Page 12 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Infine, per quanto riguarda le procedure ordinarie o superiore alla soglia di anomalia individuata
sopra soglia, da concludersi entro sei mesi ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter,
dall’avvio, il dies a quo è agevolmente ravvisabile del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche
nel momento di invio del bando o dell’avviso di qualora il numero delle offerte ammesse sia pari
indizione della gara alla o superiore a cinque>>,
GUCE mentre il dies ad quem anziché pari o superiore a
sarà anche in questo caso il Il dies a quo da cui decorre dieci come è previsto, in
momento della determina di la tempistica fissata regime ordinario, dall’art.
aggiudicazione. per la conclusione degli 97, comma 8 del Codice.
affidamenti è quello di
E’ opportuno precisare che la E’ evidente che, nelle
determina di aggiudicazione avvio della procedura, procedure negoziate di cui
non è di per se stessa ravvisabile nell’invio della alla suddetta lett. b) in cui
efficace, essendo necessario, lettera di invito o della è richiesto un numero di
come prescrive l’art. 32, richiesta di offerta nelle invitati almeno pari a cinque,
comma 7, del Codice, che procedure semplificate sarà decisamente frequente
abbia avuto esito positivo e nell’invio del bando che il numero dei concorrenti
la verifica del possesso di gara alla GUCE nelle sia pari o superiore a tale
dei requisiti prescritti. Ciò procedure sopra soglia. Il numero, con la conveniente
significa che nel computo dei dies ad quem sarà invece conseguenza, in termini di
due, quattro o sei mesi non celerità, di poter applicare
dovrà essere considerato il il momento dell’adozione la clausola dell’esclusione
periodo necessario per lo della determina di automatica delle offerte
svolgimento dei controlli sul aggiudicazione, anche non che superano la soglia di
possesso dei requisiti in capo efficace. anomalia e evitare così tout
all’aggiudicatario. court il sub procedimento
di verifica di congruità
Tale considerazione va tenuta presente dai RUP dell’offerta che tanto tempo fa perdere ai RUP.
al fine di un più sereno svolgimento dell’insieme
degli adempimenti connessi all’affidamento degli Tale modifica tuttavia è circoscritta alle procedure
appalti. semplificate di cui al DL Semplificazioni. Non è
quindi applicabile ad una eventuale procedura
Per espressa previsione di legge, inoltre, nel ordinaria espletata, in regime di autovincolo da
computo dei tempi contingentati di conclusione parte della stazione appaltante, per un affidamento
delle procedure non rientrano eventuali sospensioni sotto soglia.
dei termini dovuti a provvedimenti dell’autorità Un’altra disposi
giudiziaria, quindi in pendenza di eventuali ricorsi. zione volta a garantire maggiore celerità nelle
procedure è contenuta nell’art. 8, comma 7 del DL
Semplificazioni: con tale norma è stato prorogato
4. Ulteriori previsioni a vantaggio della al 31 dicembre 2021 il termine di sospensione
celerità delle procedure dell’applicazione di talune norme del Codice
dei contratti – disposte dal D.L. n. 32/2019,
Sempre nell’ottica di favorire la speditezza c.d. “Sblocca cantieri” – concernenti, tra l’altro,
nell’espletamento delle procedure, il DL l’estensione ai settori ordinari della possibilità
Semplificazioni introduce altre novità, anch’esse di inversione procedimentale della verifica dei
valide tuttavia solo nella presente fase transitoria. requisiti prevista in regime ordinario soltanto per
La prima è quella introdotta dall’art. 1, comma 3, i settori speciali (art. 133, comma 8, D. Lgs. n.
nella parte in cui dispone che, per le procedure 50/2016). Ciò significa che, fino al 31 dicembre
di cui al comma 2, lett. b) del medesimo articolo, di quest’anno, salve ulteriori proroghe, le stazioni
<<nel caso di aggiudicazione con il criterio del appaltanti, in qualunque tipo di appalto, nei settori
prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono ordinari e speciali, sopra e sotto soglia, potranno, se
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte lo riterranno opportuno e conveniente in funzione
che presentano una percentuale di ribasso pari del numero dei concorrenti, procedere prima
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