Page 28 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Mediappalti Il Punto
alla luce, soprattutto (ma non solo), dell’indagine della Corte d’Appello, la quale, dopo aver
sull’equilibrio sinallagmatico anzidetto] comporterà dichiarato nulla la clausola “claims made”, ha poi
la nullità del contratto, ai sensi dell’art. 1418 c.c. A automaticamente applicato al contratto assicurativo
tanto il giudice potrà porre rimedio, per garantire il regime della “loss occurance” di cui all’art. 1917,
l’equo contemperamento degli interessi delle parti comma 1, c.c., essendosi illegittimamente astenuta
e prevenire o reprimere l’abuso del diritto (Cass., dall’integrare, come affermano le Sezioni Unite
S.U., n. 9140 del 2016, citata), in forza della n. 22437 del 2018, lo statuto negoziale secondo
norma di cui al secondo comma dell’art. 1419 c.c., il meccanismo previsto dall’art. 1419 c.c., ossia
così da integrare lo statuto negoziale (non già avendo omesso di riportare ad equilibrio ciò che
tramite il modello della c.d. loss occurence di cui le parti contraenti avevano effettivamente voluto
all’art. 1917, primo comma, c.c., bensì) attingendo e che non poteva certo essere ricondotto alla
quanto necessario per ripristinare in modo coerente realizzazione di un differente programma, fondato
l’equilibrio dell’assetto vulnerato dalle indicazioni su uno schema negoziale (quello proprio dell’art.
reperibili dalla stessa regolamentazione legislativa. 1917 c.c.) che le parti avevano voluto, invece,
Regolamentazione che, per la sua imperatività, espressamente, emendare e modificare.
viene a somministrare delle “regole di struttura”,
siccome orientate a rendere il contratto idoneo Il Giudice di merito non può, infatti, sostituire a un
allo scopo, tenuto conto anzitutto delle esigenze contratto assicurativo “claims made” un contratto
dell’assicurato, oltre che delle ricordate istanze tipico assicurativo della responsabilità civile,
sociali. prevaricando la autonomia negoziale e venendo
in tal modo a costituire ex novo il regolamento
Successivamente a questa importante sentenza, in contrattuale che risulta pertanto essere fondato
altre occasioni, sempre il massimo giudice civile è su di un accordo inesistente, venendo quindi
intervenuto a favore degli assicurati. illegittimamente ad incidere sulla stessa fonte
genetica del rapporto obbligatorio.
Ne riportiamo alcuni sunti
Cassazione civile, sez. III, sentenza 23 aprile
Cassazione civile, sez. Lavoro, ordinanza 1 marzo 2020, n. 8117:
2021, n. 5540:
Effettivamente, la decisione impugnata non è
Il principio di solidarietà sociale, in combinato conforme ai principi di diritto enunciati da questa
contesto con la clausola di buona fede, consente Corte, a Sezioni Unite, in ordine alla validità ed
al giudice di rilevare la nullità di una clausola alla operatività delle clausole cd. claims made
che determini a carico di una delle parti un contenute nei contratti di assicurazione della
“significativo squilibrio dei diritti e obblighi responsabilità civile, secondo i quali «il modello
contrattuali”, ove ciò sia necessario per garantire di assicurazione della responsabilità civile con
l’equo contemperamento degli interessi delle clausole “on claims made basis”, quale deroga
parti e prevenire o reprimere l’abuso del diritto convenzionale all’art. 1917, comma 1, c.c.,
ma, anche, alla successiva SS.UU. n. 22437 del consentita dall’art. 1932 c. c., è riconducibile al tipo
2018 sullo stesso tema, la quale, ribadito che dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è
“l’equilibrio economico delle prestazioni ... è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art.
profilo rimesso esclusivamente all’autonomia 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi
contrattuale”, consente tuttavia di “indagare, con dell’art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza
la lente del principio di buona fede contrattuale, se della conformazione del tipo, operata attraverso
lo scopo pratico del regolamento negoziale” e cioè l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti
la sua “causa in concreto” presenti “un arbitrario dalla legge, da intendersi come l’ordinamento
squilibrio giuridico tra rischio assicurato e premio” giuridico nella sua complessità, comprensivo delle
(nelle cc.dd. clausole on claims made). norme di rango costituzionale e sovranazionale;
tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 25 febbraio concreta del contratto sotto il profilo della liceità
2021, n. 5259: e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico
rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle
La Suprema Corte censura l’impugnata pronuncia parti, ma non si arresta al momento della genesi
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