Page 68 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
P. 68

Mediappalti                                                                             In Pillole






                 atti e dei documenti richiesti in ostensione ai fini   In quest’ultima direzione “è essenziale dimostrare
                 della difesa in giudizio. Difatti, il criterio normativo   non  già  un  generico  interesse  alla  tutela  dei
                 del bilanciamento  dei contrapposti  interessi,  di   propri  interessi  giuridicamente  rilevanti”  quanto,
                 cui  all’art.  53,  comma  6,  d.  lgs.  n.  50  del  2016   piuttosto, la “stretta indispensabilità” della ridetta
                 (nella  specie,  da  un  lato,  l’interesse  difensivo   documentazione per apprestare determinate difese
                 dell’accedente e, dall’altro, il rispetto delle esigenze   all’interno di in uno specifico giudizio.
                 di tutela dei segreti tecnici e commerciali contenuti   La valutazione di “stretta indispensabilità”, in altre
                 nell’offerta tecnica) richiede, da parte dell’istante,   parole, costituisce il criterio che regola il rapporto
                 la prova dell’indispensabilità dei documenti ai quali   tra  accesso  difensivo  e  tutela  della  segretezza
                 è chiesto l’accesso, affinché possa difendersi in un   industriale e commerciale.
                 determinato giudizio; il che equivale ad affermare   Una  simile  valutazione  va  effettuata  in  concreto
                 come  l’interesse  difensivo  all’accesso  agli  atti  di   e   verte,   in   particolare,   “sull’accertamento
                 gara debba essere verificato in concreto sulla base   dell’eventuale nesso di strumentalità esistente tra
                 di una puntuale prospettazione nella specie affatto   la documentazione oggetto dell’istanza di accesso
                 dedotta  (cfr.,  ex  multis,  Cons.  St.,  sez.  V,  21   e le censure formulate”.
                 agosto 2020, n. 5167; id. 1° luglio 2020 n. 4220).”
                 Interessante  anche  la posizione del Consiglio  di   Come poi affermato da Cons Stato, Ad. plen. n. 4
                 Stato, sez. V, 20.01.2022 n. 369, il quale sostiene   del 18 marzo 2021, in materia di accesso difensivo
                 l’utilità  di  confermare  “il costante  orientamento   ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del
                 giurisprudenziale  (ex  multis,  Cons.  Stato,  V,  26   1990, deve però escludersi che sia sufficiente fare
                 ottobre 2020, n. 6463; V, 21 agosto 2020, n. 5167;   generico riferimento, nell’istanza di accesso, a non
                 V, 1° luglio 2020, n. 4220; V, 28 febbraio 2020, n.   meglio precisate esigenze probatorie e difensive,
                 1451; V, 7 gennaio 2020, n. 64) secondo cui la ratio   siano  esse  riferite  a  un  processo  già  pendente
                 della  norma  consiste  nell’escludere  dall’accesso   oppure  ancora  instaurando,  laddove  l’ostensione
                 quella  parte  dell’offerta  strettamente  afferente   del documento richiesto dovrà comunque passare
                 al know how del singolo concorrente, vale a dire   attraverso un rigoroso e motivato vaglio sul nesso
                 l’insieme del “saper fare” costituito, in particolare,   di strumentalità necessaria tra la documentazione
                 dalle competenze e dalle esperienze maturate nel   richiesta e la situazione finale che l’istante intende
                 tempo che consentono, al concorrente medesimo,   curare o tutelare.
                 di  essere  altamente  competitivo  nel  mercato  di
                 riferimento.                                   Trova  quindi  conferma  la  tesi  di  maggior  rigore
                                                                secondo  cui  deve  esservi  un  giudizio  di  stretto
                 Quel che occorre evitare, in altre parole, è un “uso   collegamento (o nesso di strumentalità necessaria)
                 emulativo” del diritto di accesso finalizzato, ossia,   tra  documentazione  richiesta  e  situazione  finale
                 unicamente  a  “giovarsi  di  specifiche  conoscenze   controversa.:  la  parte  interessata,  in  tale  ottica,
                 industriali  o commerciali acquisite e detenute  da   dovrebbe  allora  onerarsi  di  dimostrare  in  modo
                 altri”.  Ciò  anche  in  considerazione  del  fatto  che   intelligibile  il collegamento  necessario  fra  la
                 la  partecipazione  ai  pubblici  appalti  non  deve   documentazione  richiesta  e  le  proprie  difese.  E
                 tramutarsi in una ingiusta forma di penalizzazione   tanto, come evidenziato in diverse occasioni dalla
                 per  il  soggetto  che,  risolvendosi  in  tal  senso,   giurisprudenza  amministrativa  (cfr.  Cons.  Stato,
                 correrebbe  altrimenti il rischio di assistere  alla   IV, 14 maggio 2014, n. 2472), attraverso una sia
                 indiscriminata  divulgazione  di  propri  segreti  di   pur minima indicazione delle “deduzioni difensive
                 carattere industriale e commerciale.           potenzialmente esplicabili”.
                 Condizione  di  operatività  di  siffatta  esclusione
                 dall’accesso  agli  atti  è  data  dalla  “motivata   In questo quadro l’onere della prova del suddetto
                 e  comprovata  dichiarazione”  da  parte  del   nesso  di  strumentalità  incombe  –  secondo  il
                 concorrente  interessato  a  far  valere  il  suddetto   consueto criterio di riparto – su colui che agisce,
                 segreto tecnico o commerciale; la stessa peraltro   ossia  sul  ricorrente  (in  sede  procedimentale,  il
                 non  opera  laddove  altro  concorrente  “dimostri   richiedente l’accesso agli atti);
                 che  l’ostensione  documentale  è  finalizzata  alla
                 difesa in giudizio dei propri interessi” (c.d. accesso   In assenza di tale dimostrazione circa la “stretta
                 difensivo).                                    indispensabilità”  della  richiesta  documentazione,
                                                                la  domanda  di  accesso  finisce  per  tradursi  nel

                                                             68
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72