Page 56 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
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Mediappalti Il Punto
A tali fini, ha quindi osservato come una (come concretamente declinati anche dall’art. 1
interpretazione che escluda la sopravvenienza della l. n. 241/1990 e dall’art. 4 del codice dei
della perdita dei requisiti ex art. 80 in fase di contrati pubblici).
gara, per un verso introdurrebbe una disparità di
trattamento tra varie ipotesi di sopravvenienze
non ragionevolmente supportata; per altro verso, 4. Conclusioni
perverrebbe ad un risultato irragionevole nella
comparazione in concreto tra le diverse ipotesi, Il problema interpretativo dei commi 17, 18 e
poiché sarebbe consentita la modificazione del 19-ter dell’art. 48 del Codice dei contratti è stato
raggruppamento in casi che ben possono essere ingenerato da una evidente antinomia normativa
considerate più gravi – secondo criteri di disvalore frutto di una tecnica legislativa non particolarmente
ancorati a valori costituzionali che l’ordinamento sorvegliata.
deve tutelare, come certamente quella inerente a
casi previsti dalla normativa antimafia - rispetto a In attuazione del “principio di coerenza”
quelli relative alla perdita di requisiti di cui all’art. dell’ordinamento giuridico, che impone il
80. superamento delle antinomie, rimettendo
all’interprete, chiamato ad individuare ed applicare
Inoltre, si verificherebbe un caso di concreta la regola di diritto al caso concreto, di verificare
incapacità a contrattare con la pubblica le possibilità offerte dall’interpretazione, senza
amministrazione da parte di imprese in sé necessariamente (e prima di) evocare l’intervento
“incolpevoli”, riguardando il fatto impeditivo del giudice delle leggi, il Supremo consesso ha
sopravvenuto una sola di esse, così finendo per condivisibilmente interpretato le norme nel senso
costituire una fattispecie di “responsabilità di ritenere che il divieto di modifica per la perdita dei
oggettiva”, ovvero una inedita, discutibile (e requisiti di partecipazione ex art. 80 in sede di gara
sicuramente non voluta) speciale fattispecie di non trova alcuna valida spiegazione, non potendo
culpa in eligendo. la stessa ravvisarsi nella necessità di evitare che la
stazione appaltante si trovi ad aggiudicare la gara
Nel caso in esame, quindi, l’antinomia trova e a stipulare il contratto con un soggetto del quale
soluzione inquadrando il caso concreto e le norme non abbia potuto verificare i requisiti, generali
antinomiche ad esso applicabili nel più generale o speciali di partecipazione in quanto, una volta
contesto dei principi costituzionali ed eurounitari, escluso dall’Adunanza plenaria nella sentenza n.
fornendo una interpretazione che renda applicabile 10 del 2021 la c.d. sostituzione per addizione, tale
una sola di esse in quanto coerente con detti evenienza non potrà giammai verificarsi quale che
principi, e che consente una regolazione del caso sia la vicenda sopravvenuta per la quale sia venuto
concreto con essi compatibile. meno uno dei componenti del raggruppamento,
né la tutela della par condicio dei partecipanti alla
Di conseguenza, se uno dei principi fondamentali procedura di gara, che è violata solo se all’uno è
in tema di disciplina dei contratti con la pubblica consentito quel che all’altro è negato.
amministrazione - tale da giustificare la previsione
stessa del RTI - è quello di consentire la più ampia Del resto se il vietare la modifica soggettiva al
partecipazione delle imprese, in condizione di parità, raggruppamento del quale uno dei componenti sia
ai procedimenti di scelta del contraente (e dunque incorso in perdita dei requisiti di partecipazione
favorirne la potenzialità di accedere al contratto, in fase di gara, ma che sia comunque capace di
al contempo tutelando l’interesse pubblico ad una eseguire il contratto in affidamento, non apporta
maggiore ampiezza di scelta conseguente alla alcun vantaggio alla stazione appaltante,
pluralità di offerte), una interpretazione restrittiva per la quale, rispettata quest’ultima condizione,
della sopravvenuta perdita dei requisiti ex art. 80, quale che sia il numero dei componenti il
a maggior ragione perché non sorretta da alcuna raggruppamento, resta comprovata l’affidabilità
giustificazione non solo ragionevole, ma nemmeno dell’operatore, innegabile è, invece, il vantaggio
percepibile, finisce per porsi in contrasto sia con per le imprese raggruppate di poter evitare
il principio di eguaglianza, sia con il principio di di subire ingiustamente gli effetti negativi di
libertà economica e di par condicio delle imprese altrui condotte che non hanno in alcun modo
nei confronti delle pubbliche amministrazioni potuto evitare.
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