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Mediappalti Il Punto
ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla Va da sé, che a mente del principio di parità
concorrenza”. di trattamento e dell’obbligo di trasparenza,
l’offerente è tenuto a provare l’equivalenza dei
Al comma 6, la disposizione specifica inoltre suoi prodotti contestualmente all’offerta (Corte di
che “Salvo che siano giustificate dall’oggetto giustizia dell’Unione europea, sezione IV, sentenza
dell’appalto, le specifiche tecniche non possono 12 luglio 2018, C-14/17).
menzionare una fabbricazione o provenienza
determinata o un procedimento particolare In ogni caso, va precisato che:
caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un - il principio trova applicazione indipendentemente
operatore economico specifico, né far riferimento a da espressi richiami negli atti di gara o da parte
un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine dei concorrenti, in tutte le fasi della procedura
o a una produzione specifica che avrebbero come di evidenza pubblica;
effetto di favorire o eliminare talune imprese o - e che i concorrenti non sono onerati di
taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono una apposita formale dichiarazione circa
tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso l’equivalenza funzionale del prodotto offerto,
in cui una descrizione sufficientemente precisa potendo la relativa prova essere fornita con
e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia qualsiasi mezzo appropriato; la Commissione
possibile applicando il comma 5. In tal caso la di gara può effettuare la valutazione di
menzione o il riferimento sono accompagnati equivalenza anche in forma implicita, ove
dall’espressione «o equivalente»”. dalla documentazione tecnica sia desumibile la
rispondenza del prodotto al requisito previsto
Precisando poi che “le amministrazioni aggiudicatrici dalla lex specialis (cfr. Cons. Stato, sez. III, 25
non possono dichiarare inammissibile o escludere novembre 2020, n. 7404).
un’offerta per il motivo che i lavori, le forniture o
i servizi offerti non sono conformi alle specifiche Negli appalti di forniture, la produzione in sede di
tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se offerta delle schede tecniche dei prodotti è quindi
nella propria offerta l’offerente dimostra, con generalmente ritenuta idonea a consentire alla
qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi stazione appaltante lo svolgimento del giudizio
di prova di cui all’articolo 86, che le soluzioni di idoneità tecnica dell’offerta e di equivalenza
proposte ottemperano in maniera equivalente dei requisiti del prodotto offerto alle specifiche
ai requisiti definiti dalle tecniche (Cons. Stato, sez. V,
specifiche tecniche”. 25 marzo 2020, n. 2093).
Il principio di equivalenza
In base a tale principio, opera a prescindere Pertanto, una volta che
l’offerente può fornire con da espressi richiami l’Amministrazione, anche
qualsiasi mezzo appropriato la nella legge di gara, i implicitamente, abbia
prova che le soluzioni proposte concorrenti non sono proceduto in tal senso, la
ottemperano in maniera onerati a presentare scelta tecnico - discrezionale
equivalente ai requisiti definiti un’apposita dichiarazione può essere inficiata soltanto
dalle specifiche tecniche, di equivalenza, potendo la qualora se ne dimostri
fermo restando che la stazione Commissione desumere l’erroneità (Cons. Stato,
appaltante deve essere messa sez. III 13 dicembre 2018 n.
nelle condizioni di svolgere l’equivalenza anche in 7039).
una verifica effettiva e proficua forma implicita da idonea
della dichiarata equivalenza. documentazione tecnica a Come anticipato, il principio di
La possibilità di ammettere, corredo dell’offerta equivalenza trova applicazione,
a seguito di valutazione indipendentemente da un
della stazione appaltante, espresso richiamo nella legge
prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti di gara; tuttavia l’amministrazione aggiudicatrice
a quelle richieste risponde al principio del favor può, nell’esercizio della propria discrezionalità
partecipationis e costituisce altresì espressione del tecnica (motivando), escludere l’equivalenza
legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da del prodotto offerto e disporre l’esclusione
parte dell’Amministrazione. dell’operatore economico per difformità dell’offerta.
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