Page 63 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
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Pareri & Sentenze Mediappalti
collettivo nazionale di lavoro, tanto più qualora una o più tipologie di Contratti possano anche solo
astrattamente adattarsi alle prestazioni oggetto del servizio da affidare (Cons. Stato, sez. V, 23 luglio 2018,
n. 4443; id. 5 ottobre 2016, n. 4109); ne consegue che la mancata applicazione di un C.c.n.l. diverso da
quello indicato dalla lex specialis di gara non può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con
l’esclusione per inammissibilità dell’offerta (Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 975; 9 dicembre 2015,
n. 5597); tale assunto vale anche in relazione alla valutazione di anomalia dell’offerta, legata al costo della
manodopera in relazione al C.c.n.l. di riferimento (Cons. Stato, sez. V, 1 marzo 2017, n. 932; id. 12 maggio
2016, n. 1901). Tale libertà imprenditoriale non è però assoluta, ma incontra il limite logico, prima ancora
che giuridico in senso stretto, della necessaria coerenza tra il contratto che in concreto si intende applicare
(e in riferimento al quale si formula l’offerta di gara) e l’oggetto dell’appalto; la scelta del Contratto collettivo
di lavoro applicabile al personale dipendente, che diverge insanabilmente, per coerenza e adeguatezza, da
quanto richiesto dalla stazione appaltante in relazione ai profili professionali ritenuti necessari, è idonea di
per sé a determinare una ipotesi di anomalia, riflettendosi sulla possibilità di formulare adeguate offerte
sotto il profilo economico incoerenti o incompatibili essendo i profili professionali di riferimento (Cons.
Stato, sez. VI, 20 ottobre 2020, n. 6336)» (così Consiglio di Stato, sez. V, 15.03.2021 n. 2198); ... e
l’imposizione di un determinato CCNL non può essere giustificata neppure dall’inserimento negli atti di
gara di una clausola sociale, avendo la giurisprudenza da tempo chiarito che la clausola sociale non può
essere intesa nel senso di imporre all’aggiudicatario subentrante di applicare un determinato CCNL, per
essere, invece, rimessa alla sua libera determinazione la scelta del CCNL, che, pertanto, potrà anche essere
diverso da quello applicato dal precedente contraente, sempreché siano salvaguardati i livelli retributivi dei
lavoratori in modo adeguato e congruo (v., ex multis, Consiglio di Stato, V, 12.9.2019 n.6148);”
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