Page 9 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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               Per  quanto  concerne  invece   La tempistica contingentata       sono    obbligate,  salvo
               il secondo  aspetto  -  la     stabilita per le procedure         adeguata  motivazione,  ad
               maggiore  speditezza delle      del regime derogatorio            applicare le procedure che il
               procedure,  che  è  il  tema        introdotto dal DL             regime  transitorio  stabilisce
               di  cui  ci  occuperemo  più                                      per  ciascuna  delle  fasce  di
               diffusamente in questa sede    Semplificazioni va intesa          importo  viste sopra,  anche
               - il  legislatore ha  stabilito   come applicabile per            laddove  ipoteticamente  una
               tempi contingentati per  la     fasce di importo, più che         amministrazione  decidesse
               conclusione degli affidamenti   per tipologia di procedura        di espletare  una  procedura
               di lavori, forniture e servizi, e   prescelta. Ciò al fine di     negoziata  ad  invito  per  un
               tali tempi sono da intendersi    evitare atteggiamenti            affidamento  sotto  i  75mila
               come perentori, per quanto      elusivi e di aggiramento          euro (non applicando quindi
               non  siano  previste  vere  e   delle finalità acceleratorie      la   procedura   prescelta
               proprie  sanzioni in caso  di                                     per  tale  fascia  di  importo
               inosservanza  degli stessi,    della norma da parte delle         dal   DL   Semplificazioni)
               quantomeno per i RUP.              stazioni appaltanti.           dovrebbe        comunque
                                                                                 rispettare  il  termine  di due
                                                                                 mesi  per  la  conclusione
                                                               del procedimento.  Stesso  discorso  varrebbe
                  2. La tempistica contingentata delle         nell’ipotesi in cui, adeguatamente motivando, una
                      procedure  di  affidamento  suddivisa    stazione appaltante decidesse, per un affidamento
                      per fasce di importo                     sotto soglia, di espletare una procedura ordinaria:
                                                               in tale  caso,  la  tempistica  da  rispettare  sarebbe
               Una delle novità di maggior rilievo introdotta dal   quella di quattro mesi.
               DL  Semplificazioni  è,  come  detto,  l’aver  imposto
               una  tempistica  contingentata  alle  procedure   D’altra  parte,  se  così  non  fosse  si  eluderebbe  la
               di  affidamento  al  fine  di  garantirne  la  celere   ratio dell’intero decreto che è quella di  garantire
               conclusione.  In  realtà,  la  tempistica  prevista  è   maggiore  speditezza a  tutte  le  procedure
               stabilita non  tanto  per  tipologie  di procedure   semplificando  il  più  possibile  quelle  di  importo
               quanto per fasce di importo.                    più  basso  ed  imponendo  alle  stazioni  appaltanti
                                                               di rispettare  i tempi  di conclusione  prescritti.  Se
               L’art. 1 del D.L. n. 76/2020 prevede che <<salve   bastasse  cambiare  procedura per  poter  eludere
               le  ipotesi  in  cui  la  procedura  sia  sospesa  per   i  termini  di  conclusione  dell’affidamento  imposti,
               effetto  di  provvedimenti  dell’autorità  giudiziaria,   non avrebbe alcun senso averli previsti. In questo
               l’aggiudicazione   o   l’individuazione   definitiva   senso vanno anche le Linee guida ITACA quando
               del  contraente  avviene  entro  il termine  di  due   affermano  che  <<il  legislatore  con  l’entrata  in
               mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del   vigore  del  decreto  Semplificazioni,  ha  attribuito
               procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi   interesse preminente all’esigenza di accelerare gli
               di cui al comma 2, lettera b) (procedure negoziate   affidamenti ed incentivare gli investimenti. Tenuto
               sopra i 75mila euro per forniture e servizi e sopra i   necessariamente conto di quanto sopra, si ritiene
               150mila euro per i lavori, ndr) (…)>>.          che  le  stazioni appaltanti  potranno  procedere
                                                               all’affidamento  dei  contratti  sottosoglia  anche
               In altri termini, gli affidamenti diretti puri devono   tramite  procedure  ordinarie  (aperte  o ristrette),
               essere  espletati entro  due  mesi  dal  loro  avvio   purché  ciò  avvenga  previa  motivazione  da  parte
               mentre le procedure negoziate entro quattro mesi.  della SA nonché nel rispetto dei tempi scanditi
               Per essere precisi però, poiché le stazioni appaltanti   in maniera espressa dal D.L. semplificazioni




               2.  Il  Gruppo  di  Lavoro  contratti  pubblici presso  ITACA  (Istituto  per  l’innovazione  e  trasparenza  degli
               appalti  e  la  compatibilità ambientale)  ha  predisposto  un  Documento  recante  <<Indicazioni  operative
               per l’applicazione delle norme in materia di contratti pubblici del d.l. n.76/2020, convertito nella legge
               n.126/2020 recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”>>, approvato il 17
               dicembre 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

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