Page 28 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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                 alla luce, soprattutto (ma non solo), dell’indagine   della  Corte  d’Appello,  la  quale,  dopo  aver
                 sull’equilibrio sinallagmatico anzidetto] comporterà   dichiarato nulla la clausola “claims made”, ha poi
                 la nullità del contratto, ai sensi dell’art. 1418 c.c. A   automaticamente applicato al contratto assicurativo
                 tanto il giudice potrà porre rimedio, per garantire   il regime della “loss occurance” di cui all’art. 1917,
                 l’equo contemperamento degli interessi delle parti   comma 1, c.c., essendosi illegittimamente astenuta
                 e prevenire o reprimere l’abuso del diritto (Cass.,   dall’integrare,  come  affermano  le  Sezioni  Unite
                 S.U.,  n.  9140  del  2016,  citata),  in  forza  della   n. 22437 del 2018, lo statuto negoziale secondo
                 norma di cui al secondo comma dell’art. 1419 c.c.,   il  meccanismo  previsto  dall’art.  1419  c.c., ossia
                 così da integrare  lo statuto  negoziale (non  già   avendo  omesso  di  riportare  ad  equilibrio  ciò  che
                 tramite il modello della c.d. loss occurence di cui   le parti contraenti avevano effettivamente voluto
                 all’art. 1917, primo comma, c.c., bensì) attingendo   e  che  non  poteva  certo  essere  ricondotto  alla
                 quanto necessario per ripristinare in modo coerente   realizzazione di un differente programma, fondato
                 l’equilibrio  dell’assetto  vulnerato  dalle  indicazioni   su uno schema negoziale (quello proprio dell’art.
                 reperibili dalla stessa regolamentazione legislativa.   1917  c.c.)  che  le  parti  avevano  voluto,  invece,
                 Regolamentazione  che,  per  la  sua  imperatività,   espressamente, emendare e modificare.
                 viene a somministrare delle “regole di struttura”,
                 siccome  orientate  a  rendere  il contratto  idoneo   Il Giudice di merito non può, infatti, sostituire a un
                 allo scopo,  tenuto  conto  anzitutto delle esigenze   contratto assicurativo “claims made” un contratto
                 dell’assicurato,  oltre  che  delle  ricordate  istanze   tipico  assicurativo della responsabilità civile,
                 sociali.                                       prevaricando  la autonomia  negoziale e venendo
                                                                in  tal  modo  a  costituire  ex  novo  il  regolamento
                 Successivamente a questa importante sentenza, in   contrattuale  che  risulta  pertanto  essere  fondato
                 altre occasioni, sempre il massimo giudice civile è   su  di  un  accordo  inesistente,  venendo  quindi
                 intervenuto a favore degli assicurati.         illegittimamente  ad  incidere  sulla  stessa  fonte
                                                                genetica del rapporto obbligatorio.
                 Ne riportiamo alcuni sunti
                                                                Cassazione  civile, sez.  III,  sentenza  23  aprile
                 Cassazione civile, sez. Lavoro, ordinanza 1 marzo   2020, n. 8117:
                 2021, n. 5540:
                                                                Effettivamente,  la  decisione  impugnata  non  è
                 Il principio di solidarietà  sociale,  in combinato   conforme ai principi di diritto enunciati da questa
                 contesto con la clausola di buona fede, consente   Corte,  a Sezioni Unite, in ordine alla validità ed
                 al  giudice di rilevare  la  nullità  di una  clausola   alla  operatività  delle  clausole  cd.  claims made
                 che  determini  a  carico di una  delle parti un   contenute  nei  contratti di assicurazione  della
                 “significativo  squilibrio  dei  diritti  e  obblighi   responsabilità  civile,  secondo  i  quali  «il  modello
                 contrattuali”, ove ciò sia necessario per garantire   di assicurazione  della responsabilità  civile con
                 l’equo  contemperamento  degli  interessi  delle   clausole “on claims made basis”,  quale  deroga
                 parti  e  prevenire  o  reprimere  l’abuso  del  diritto   convenzionale  all’art.  1917,  comma  1,  c.c.,
                 ma,  anche,  alla  successiva  SS.UU.  n.  22437  del   consentita dall’art. 1932 c. c., è riconducibile al tipo
                 2018  sullo  stesso  tema,  la  quale,  ribadito  che   dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è
                 “l’equilibrio  economico  delle  prestazioni  ...  è   soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art.
                 profilo  rimesso  esclusivamente  all’autonomia   1322,  comma  2,  c.c.,  ma  alla  verifica,  ai  sensi
                 contrattuale”, consente tuttavia di “indagare, con   dell’art.  1322,  comma  1,  c.c., della rispondenza
                 la lente del principio di buona fede contrattuale, se   della  conformazione  del  tipo,  operata  attraverso
                 lo scopo pratico del regolamento negoziale” e cioè   l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti
                 la sua “causa in concreto” presenti “un arbitrario   dalla  legge,  da  intendersi  come  l’ordinamento
                 squilibrio giuridico tra rischio assicurato e premio”   giuridico nella sua complessità, comprensivo delle
                 (nelle cc.dd. clausole on claims made).        norme  di  rango  costituzionale  e  sovranazionale;
                                                                tale  indagine  riguarda,  innanzitutto,  la  causa
                 Cassazione civile, sez. III, ordinanza 25 febbraio   concreta del contratto sotto il profilo della liceità
                 2021, n. 5259:                                 e  dell’adeguatezza  dell’assetto  sinallagmatico
                                                                rispetto  agli  specifici  interessi  perseguiti  dalle
                 La Suprema Corte censura l’impugnata pronuncia   parti, ma non si arresta al momento della genesi

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