Page 14 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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po’ e depotenzia la perentorietà dei termini di 6. L’incidenza del prioritario principio
conclusione delle procedure. di tempestività su quello della tutela
della concorrenza
D’altro canto, si deve tener conto anche della
complessità delle procedure e del fatto che spesso Da un’analisi meditata del dettato normativo sin
esse si complicano per ragioni del tutto estranee qui esaminato, sembra emergere la necessità
alla diligenza del RUP; si pensi all’inevitabile di rivedere la posizione di supremazia che, in
allungamento dei tempi che sub procedimenti materia di appalti pubblici ha fino ad ora rivestito il
come il soccorso istruttorio o la verifica della principio, di estrazione europea, della tutela della
congruità delle offerte anomale o dei costi della concorrenza. Infatti, la normativa emergenziale
manodopera comportano. considera predominante
la necessità di procedure
Più in generale, il DL La normativa emergenziale celeri e snelle, anche
Semplificazioni ha pare considerare eventualmente a danno
introdotto l’importante predominante la necessit della concorrenza. In altre
principio secondo cui, in à di procedure celeri e parole, in questo periodo
tema di responsabilità snelle, anche a parziale di emergenza si preferisce
amministrativo-contabile, è sacrificio della concorrenza. che una procedura di
sanzionata con più rigore la affidamento sia conclusa in
condotta omissiva del RUP Tale sacrificio tuttavia è modo spedito anche se ciò
anziché quella commissiva, parzialmente temperato significhi rinunciare ad un
nel senso che, nel regime dall’obbligo di trasparenza ampio ed efficace confronto
transitorio, la condotta e pubblicità sugli esiti delle competitivo.
commissiva del RUP sarà procedure che lo stesso
perseguibile per danno decreto Semplificazioni ha Si pensi al concetto di
erariale solo in caso di imposto. danno alla concorrenza
dolo, mentre la condotta così come tradizionalmente
omissiva sia per dolo che elaborato dalla Corte dei
per colpa grave, come è Conti, secondo cui <<ove sia
ordinariamente previsto. L’art. 21, comma 2 del D.L. omessa qualsiasi procedura concorsuale, anche
n. 76 in esame prevede infatti che <<limitatamente nella forma di semplice gara informale tra
ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore più operatori economici, la prova dell’effettività
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, del danno può essere individuata nel fatto notorio
la responsabilità dei soggetti sottoposti alla che il confronto concorrenziale delle offerte
giurisdizione della Corte dei conti in materia di di più operatori economici avrebbe consentito
contabilità pubblica per l’azione di responsabilità all’amministrazione aggiudicatrice di conseguire
di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, condizioni più vantaggiose di quelle ottenute
n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione contrattando con un’unica ditta>>.
del danno conseguente alla condotta del
soggetto agente è da lui dolosamente voluta. Secondo i giudici contabili, <<nei casi di omissione
La limitazione di responsabilità prevista dal primo delle prescritte procedure concorrenziali, la perdita
periodo non si applica per i danni cagionati da delle condizioni più favorevoli non costituisce
omissione o inerzia del soggetto agente>>. una mera ipotesi da provare, ma rappresenta
una ragionevole probabilità. Per affermare nella
Come a dire che ciò che conta, in questo periodo specie la sussistenza del danno da “perdita di
emergenziale, sul fronte degli appalti pubblici chance”, sarebbe già sufficiente aver rilevato il
è agire - anche a rischio di sbagliare - piuttosto mancato esperimento di qualsiasi procedimento
che rimanere inerti e, così facendo, contribuire al di gara>>. L’impostazione tradizionale vede nel
ritardo negli affidamenti. confronto competitivo sempre e comunque la best
7. Corte dei Conti, sez. Liguria, sent. n. 187/2012.
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