Page 11 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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aver adottato delle misure di “pulizia” ovvero dei concreti di carattere tecnico, organizzativo e
controbilanciamenti che determinano una sorta di relativi al personale idonei a prevenire ulteriori
“riabilitazione” riscostruendo reati o illeciti”.
quel rapporto fiduciario alla Le misure di “self cleaning”,
base per l’eventuale stipula Queste misure, come
di un contratto con la P.A.. come sottolinea anche sottolinea anche l’ANAC – e la
l’ANAC – e la giurisprudenza giurisprudenza come si dirà
In questo senso, già le -, devono essere più avanti -, devono essere
linee guida n. 6 (per il attentamente valutate attentamente valutate
momento aggiornate dalle stazioni appaltanti dalle stazioni appaltanti
solo al primo decreto (dai RUP) “considerando (dai RUP) “considerando
legislativo) puntualizzano la gravità e le particolari la gravità e le particolari
che l’operatore economico è circostanze del reato o circostanze del reato o
ammesso a provare di aver dell’illecito. Se si ritiene che dell’illecito. Se si ritiene che
adottato misure sufficienti a le misure siano insufficienti,
dimostrare la sua integrità le misure siano insufficienti, l’operatore economico riceve
e affidabilità nell’esecuzione l’operatore economico una motivazione di tale
del contratto oggetto di riceve una motivazione di decisione.” In questo senso
affidamento nonostante tale decisione.” anche l’articolo 80, comma 8
l’esistenza di un pertinente del Codice.
motivo di esclusione.
E l’adozione delle misure di self-cleaning “deve 5. La valutazione
essere intervenuta entro il termine fissato per
la presentazione delle offerte o, nel caso di Sulla necessità di valutare anche le misure di
attestazione, entro la data di sottoscrizione del “riabilitazione” adottate la recente giurisprudenza
contratto con la SOA. Nel DGUE o nel contratto di (Tar Campania, Napoli, sez. VII, n. 978/2021) che
attestazione l’operatore economico deve indicare in materia ha richiamato il ragionamento dell’ANAC
le specifiche misure adottate”. espresso con la Delibera n. 231 del 4 marzo 2020.
Sulle misure di “pulizia” e sulla rilevanza già l’articolo Nella delibera in argomento, l’autorità
57, parag. 6 della direttiva anticorruzione ha chiarito
comunitaria in cui si legge come tale compito sia in
che “un operatore economico Il Consiglio di Stato, sez. V, via esclusiva, della stazione
(…) può fornire prove del 12 marzo 2019, n. 1649, ha appaltante, e quindi il RUP,
fatto che le misure da lui chiarito che deve essere soggetto competente, come
adottate sono sufficienti a detto, alla valutazione in
dimostrare la sua affidabilità “confermato il principio, concreto, non solo, della
nonostante l’esistenza di dal quale non vi è evidente sussistenza dei motivi di
un pertinente motivo di ragione per discostarsi, esclusione di un operatore
esclusione. Se tali prove secondo cui l’esclusione da economico per “grave illecito
sono ritenute sufficienti, una gara, disposta in esito professionale”, ma anche,
l’operatore economico in al riscontro negativo circa il dell’idoneità e adeguatezza
questione non è escluso dalla possesso di un requisito di delle misure di “self cleaning”
procedura d’appalto. A tal partecipazione, non postula adottate da tale operatore
fine, l’operatore economico la previa comunicazione di per ristabilire la sua integrità
dimostra di aver risarcito o di o affidabilità professionale.
essersi impegnato a risarcire avvio del procedimento”.
qualunque danno causato La stazione appaltante
dal reato o dall’illecito, è tenuta a valutare con
di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo massimo rigore le misure di self-cleaning adottate
globale collaborando attivamente con le autorità nell’ipotesi di violazione del principio di leale
investigative e di aver adottato provvedimenti collaborazione con l’Amministrazione.
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