Page 60 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
P. 60
Mediappalti Pareri & Sentenze
appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti (in mancanza di fissazione di detto termine lo
stesso è individuato ope legis in trenta giorni) (art. 33, comma 1). L’”aggiudicazione”, invece, costituisce
il provvedimento conclusivo della procedura di gara in forza del quale viene attribuito il bene della vita.
La “proposta di aggiudicazione” rappresenta un atto endoprocedimentale e, come tale, non è soggetto
ad autonoma impugnazione (in tali termini, T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 5.6.2020, n. 212; T.A.R. Abruzzo,
L’Aquila, 23.6.2020, n. 240). L’art. 204 del nuovo Codice degli appalti difatti sancisce espressamente
l’inammissibilità della impugnazione della “proposta di aggiudicazione” in quanto atto privo di lesività
essendo destinato ad essere superato dall’”aggiudicazione”.
Parimenti non impugnabile è “l’approvazione della proposta di aggiudicazione” che si sostanzia in quell’attività
di “verifica della proposta di aggiudicazione” prevista dall’art. 32, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, ovvero
nell’attività di controllo sulla proposta di aggiudicazione rientrante nel più generale controllo degli atti della
procedura attuato dalla stazione appaltante (che autonomamente individua l’organo compente, ovvero, in
mancanza, il R.u.p.), disciplinata dall’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (in tali termini, cfr. Consiglio
di Stato, Sez. V, sentenza 27 aprile 2020 n. 2655).
Solo all’esito della suddetta attività di verifica sulla “proposta di aggiudicazione”, la stazione appaltante
provvede all’”aggiudicazione” che costituisce un’autonoma e distinta manifestazione di volontà della
stazione appaltante.
Il provvedimento di “aggiudicazione”, che deve essere necessariamente espresso, segue, quindi,
“l’approvazione della proposta di aggiudicazione”, che può intendersi perfezionata anche qualora la stazione
appaltante non si sia pronunciata nei termini di legge, come prevede testualmente l’art. 33, comma 1,
ultima parte del D.Lgs. n. 50/2016.
In definitiva, dopo “l’approvazione della proposta di aggiudicazione”, atto privo di carattere lesivo, che sia
espressa o tacita, deve comunque necessariamente intervenire “l’aggiudicazione”.
Come di recente è stato puntualmente rimarcato in giurisprudenza, dal combinato disposto degli artt. 32,
comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 emerge con meridiana evidenza la distinzione formale,
oltre che logica, dell’approvazione della proposta di aggiudicazione e del provvedimento definitivo di
aggiudicazione: solo quest’ultimo concretizza e rende attuale l’interesse all’impugnazione (T.A.R. Campania
- Napoli, Sez. I - sentenza 2 aprile 2021 n. 2247).”
Consiglio di Stato, Sez. III, 10/01/2022, n. 164
Le misure c.d. di self cleaning hanno effetto pro futuro, ossia per la partecipazione a gare successive
all’adozione delle misure stesse
“Quanto all’efficacia delle misure di cd self cleaning ex post adottate, il TAR ha ritenuto – disattendendo
l’ulteriore profilo di censura di -OMISSIS- - “le misure rimediali di carattere organizzativo adottate da
-OMISSIS- -consistenti nella rimozione, dopo l’apprensione della notizia di indagini penali, dei -OMISSIS-
della società -OMISSIS- e nell’adozione di iniziative propedeutiche all’adeguamento del modello di cui al
d.lgs. n. 231 del 2001- idonee già allo stato a consentire la formulazione di offerte in pubblici incanti”.
Al riguardo è sufficiente invece far richiamo alla recente giurisprudenza del Consiglio di stato (-OMISSIS-),
che ha avuto modo di chiarire, in analoga vicenda, …che risponde a logica, prima che alla normativa
vigente, che le misure c.d. di self cleaning abbiano effetto pro futuro, ossia per la partecipazione a gare
successive all’adozione delle misure stesse, essendo inimmaginabile un loro effetto retroattivo. Solo dopo
l’adozione delle stesse la stazione appaltante può, infatti, essere ritenuta al riparo dalla ripetizione di
pratiche scorrette ad opera degli stessi organi sociali, posto anche che l’atto sanzionatorio remunera una
condotta ormai perfezionata in ogni elemento (in termini, Cons. Stato, -OMISSIS-).”
60