Page 60 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
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Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze






                 appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti (in mancanza di fissazione di detto termine lo
                 stesso è individuato ope legis in trenta giorni) (art. 33, comma 1). L’”aggiudicazione”, invece, costituisce
                 il provvedimento conclusivo della procedura di gara in forza del quale viene attribuito il bene della vita.
                 La “proposta di aggiudicazione” rappresenta un atto endoprocedimentale e, come tale, non è soggetto
                 ad autonoma impugnazione (in tali termini, T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 5.6.2020, n. 212; T.A.R. Abruzzo,
                 L’Aquila,  23.6.2020,  n.  240).  L’art.  204  del  nuovo  Codice  degli  appalti  difatti  sancisce  espressamente
                 l’inammissibilità  della  impugnazione  della  “proposta  di  aggiudicazione”  in  quanto  atto  privo  di  lesività
                 essendo destinato ad essere superato dall’”aggiudicazione”.
                 Parimenti non impugnabile è “l’approvazione della proposta di aggiudicazione” che si sostanzia in quell’attività
                 di “verifica della proposta di aggiudicazione” prevista dall’art. 32, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, ovvero
                 nell’attività di controllo sulla proposta di aggiudicazione rientrante nel più generale controllo degli atti della
                 procedura attuato dalla stazione appaltante (che autonomamente individua l’organo compente, ovvero, in
                 mancanza, il R.u.p.), disciplinata dall’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (in tali termini, cfr. Consiglio
                 di Stato, Sez. V, sentenza 27 aprile 2020 n. 2655).
                 Solo all’esito della suddetta attività di verifica sulla “proposta di aggiudicazione”, la stazione appaltante
                 provvede  all’”aggiudicazione”  che  costituisce  un’autonoma  e  distinta  manifestazione  di  volontà  della
                 stazione appaltante.
                 Il  provvedimento  di  “aggiudicazione”,  che  deve  essere  necessariamente  espresso,  segue,  quindi,
                 “l’approvazione della proposta di aggiudicazione”, che può intendersi perfezionata anche qualora la stazione
                 appaltante non si sia pronunciata nei termini di legge, come prevede testualmente l’art. 33, comma 1,
                 ultima parte del D.Lgs. n. 50/2016.
                 In definitiva, dopo “l’approvazione della proposta di aggiudicazione”, atto privo di carattere lesivo, che sia
                 espressa o tacita, deve comunque necessariamente intervenire “l’aggiudicazione”.
                 Come di recente è stato puntualmente rimarcato in giurisprudenza, dal combinato disposto degli artt. 32,
                 comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 emerge con meridiana evidenza la distinzione formale,
                 oltre  che  logica,  dell’approvazione  della  proposta  di  aggiudicazione  e  del  provvedimento  definitivo  di
                 aggiudicazione: solo quest’ultimo concretizza e rende attuale l’interesse all’impugnazione (T.A.R. Campania
                 - Napoli, Sez. I - sentenza 2 aprile 2021 n. 2247).”





                 Consiglio di Stato, Sez. III, 10/01/2022, n. 164

                 Le  misure  c.d.  di  self  cleaning  hanno  effetto  pro  futuro,  ossia  per  la  partecipazione  a  gare  successive
                 all’adozione delle misure stesse

                 “Quanto all’efficacia delle misure di cd self cleaning ex post adottate, il TAR ha ritenuto – disattendendo
                 l’ulteriore  profilo  di  censura  di  -OMISSIS-  -  “le  misure  rimediali  di  carattere  organizzativo  adottate  da
                 -OMISSIS- -consistenti nella rimozione, dopo l’apprensione della notizia di indagini penali, dei -OMISSIS-
                 della società -OMISSIS- e nell’adozione di iniziative propedeutiche all’adeguamento del modello di cui al
                 d.lgs. n. 231 del 2001- idonee già allo stato a consentire la formulazione di offerte in pubblici incanti”.
                 Al riguardo è sufficiente invece far richiamo alla recente giurisprudenza del Consiglio di stato (-OMISSIS-),
                 che  ha  avuto  modo  di chiarire,  in analoga  vicenda,  …che  risponde  a  logica,  prima  che  alla  normativa
                 vigente, che le misure c.d. di self cleaning abbiano effetto pro futuro, ossia per la partecipazione a gare
                 successive all’adozione delle misure stesse, essendo inimmaginabile un loro effetto retroattivo. Solo dopo
                 l’adozione  delle  stesse  la  stazione  appaltante  può,  infatti,  essere  ritenuta  al  riparo  dalla  ripetizione  di
                 pratiche scorrette ad opera degli stessi organi sociali, posto anche che l’atto sanzionatorio remunera una
                 condotta ormai perfezionata in ogni elemento (in termini, Cons. Stato, -OMISSIS-).”



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