Page 61 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
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Pareri & Sentenze Mediappalti
TAR Toscana, Sez. I, 10/01/2022, n. 3
In caso di contratto sottosoglia, l’utilizzo della procedura ordinaria impone l’applicazione di tutte le regole
che le disciplinano ivi comprese quelle relative agli oneri di pubblicazione
“La stazione appaltante sostiene che obblighi di pubblicità in GU, secondo il Decreto MIT del 2/12/2016,
si applicherebbero esclusivamente alle procedure sopra alla soglia di cui all’art. 50 Dlgs 50/2016, mentre
resterebbero ancora da definire le forme di pubblicità obbligatoria per le procedure sottosoglia come quella
del caso di specie.
La tesi non è condivisa da Collegio.
Per i contratti sottosoglia l’art. 36 comma 2 del codice dei contratti pubblici prevede la possibilità di
intraprendere procedure alternative di gara facendo salvo il ricorso a quelle ordinarie obbligatorie per i
contratti sopra soglia su opzione della p.a.
In tale caso (scelta per le procedure ordinarie) si applicano, tuttavia tutte le regole che le disciplinano ivi
comprese quelle relative agli oneri di pubblicazione.
Tali oneri per le procedure aperte sono contemplati dall’art. 73 del medesimo codice e dal decreto del
Ministero dei Trasporti a cui esso rinvia i quali dispongono appunto la pubblicazione in gazzetta ufficiale
senza prevedere alcuna eccezione o deroga per i contratti inferiori alla soglia comunitaria.
Del resto il ricorso alla procedura aperta è suscettibile di neutralizzare l’operatività del principio di rotazione
proprio in quanto modalità che consente per sua natura un confronto concorrenziale ad ampio spettro che
può realizzarsi solo qualora l’avviso di gara sia adeguatamente pubblicizzato.
Diversamente la partecipazione gara viene di fatto ristretta solo ad un numero limitato di imprese finendo
con l’essere la sua solo apparente apertura un possibile mezzo per eludere il principio rotatorio.”
Consiglio di Stato, Sez. III, 07/01/2022, n. 64
I chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso di una gara d’appalto non hanno alcun contenuto
provvedimentale, non potendo costituire, per giurisprudenza consolidata, integrazione o rettifica della lex
specialis di gara
“I chiarimenti della stazione appaltante, infatti, sono ammissibili solo se contribuiscono, con un’operazione
di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, proprio
mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione della lex specialis, un significato
ed una portata diversa o maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso
principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all’art. 97 Cost. (cfr. Cons. Stato, IV,
15 dicembre 2020, n. 8031, che richiama anch’essa a corredo una vasta giurisprudenza).”
TAR Calabria, Sez. II, 23/12/2021, n. 2347
Nei contratti sottosoglia non trova applicazione l’obbligo di motivazione della scelta del criterio del prezzo
più basso
“ … sia l’art. 36, comma 9 bis, d.lgs. 50/2016 (relativo ai contratti sotto soglia) sia l’art. 1 d.l. 76/2020
(relativo alle procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale da
Covid-19 in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia) prevedono un regime speciale che
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