Page 15 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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practice da mettere in pratica, in presenza del Un temperamento al parziale sacrificio della
quale la stazione appaltante può essere sicura di concorrenza va infine ravvisato nella maggiore
aver compiuto una scelta corretta sotto il profilo attenzione che il legislatore riserva al garantire la
dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione pubblicità dell’operato delle stazioni appaltanti: il
amministrativa e, pertanto, incontestabile. DL Semplificazioni prevede infatti che le stazioni
appaltanti diano evidenza dell’avvio delle procedure
Nella fase che stiamo vivendo attualmente, invece, negoziate senza bando tramite pubblicazione di un
il confronto competitivo è ammesso nei termini avviso nei rispettivi siti internet istituzionali; tale
e con i limiti previsti dal regime derogatorio e avviso sui risultati della procedura di affidamento
sempre che non comporti una dilatazione dei tempi dovrà altresì contenere l’indicazione dei soggetti
di affidamento dell’appalto. In questo momento invitati.
l’efficienza viene privilegiata a parziale discapito
della concorrenza. Tale adempimento, in realtà, persegue finalità di
trasparenza e non di apertura alla concorrenza in
D’altro canto, la stazione appaltante non potrà, quanto trattasi di avviso successivo all’espletamento
tuttavia, scegliere per assurdo un’offerta fuori della procedura e non precedente ad essa, avendo
mercato, priva dei requisiti di economicità, posto ad oggetto, per specifica previsione di legge, i
che il regime derogatorio del DL Semplificazioni ha risultati della stessa.
fatto salvo il comma 1 dell’art 36 del Codice, che
contiene il rinvio ai principi generali da rispettare
nelle procedure sotto soglia, tra i quali vi è
sicuramente l’economicità.
8. La pubblicazione dell’avviso de quo non è obbligatoria per gli affidamenti inferiori ad euro 40.000, per
i quali, tuttavia, la stazione appaltante ha comunque l’obbligo di pubblicare la determinazione a contrarre
contenente la scelta del contraente ai sensi dell’art. 29 del Codice.
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