Page 63 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
P. 63

Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 collettivo  nazionale  di  lavoro,  tanto  più  qualora  una  o  più  tipologie  di  Contratti  possano  anche  solo
                 astrattamente adattarsi alle prestazioni oggetto del servizio da affidare (Cons. Stato, sez. V, 23 luglio 2018,
                 n. 4443; id. 5 ottobre 2016, n. 4109); ne consegue che la mancata applicazione di un C.c.n.l. diverso da
                 quello indicato dalla lex specialis di gara non può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con
                 l’esclusione per inammissibilità dell’offerta (Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 975; 9 dicembre 2015,
                 n. 5597); tale assunto vale anche in relazione alla valutazione di anomalia dell’offerta, legata al costo della
                 manodopera in relazione al C.c.n.l. di riferimento (Cons. Stato, sez. V, 1 marzo 2017, n. 932; id. 12 maggio
                 2016, n. 1901). Tale libertà imprenditoriale non è però assoluta, ma incontra il limite logico, prima ancora
                 che giuridico in senso stretto, della necessaria coerenza tra il contratto che in concreto si intende applicare
                 (e in riferimento al quale si formula l’offerta di gara) e l’oggetto dell’appalto; la scelta del Contratto collettivo
                 di lavoro applicabile al personale dipendente, che diverge insanabilmente, per coerenza e adeguatezza, da
                 quanto richiesto dalla stazione appaltante in relazione ai profili professionali ritenuti necessari, è idonea di
                 per sé a determinare una ipotesi di anomalia, riflettendosi sulla possibilità di formulare adeguate offerte
                 sotto  il  profilo  economico  incoerenti  o  incompatibili  essendo  i  profili  professionali  di  riferimento  (Cons.
                 Stato, sez. VI, 20 ottobre 2020, n. 6336)» (così Consiglio di Stato, sez. V, 15.03.2021 n. 2198); ... e
                 l’imposizione di un determinato CCNL non può essere giustificata neppure dall’inserimento negli atti di
                 gara di una clausola sociale, avendo la giurisprudenza da tempo chiarito che la clausola sociale non può
                 essere intesa nel senso di imporre all’aggiudicatario subentrante di applicare un determinato CCNL, per
                 essere, invece, rimessa alla sua libera determinazione la scelta del CCNL, che, pertanto, potrà anche essere
                 diverso da  quello applicato dal precedente contraente, sempreché siano salvaguardati i livelli retributivi dei
                 lavoratori in modo adeguato e congruo (v., ex multis, Consiglio di Stato, V, 12.9.2019 n.6148);”

















































                                                             63
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68