Page 46 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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               alla  I_  Insurance,  ai  sensi  dell’art.1  della  legge   delle  coperture  assicurative in ballottaggio,
               792/1984, non si limita alla mera consulenza, ma   ferma restando la  esclusiva  e inderogabile
               comporta lo svolgimento di molteplici attività quali:   competenza finale della p.a. nella valutazione
               l’assistenza al cliente per la ricerca della migliore   del pubblico  interesse e nella assunzione
               copertura assicurativa, eventualmente indicendo a   delle  consequenziali decisioni (Trib. Torino,
               tal fine anche gare, la messa in relazione del cliente   10.1.1997).
               con l’impresa assicuratrice più idonea allo scopo,
               l’assistenza  nella  determinazione  del  contenuto   D’altronde, se la relazione tra broker e assicurando
               del contratto,  la collaborazione  nella  gestione  ed   può configurarsi sia come rapporto di prestazione
               esecuzione del contratto medesimo.              d’opera  intellettuale,  per  la consulenza  in ordine
                                                               alle  clausole  del  contratto  assicurativo,  sia  come
               Il  broker    svolge  pertanto   un’attività    mandato,  per  la  fase  di  gestione  ed  esecuzione
               precedente ed una successiva alla messa in      del  contratto,  non  potendosi  equiparare  “sic
               contatto  dell’assicurando  con l’assicuratore,   et  simpliciter”  il broker  al  mediatore,  tale
               assistendo   preliminarmente    il  cliente,    configurazione  non  può  mutare  per  il  solo
               gestendo e curando l’esecuzione del contratto   accidente  che  l’assicurando  sia  una  pubblica
               di assicurazione stipulato,  promuovendo la     amministrazione,  se  non  a  costo  di snaturare  la
               conclusione dei contratti.                      funzione del contratto, e di limitare l’oggetto e le
                                                               prestazioni dello stesso.
               Il contratto di brokeraggio, figura atipica di contratto   Il sistema della trattativa privata può ben essere, e
               ad esecuzione continuata o periodica (disciplinata   di solito lo è, preceduto da procedimenti informali,
               dalla  L.792/1984),  configurando  uno  specifico   quali  sondaggi  di  mercato,  gare  esplorative  et
               rapporto di intermediazione nel particolare campo   similia,  fasi nelle  quali  l’ente  pubblico  può
               assicurativo, costituisce una particolare ipotesi   avvalersi della collaborazione  del broker,
               di appalto  pubblico  di servizi assicurativi   fermo restando esso ente pubblico il dominus
               previsti dal d.lgs.  157/1995, del quale        delle situazioni  procedimentali, di quelle
               ben possono  avvalersi  anche  le  pubbliche    precontrattuali  e di quelle contrattuali. Ed
               amministrazioni (v. TAR Lazio sez. II, 9.4.1997,   è  appunto  in  tale  fase  informale  della  trattativa
               n.637; TAR Piemonte, 13.3.1989, n.194).         privata,  che  si  inserisce  legittimamente  l’attività
               Una volta  ammessa la  possibilità  per le      di consulenza, di assistenza,  di promozione,
               pubbliche  amministrazioni  di  avvalersi  dei   di   intermediazione   del   broker   a   favore
               broker assicurativi, non può sostenersi         dell’amministrazione.
               che con la  conclusione del  contratto  di
               brokeraggio l’ente pubblico  abdichi  alle sue   La “trattativa privata”, come modo di formazione
               funzioni in merito  allo  svolgimento  delle    dei contratti ad evidenza pubblica, è, secondo la
               trattative private.                             più  autorevole  dottrina,  lo  stesso  proprio  delle
                                                               norme  interprivate  comuni:  l’amministrazione
               Nella  stipulazione dei  contratti  assicurativi,   propone  a  più  soggetti;  possono  esservi  anche
               quando  l’assicurando  è  la  p.a.  e  l’individuazione   trattative, e la p.a. quindi tratta con più soggetti;
               dell’assicuratore è preceduta da trattativa privata,   l’amministrazione conclude il contratto.
               la messa  in relazione tra  p.a.  e assicuratore
               prescinde  formalmente  dal  pur  fondamentale  e   Se le trattative consistono nella fase anteriore ed
               diretto intervento del “broker” ed avviene sempre   eventuale  rispetto alla  conclusione  del contratto,
               non  in  base  ai dettami  del  libero  mercato,  ma   nel  cosiddetto contatto  sociale instaurato  dalle
               secondo  norme  amministrative  volte  alla  verifica   parti  in  vista  della  perfezione  del  contratto,  tale
               di predeterminate  caratteristiche  del  partner   contatto,  nei  contratti  in  cui  parte  sia  la  p.a.,  e
               contrattuale.                                   la  scelta  dell’altro  contraente  avvenga  con  il
                                                               sistema  della  “trattativa  privata”,  può  avvenire
               E’ ammissibile l’intervento di un “broker” in   anche a mezzo di terzi soggetti, come mediatori,
               relazione  ai  contratti  assicurativi  della  p.a.   consulenti dell’amministrazione  e, appunto,
               stipulati  all’esito  di procedura  negoziata,   broker assicurativi, sempre  che  la fase
               poichè viene devoluto l’incarico di formulare   contrattuale  resti  di esclusiva  pertinenza e
               giudizi tecnici sulla estensione e convenienza   competenza dell’ente pubblico.

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