Page 8 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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                    1. La legislazione “Sblocca Cantieri”       dell’articolo 80 del Codice alle indicazioni
                                                                comunitarie.
                 Con  la  recente  legge  “Sblocca  Cantieri  (e  quindi
                 con riferimento al sistema normativo determinato   In  pratica  ciò  è  avvenuto  con  lo  scorporo  della
                 dal  DL  32/2019  e  succ.  legge  di  conversione   previsione  di cui all’articolo predetto,  comma  5,
                 n.  55/2019)  si  è  “completato”  l’adeguamento   lett. c) come da box sotto riportato:

                     Art. 80, comma 5 lett. c) ante modifica           Post modifica legge 55/2019
                        apportata con la legge 55/2019
                    c) la stazione appaltante dimostri con mezzi   c) la stazione appaltante dimostri con mezzi
                    adeguati che l’operatore economico si è reso   adeguati che l’operatore economico si è reso
                    colpevole di gravi illeciti professionali, tali da   colpevole di gravi illeciti professionali, tali da
                    rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.   rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
                    Tra  questi  rientrano:  le  significative  carenze   c-bis) l’operatore  economico  abbia  tentato
                    nell’esecuzione di un precedente contratto di   di  influenzare  indebitamente  il  processo
                    appalto o di concessione che ne hanno causato   decisionale della stazione appaltante  o di
                    la  risoluzione anticipata,  non  contestata  in   ottenere  informazioni  riservate  a  fini  di
                    giudizio,  ovvero  confermata  all’esito  di  un   proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche
                    giudizio, ovvero  hanno  dato luogo ad una   per negligenza, informazioni false o fuorvianti
                    condanna  al risarcimento  del danno  o ad   suscettibili   di   influenzare   le   decisioni
                    altre  sanzioni;  il  tentativo  di  influenzare   sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione,
                    indebitamente  il  processo  decisionale della   ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai
                    stazione appaltante o di ottenere informazioni   fini  del  corretto  svolgimento  della  procedura
                    riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire,   di selezione;
                    anche  per  negligenza,  informazioni  false  o   c-ter)  l’operatore  economico  abbia
                    fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni   dimostrato significative o persistenti carenze
                    sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione   nell’esecuzione  di un  precedente  contratto
                    ovvero  l’omettere  le  informazioni  dovute  ai   di appalto o di concessione  che  ne  hanno
                    fini del corretto svolgimento della procedura   causato  la risoluzione per  inadempimento
                    di selezione.                                ovvero la condanna al risarcimento del danno
                                                                 o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze
                                                                 la  stazione  appaltante  motiva  anche  con
                                                                 riferimento al tempo trascorso dalla violazione
                                                                 e alla gravità della stessa;
                                                                 c-quater)   l’operatore   economico   abbia
                                                                 commesso grave inadempimento nei confronti
                                                                 di uno  o  più  subappaltatori,  riconosciuto  o
                                                                 accertato con sentenza passata in giudicato.



                 Il diritto  comunitario  (la direttiva  comunitaria,   Sul tema risulta di particolare rilievo il considerando
                 per ciò che interessa, 2014/24), come noto, vieta   101 della direttiva citata da cui emerge come sia
                 alla  P.A.  di stipulare  contratti con  soggetti la  cui   opportuno  precisare  che  una  grave violazione
                 affidabilità/integrità  sia  discutibile  e/o  possano   dei  doveri  professionali,  in  cui  l’appaltatore  sia
                 sorgere dubbi sull’integrità.                  incorso, può mettere in discussione la sua stessa
                                                                integrità e renderlo “inidoneo” a risultare affidatario
                 In  questo  caso,  in  sostanza,  potrebbe  essere  in   di un  pubblico appalto  indipendentemente  da
                 pericolo non solo l’esecuzione della prestazione   ogni  altra  circostanza  afferente  l’appalto  ovvero
                 ma  la  sua  stessa  idoneità  rispetto  a  quanto   anche  qualora avesse dimostrato,  nella
                 pattuito con varie implicazioni (a seconda del tipo   competizione, ogni requisito richiesto.
                 di “inaffidabilità”), si pensi all’eventuale personale
                 gestito dall’appaltatore.

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