Page 12 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Le stazioni appaltanti, valutano, altresì, l’idoneità In particolare, il Collegio di Palazzo Spada pur
delle misure di “self-cleaning” eventualmente evidenziando che, seppur vero, che esiste un
adottate dall’impresa a dimostrare la sua integrità principio generale per cui le ammissioni non esigono
e affidabilità nell’esecuzione di affidamenti nelle una particolare motivazione in caso di ammissione
categorie e classifiche di qualificazione richieste, (Cons. Stato, V, 5 maggio 2020, n. 2850; VI, 18
nonostante l’esistenza di una pertinente causa luglio 2016, n. 3198; C.G.A.R.S., 23 gennaio 2015,
ostativa”. n. 53; Cons. Stato, VI, 21 maggio 2014, n. 2622;
III, 24 dicembre 2013, n. 6236; V, 30 giugno
Ed il Consiglio di Stato, sez. V, 12 marzo 2019, 2011, n. 3924; III, 11 marzo 2011, n.1583; VI,
n. 1649, in tema ha chiarito che deve essere 24 giugno 2010, n. 4019), d’altra parte occorre
“confermato il principio, dal quale non vi è evidente un comportamento istruttorio che tuteli anche gli
ragione per discostarsi, secondo cui l’esclusione da altri operatori economici ed il ragionamento, ma,
una gara, disposta in esito al riscontro negativo precisa il giudice, non può ritenersi accettabile
circa il possesso di un requisito di partecipazione, nel caso in cui, con grande evidenza, le pregresse
non postula la previa comunicazione di avvio del vicende professionali dovrebbero immediatamente
procedimento”. far dubitare la stazione appaltante (e per essa il
RUP).
6. La valutazione sull’ammissione del In sentenza, infatti, si specifica che “in presenza
dichiarante con illeciti professionali di pregressa vicenda professionale che, ictu oculi,
appaia di particolare rilevanza” il giudice non può
Uno degli aspetti che il RUP deve, evidentemente, sostituirsi alla stazione appaltante nella dovuta
presidiare è che l’esclusione – in presenza di verifica tanto nel caso in cui “condivida la decisione
dichiarazione e finanche di indicazioni su azioni della stazione appaltante, quanto se l’avversi”.
“riabilitative” -, può essere disposta all’esito di un
procedimento in contraddittorio con l’operatore Nel caso di specie, erano presenti risoluzioni e penali
economico interessato all’esito di una valutazione e quindi si sottolinea che tanto “la risoluzione, in
che operi un apprezzamento complessivo del quanto avente ad oggetto il medesimo contratto,
candidato in relazione alla specifica prestazione e la penale, per l’importo particolarmente elevato,
affidata. possono costituire in astratto indizi di inaffidabilità
dell’operatore” perciò è necessario “che la stazione
In tempi recentissimi il Consiglio di Stato con la appaltante dia conto della valutazione che l’ha
sentenza del 5 marzo del 2021 n. 1500 è ritornato indotta a diversa conclusione, perché della sua
sulla necessità della motivazione, accurata, non logicità e ragionevolezza possa poi conoscerne il
solo nel caso di esclusione ma anche nel caso giudice amministrativo, se richiesto, nel dovuto
di ammissione dell’operatore che sia incorso in contraddittorio tra le parti”.
precedenti, in questo caso relativi alla sua attività,
che la pubblica amministrazione deve valutare. Ciò evidenziato l’appello viene accolto con
conseguente “invito” alla stazione appaltante
Nel caso di specie la stazione appaltante ha di “riprendere la procedura di gara dalla fase
proceduto con l’ammissione del concorrente di ammissione dei concorrenti, nuovamente
senza valutare/motivare le ragioni in presenza valutando – anche alla luce delle circostanze
di dichiarazioni di assoluto rilievo. L’obbligo della emerse nel corso del giudizio – la sussistenza della
verifica – secondo il giudice – è da ritenersi anche causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett.
comportamento dovuto verso gli altri operatori che c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”.
hanno partecipato alla competizione.
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