Page 8 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Mediappalti In Evidenza
1. La legislazione “Sblocca Cantieri” dell’articolo 80 del Codice alle indicazioni
comunitarie.
Con la recente legge “Sblocca Cantieri (e quindi
con riferimento al sistema normativo determinato In pratica ciò è avvenuto con lo scorporo della
dal DL 32/2019 e succ. legge di conversione previsione di cui all’articolo predetto, comma 5,
n. 55/2019) si è “completato” l’adeguamento lett. c) come da box sotto riportato:
Art. 80, comma 5 lett. c) ante modifica Post modifica legge 55/2019
apportata con la legge 55/2019
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi c) la stazione appaltante dimostri con mezzi
adeguati che l’operatore economico si è reso adeguati che l’operatore economico si è reso
colpevole di gravi illeciti professionali, tali da colpevole di gravi illeciti professionali, tali da
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
Tra questi rientrano: le significative carenze c-bis) l’operatore economico abbia tentato
nell’esecuzione di un precedente contratto di di influenzare indebitamente il processo
appalto o di concessione che ne hanno causato decisionale della stazione appaltante o di
la risoluzione anticipata, non contestata in ottenere informazioni riservate a fini di
giudizio, ovvero confermata all’esito di un proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una per negligenza, informazioni false o fuorvianti
condanna al risarcimento del danno o ad suscettibili di influenzare le decisioni
altre sanzioni; il tentativo di influenzare sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione,
indebitamente il processo decisionale della ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai
stazione appaltante o di ottenere informazioni fini del corretto svolgimento della procedura
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, di selezione;
anche per negligenza, informazioni false o c-ter) l’operatore economico abbia
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni dimostrato significative o persistenti carenze
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione nell’esecuzione di un precedente contratto
ovvero l’omettere le informazioni dovute ai di appalto o di concessione che ne hanno
fini del corretto svolgimento della procedura causato la risoluzione per inadempimento
di selezione. ovvero la condanna al risarcimento del danno
o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze
la stazione appaltante motiva anche con
riferimento al tempo trascorso dalla violazione
e alla gravità della stessa;
c-quater) l’operatore economico abbia
commesso grave inadempimento nei confronti
di uno o più subappaltatori, riconosciuto o
accertato con sentenza passata in giudicato.
Il diritto comunitario (la direttiva comunitaria, Sul tema risulta di particolare rilievo il considerando
per ciò che interessa, 2014/24), come noto, vieta 101 della direttiva citata da cui emerge come sia
alla P.A. di stipulare contratti con soggetti la cui opportuno precisare che una grave violazione
affidabilità/integrità sia discutibile e/o possano dei doveri professionali, in cui l’appaltatore sia
sorgere dubbi sull’integrità. incorso, può mettere in discussione la sua stessa
integrità e renderlo “inidoneo” a risultare affidatario
In questo caso, in sostanza, potrebbe essere in di un pubblico appalto indipendentemente da
pericolo non solo l’esecuzione della prestazione ogni altra circostanza afferente l’appalto ovvero
ma la sua stessa idoneità rispetto a quanto anche qualora avesse dimostrato, nella
pattuito con varie implicazioni (a seconda del tipo competizione, ogni requisito richiesto.
di “inaffidabilità”), si pensi all’eventuale personale
gestito dall’appaltatore.
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