Page 9 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Per quanto concerne invece La tempistica contingentata sono obbligate, salvo
il secondo aspetto - la stabilita per le procedure adeguata motivazione, ad
maggiore speditezza delle del regime derogatorio applicare le procedure che il
procedure, che è il tema introdotto dal DL regime transitorio stabilisce
di cui ci occuperemo più per ciascuna delle fasce di
diffusamente in questa sede Semplificazioni va intesa importo viste sopra, anche
- il legislatore ha stabilito come applicabile per laddove ipoteticamente una
tempi contingentati per la fasce di importo, più che amministrazione decidesse
conclusione degli affidamenti per tipologia di procedura di espletare una procedura
di lavori, forniture e servizi, e prescelta. Ciò al fine di negoziata ad invito per un
tali tempi sono da intendersi evitare atteggiamenti affidamento sotto i 75mila
come perentori, per quanto elusivi e di aggiramento euro (non applicando quindi
non siano previste vere e delle finalità acceleratorie la procedura prescelta
proprie sanzioni in caso di per tale fascia di importo
inosservanza degli stessi, della norma da parte delle dal DL Semplificazioni)
quantomeno per i RUP. stazioni appaltanti. dovrebbe comunque
rispettare il termine di due
mesi per la conclusione
del procedimento. Stesso discorso varrebbe
2. La tempistica contingentata delle nell’ipotesi in cui, adeguatamente motivando, una
procedure di affidamento suddivisa stazione appaltante decidesse, per un affidamento
per fasce di importo sotto soglia, di espletare una procedura ordinaria:
in tale caso, la tempistica da rispettare sarebbe
Una delle novità di maggior rilievo introdotta dal quella di quattro mesi.
DL Semplificazioni è, come detto, l’aver imposto
una tempistica contingentata alle procedure D’altra parte, se così non fosse si eluderebbe la
di affidamento al fine di garantirne la celere ratio dell’intero decreto che è quella di garantire
conclusione. In realtà, la tempistica prevista è maggiore speditezza a tutte le procedure
stabilita non tanto per tipologie di procedure semplificando il più possibile quelle di importo
quanto per fasce di importo. più basso ed imponendo alle stazioni appaltanti
di rispettare i tempi di conclusione prescritti. Se
L’art. 1 del D.L. n. 76/2020 prevede che <<salve bastasse cambiare procedura per poter eludere
le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per i termini di conclusione dell’affidamento imposti,
effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, non avrebbe alcun senso averli previsti. In questo
l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva senso vanno anche le Linee guida ITACA quando
del contraente avviene entro il termine di due affermano che <<il legislatore con l’entrata in
mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del vigore del decreto Semplificazioni, ha attribuito
procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi interesse preminente all’esigenza di accelerare gli
di cui al comma 2, lettera b) (procedure negoziate affidamenti ed incentivare gli investimenti. Tenuto
sopra i 75mila euro per forniture e servizi e sopra i necessariamente conto di quanto sopra, si ritiene
150mila euro per i lavori, ndr) (…)>>. che le stazioni appaltanti potranno procedere
all’affidamento dei contratti sottosoglia anche
In altri termini, gli affidamenti diretti puri devono tramite procedure ordinarie (aperte o ristrette),
essere espletati entro due mesi dal loro avvio purché ciò avvenga previa motivazione da parte
mentre le procedure negoziate entro quattro mesi. della SA nonché nel rispetto dei tempi scanditi
Per essere precisi però, poiché le stazioni appaltanti in maniera espressa dal D.L. semplificazioni
2. Il Gruppo di Lavoro contratti pubblici presso ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli
appalti e la compatibilità ambientale) ha predisposto un Documento recante <<Indicazioni operative
per l’applicazione delle norme in materia di contratti pubblici del d.l. n.76/2020, convertito nella legge
n.126/2020 recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”>>, approvato il 17
dicembre 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
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