Page 12 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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                 Le stazioni appaltanti, valutano, altresì, l’idoneità   In  particolare,  il Collegio di Palazzo  Spada  pur
                 delle  misure  di “self-cleaning”  eventualmente   evidenziando  che,  seppur  vero,  che  esiste  un
                 adottate dall’impresa a dimostrare la sua integrità   principio generale per cui le ammissioni non esigono
                 e  affidabilità  nell’esecuzione  di  affidamenti  nelle   una particolare motivazione in caso di ammissione
                 categorie  e  classifiche  di  qualificazione  richieste,   (Cons. Stato, V, 5 maggio 2020, n. 2850; VI, 18
                 nonostante  l’esistenza di una  pertinente  causa   luglio 2016, n. 3198; C.G.A.R.S., 23 gennaio 2015,
                 ostativa”.                                     n. 53; Cons. Stato, VI, 21 maggio 2014, n. 2622;
                                                                III,  24  dicembre  2013,  n.  6236;  V,  30  giugno
                 Ed il  Consiglio  di Stato, sez. V, 12  marzo 2019,   2011,  n.  3924;  III,  11  marzo  2011,  n.1583;  VI,
                 n.  1649,  in  tema  ha  chiarito  che  deve  essere   24  giugno  2010,  n.  4019),  d’altra  parte  occorre
                 “confermato il principio, dal quale non vi è evidente   un comportamento istruttorio che tuteli anche gli
                 ragione per discostarsi, secondo cui l’esclusione da   altri operatori economici ed il ragionamento, ma,
                 una  gara,  disposta in esito al riscontro  negativo   precisa  il giudice, non  può  ritenersi  accettabile
                 circa il possesso di un requisito di partecipazione,   nel caso in cui, con grande evidenza, le pregresse
                 non postula la previa comunicazione di avvio del   vicende professionali dovrebbero immediatamente
                 procedimento”.                                 far dubitare la stazione appaltante (e per essa il
                                                                RUP).

                   6. La valutazione sull’ammissione  del       In sentenza, infatti, si specifica che “in presenza
                       dichiarante con illeciti professionali   di pregressa vicenda professionale che, ictu oculi,
                                                                appaia di particolare rilevanza” il giudice non può
                 Uno degli aspetti che il RUP deve, evidentemente,   sostituirsi alla stazione appaltante  nella dovuta
                 presidiare  è  che  l’esclusione  –  in  presenza  di   verifica tanto nel caso in cui “condivida la decisione
                 dichiarazione  e  finanche  di  indicazioni  su  azioni   della stazione appaltante, quanto se l’avversi”.
                 “riabilitative” -, può essere disposta all’esito di un
                 procedimento  in contraddittorio con  l’operatore   Nel caso di specie, erano presenti risoluzioni e penali
                 economico interessato all’esito di una valutazione   e quindi si sottolinea che tanto “la risoluzione, in
                 che  operi  un  apprezzamento  complessivo  del   quanto avente ad oggetto il medesimo contratto,
                 candidato  in  relazione  alla  specifica  prestazione   e la penale, per l’importo particolarmente elevato,
                 affidata.                                      possono costituire in astratto indizi di inaffidabilità
                                                                dell’operatore” perciò è necessario “che la stazione
                 In  tempi  recentissimi  il Consiglio di Stato  con  la   appaltante  dia  conto  della  valutazione  che  l’ha
                 sentenza del 5 marzo del 2021 n. 1500 è ritornato   indotta  a  diversa  conclusione,  perché  della sua
                 sulla  necessità  della  motivazione,  accurata,  non   logicità e  ragionevolezza  possa  poi conoscerne  il
                 solo  nel  caso  di esclusione  ma  anche  nel  caso   giudice  amministrativo,  se  richiesto,  nel  dovuto
                 di ammissione dell’operatore  che  sia  incorso  in   contraddittorio tra le parti”.
                 precedenti, in questo caso relativi alla sua attività,
                 che la pubblica amministrazione deve valutare.   Ciò evidenziato l’appello viene  accolto con
                                                                conseguente  “invito” alla stazione appaltante
                 Nel caso di specie la stazione appaltante  ha   di “riprendere  la procedura  di gara  dalla fase
                 proceduto  con  l’ammissione  del  concorrente   di ammissione dei concorrenti,  nuovamente
                 senza  valutare/motivare  le  ragioni  in  presenza   valutando  –  anche  alla luce  delle circostanze
                 di dichiarazioni di assoluto rilievo. L’obbligo della   emerse nel corso del giudizio – la sussistenza della
                 verifica – secondo il giudice – è da ritenersi anche   causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett.
                 comportamento dovuto verso gli altri operatori che   c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”.
                 hanno partecipato alla competizione.












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