Page 46 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Mediappalti Il Punto
alla I_ Insurance, ai sensi dell’art.1 della legge delle coperture assicurative in ballottaggio,
792/1984, non si limita alla mera consulenza, ma ferma restando la esclusiva e inderogabile
comporta lo svolgimento di molteplici attività quali: competenza finale della p.a. nella valutazione
l’assistenza al cliente per la ricerca della migliore del pubblico interesse e nella assunzione
copertura assicurativa, eventualmente indicendo a delle consequenziali decisioni (Trib. Torino,
tal fine anche gare, la messa in relazione del cliente 10.1.1997).
con l’impresa assicuratrice più idonea allo scopo,
l’assistenza nella determinazione del contenuto D’altronde, se la relazione tra broker e assicurando
del contratto, la collaborazione nella gestione ed può configurarsi sia come rapporto di prestazione
esecuzione del contratto medesimo. d’opera intellettuale, per la consulenza in ordine
alle clausole del contratto assicurativo, sia come
Il broker svolge pertanto un’attività mandato, per la fase di gestione ed esecuzione
precedente ed una successiva alla messa in del contratto, non potendosi equiparare “sic
contatto dell’assicurando con l’assicuratore, et simpliciter” il broker al mediatore, tale
assistendo preliminarmente il cliente, configurazione non può mutare per il solo
gestendo e curando l’esecuzione del contratto accidente che l’assicurando sia una pubblica
di assicurazione stipulato, promuovendo la amministrazione, se non a costo di snaturare la
conclusione dei contratti. funzione del contratto, e di limitare l’oggetto e le
prestazioni dello stesso.
Il contratto di brokeraggio, figura atipica di contratto Il sistema della trattativa privata può ben essere, e
ad esecuzione continuata o periodica (disciplinata di solito lo è, preceduto da procedimenti informali,
dalla L.792/1984), configurando uno specifico quali sondaggi di mercato, gare esplorative et
rapporto di intermediazione nel particolare campo similia, fasi nelle quali l’ente pubblico può
assicurativo, costituisce una particolare ipotesi avvalersi della collaborazione del broker,
di appalto pubblico di servizi assicurativi fermo restando esso ente pubblico il dominus
previsti dal d.lgs. 157/1995, del quale delle situazioni procedimentali, di quelle
ben possono avvalersi anche le pubbliche precontrattuali e di quelle contrattuali. Ed
amministrazioni (v. TAR Lazio sez. II, 9.4.1997, è appunto in tale fase informale della trattativa
n.637; TAR Piemonte, 13.3.1989, n.194). privata, che si inserisce legittimamente l’attività
Una volta ammessa la possibilità per le di consulenza, di assistenza, di promozione,
pubbliche amministrazioni di avvalersi dei di intermediazione del broker a favore
broker assicurativi, non può sostenersi dell’amministrazione.
che con la conclusione del contratto di
brokeraggio l’ente pubblico abdichi alle sue La “trattativa privata”, come modo di formazione
funzioni in merito allo svolgimento delle dei contratti ad evidenza pubblica, è, secondo la
trattative private. più autorevole dottrina, lo stesso proprio delle
norme interprivate comuni: l’amministrazione
Nella stipulazione dei contratti assicurativi, propone a più soggetti; possono esservi anche
quando l’assicurando è la p.a. e l’individuazione trattative, e la p.a. quindi tratta con più soggetti;
dell’assicuratore è preceduta da trattativa privata, l’amministrazione conclude il contratto.
la messa in relazione tra p.a. e assicuratore
prescinde formalmente dal pur fondamentale e Se le trattative consistono nella fase anteriore ed
diretto intervento del “broker” ed avviene sempre eventuale rispetto alla conclusione del contratto,
non in base ai dettami del libero mercato, ma nel cosiddetto contatto sociale instaurato dalle
secondo norme amministrative volte alla verifica parti in vista della perfezione del contratto, tale
di predeterminate caratteristiche del partner contatto, nei contratti in cui parte sia la p.a., e
contrattuale. la scelta dell’altro contraente avvenga con il
sistema della “trattativa privata”, può avvenire
E’ ammissibile l’intervento di un “broker” in anche a mezzo di terzi soggetti, come mediatori,
relazione ai contratti assicurativi della p.a. consulenti dell’amministrazione e, appunto,
stipulati all’esito di procedura negoziata, broker assicurativi, sempre che la fase
poichè viene devoluto l’incarico di formulare contrattuale resti di esclusiva pertinenza e
giudizi tecnici sulla estensione e convenienza competenza dell’ente pubblico.
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