Page 58 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
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                 Pareri &                     PARERI

                 Sentenze                       E SEN
                                                 TENZE















                 Consiglio di Stato, Sez. V, 25/1/2022, n. 506


                 Avvalimento - In caso di dichiarazioni non veritiere dell’impresa ausiliaria, “l’automatismo espulsivo deve
                 essere disatteso in tutte le ipotesi in cui la falsità non fosse conoscibile dal concorrente, secondo il criterio di
                 responsabilità richiesto agli operatori economici ed il ragionevole grado di diligenza professionale, dovendo,
                 in tal caso, essere garantita la sostituzione dell’ausiliaria”

                 “ ... la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 3 giugno 2021, resa nella causa C-210/20,
                 abbia statuito che “l’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
                 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in combinato disposto con
                 l’articolo 57, paragrafo 4, lettera h), di tale direttiva e alla luce del principio di proporzionalità, deve essere
                 interpretato  nel  senso  che  esso  osta  a  una  normativa  nazionale  in  forza  della  quale  l’amministrazione
                 aggiudicatrice deve automaticamente escludere un offerente da una procedura di aggiudicazione di un
                 appalto  pubblico  qualora  un’impresa  ausiliaria,  sulle  cui  capacità  esso  intende  fare  affidamento,  abbia
                 reso  una  dichiarazione  non  veritiera  [nella  specie:  quanto  all’esistenza  di  condanne  penali  passate  in
                 giudicato], senza poter imporre o quantomeno permettere, in siffatta ipotesi, a tale offerente di sostituire
                 detto soggetto” e che “[…] ancor prima di esigere da un offerente la sostituzione di un soggetto sulle cui
                 capacità intende fare affidamento, a motivo del fatto che quest’ultimo si trova in una delle situazioni di
                 cui all’articolo 57, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2014/24, l’articolo 63 di tale direttiva presuppone che
                 l’amministrazione  aggiudicatrice  dia  a  tale  offerente  e/o  a  tale  soggetto  la  possibilità  di  presentarle  le
                 misure correttive che esso ha eventualmente adottato al fine di rimediare all’irregolarità constatata e, di
                 conseguenza, di dimostrare che esso può essere nuovamente considerato un soggetto affidabile […] e solo
                 in subordine, e se il soggetto al quale è opposta una causa di esclusione di cui all’articolo 57, paragrafi 1 e
                 4, della direttiva 2014/24 non ha adottato alcuna misura correttiva, o se quelle che esso ha adottato sono
                 ritenute insufficienti […] dall’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima può, o, se il suo diritto nazionale
                 la obbliga, deve imporre all’offerente di procedere alla sostituzione di detto soggetto”.
                 Per  tal via,  la Corte  ha  dichiarato  la contrarietà  al diritto eurounitario  del meccanismo  espulsivo, per
                 contrasto con il principio di proporzionalità, enunciato all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24,
                 sulla decisiva considerazione che non necessariamente e non sempre l’operatore economico ausiliato sia a
                 conoscenza delle irregolarità contestate all’ausiliaria. … In applicazione della richiamata decisione, Cons.
                 Stato, sez. III, 2 dicembre 2021, n. 1043 ha, da ultimo, disapplicato l’art. 89 comma 1 d.lgs. n. 50/2016,
                 nella parte riferita alle dichiarazioni mendaci dell’impresa ausiliaria e all’automatico effetto espulsivo che ne
                 deriva, non trovando la disposizione “margini di possibile componimento con i principi prevalenti del diritto
                 comunitario”:  di  tal  che,  in  base  alle  consequenziali  coordinate  ermeneutiche,  l’automatismo  espulsivo
                 deve essere disatteso in tutte le ipotesi in cui la falsità non fosse conoscibile dal concorrente, secondo il
                 criterio di responsabilità richiesto agli operatori economici ed il ragionevole grado di diligenza professionale,
                 dovendo, in tal caso, essere garantita la sostituzione dell’ausiliaria...”

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