Page 14 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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               po’  e  depotenzia la  perentorietà  dei  termini  di   6. L’incidenza del prioritario  principio
               conclusione delle procedure.                           di  tempestività  su quello  della  tutela
                                                                      della concorrenza
               D’altro  canto, si deve tener  conto anche  della
               complessità delle procedure e del fatto che spesso   Da  un’analisi  meditata  del dettato  normativo sin
               esse si complicano per ragioni del tutto estranee   qui  esaminato,  sembra  emergere  la  necessità
               alla  diligenza  del  RUP;  si  pensi  all’inevitabile   di rivedere  la  posizione di supremazia  che,  in
               allungamento  dei tempi che sub procedimenti    materia di appalti pubblici ha fino ad ora rivestito il
               come  il  soccorso  istruttorio  o  la  verifica  della   principio, di estrazione europea, della tutela della
               congruità  delle  offerte  anomale  o  dei  costi  della   concorrenza.  Infatti,  la  normativa  emergenziale
               manodopera comportano.                                            considera    predominante
                                                                                 la necessità di procedure
               Più   in   generale,   il   DL   La normativa emergenziale        celeri  e  snelle,  anche
               Semplificazioni        ha           pare considerare              eventualmente   a   danno
               introdotto    l’importante     predominante la necessit           della concorrenza.  In  altre
               principio secondo  cui, in       à di procedure celeri e          parole,  in  questo  periodo
               tema    di   responsabilità     snelle, anche a parziale          di  emergenza  si  preferisce
               amministrativo-contabile,  è   sacrificio della concorrenza.      che   una   procedura  di
               sanzionata con più rigore la                                      affidamento  sia  conclusa  in
               condotta  omissiva  del  RUP    Tale sacrificio tuttavia è        modo  spedito  anche  se  ciò
               anziché  quella  commissiva,    parzialmente temperato            significhi  rinunciare  ad  un
               nel  senso  che,  nel  regime   dall’obbligo di trasparenza       ampio  ed  efficace  confronto
               transitorio,  la  condotta    e pubblicità sugli esiti delle      competitivo.
               commissiva  del  RUP  sarà      procedure che lo stesso
               perseguibile  per  danno      decreto Semplificazioni ha          Si pensi al concetto  di
               erariale  solo  in  caso  di             imposto.                 danno    alla  concorrenza
               dolo, mentre  la condotta                                         così come  tradizionalmente
               omissiva  sia per  dolo che                                       elaborato  dalla Corte dei
               per  colpa  grave,  come  è                                       Conti, secondo cui <<ove sia
               ordinariamente previsto. L’art. 21, comma 2 del D.L.   omessa  qualsiasi  procedura  concorsuale,  anche
               n. 76 in esame prevede infatti che <<limitatamente   nella forma di semplice gara informale  tra
               ai  fatti  commessi  dalla  data  di  entrata  in  vigore   più  operatori  economici,  la  prova  dell’effettività
               del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021,   del danno può essere individuata nel fatto notorio
               la responsabilità  dei soggetti sottoposti alla   che  il  confronto  concorrenziale  delle  offerte
               giurisdizione  della  Corte  dei conti in materia  di   di  più  operatori  economici  avrebbe  consentito
               contabilità  pubblica  per  l’azione  di responsabilità   all’amministrazione  aggiudicatrice di conseguire
               di  cui  all’articolo  1  della  legge  14  gennaio  1994,   condizioni  più  vantaggiose  di  quelle  ottenute
               n.  20,  è  limitata  ai  casi  in cui la  produzione   contrattando con un’unica ditta>>.
               del danno conseguente  alla  condotta  del
               soggetto agente è da lui dolosamente voluta.    Secondo i giudici contabili, <<nei casi di omissione
               La limitazione di responsabilità prevista dal primo   delle prescritte procedure concorrenziali, la perdita
               periodo non si applica per i danni cagionati da   delle  condizioni  più  favorevoli  non  costituisce
               omissione o inerzia del soggetto agente>>.      una  mera  ipotesi da  provare,  ma  rappresenta
                                                               una  ragionevole  probabilità.  Per  affermare  nella
               Come a dire che ciò che conta, in questo periodo   specie la sussistenza del danno  da  “perdita  di
               emergenziale,  sul  fronte  degli  appalti  pubblici   chance”,  sarebbe  già  sufficiente  aver  rilevato  il
               è  agire  -  anche  a  rischio  di  sbagliare  -  piuttosto   mancato  esperimento  di  qualsiasi  procedimento
               che rimanere inerti e, così facendo, contribuire al   di gara>>.  L’impostazione  tradizionale vede  nel
               ritardo negli affidamenti.                      confronto competitivo sempre e comunque la best




               7. Corte dei Conti, sez. Liguria, sent. n. 187/2012.

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