerato che marzo 2021, n. 1813).
- la legge di gara individuava tale caratteristica
tra quelle da possedere a pena di esclusione Premesso quanto evidenziato nei precedenti
- e che, alla luce delle conclusioni del paragrafi con riferimento alla necessità di una
verificatore, non era nemmeno possibile legge di gara che preveda espressamente ed
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