Page 56 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
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                 A  tali  fini,  ha  quindi  osservato  come  una   (come  concretamente  declinati anche  dall’art.  1
                 interpretazione  che  escluda  la sopravvenienza   della  l.  n.  241/1990  e  dall’art.  4  del  codice  dei
                 della  perdita  dei  requisiti  ex  art.  80  in  fase  di   contrati pubblici).
                 gara, per un verso introdurrebbe una disparità di
                 trattamento  tra  varie  ipotesi  di  sopravvenienze
                 non ragionevolmente supportata; per altro verso,   4. Conclusioni
                 perverrebbe  ad un  risultato irragionevole nella
                 comparazione in concreto  tra  le diverse  ipotesi,   Il  problema  interpretativo  dei  commi  17,  18  e
                 poiché  sarebbe  consentita  la  modificazione  del   19-ter dell’art. 48 del Codice dei contratti è stato
                 raggruppamento  in  casi  che  ben  possono  essere   ingenerato  da  una  evidente  antinomia  normativa
                 considerate più gravi – secondo criteri di disvalore   frutto di una tecnica legislativa non particolarmente
                 ancorati  a  valori costituzionali  che  l’ordinamento   sorvegliata.
                 deve tutelare, come certamente quella inerente a
                 casi previsti dalla normativa antimafia - rispetto a   In   attuazione   del   “principio   di   coerenza”
                 quelli relative alla perdita di requisiti di cui all’art.   dell’ordinamento  giuridico,  che  impone  il
                 80.                                            superamento    delle  antinomie,  rimettendo
                                                                all’interprete, chiamato ad individuare ed applicare
                 Inoltre, si verificherebbe un caso di concreta   la  regola  di  diritto  al  caso  concreto,  di  verificare
                 incapacità  a  contrattare  con  la  pubblica   le  possibilità  offerte  dall’interpretazione,  senza
                 amministrazione  da  parte  di imprese  in  sé   necessariamente (e prima di) evocare l’intervento
                 “incolpevoli”,  riguardando  il  fatto  impeditivo   del giudice delle leggi, il  Supremo  consesso  ha
                 sopravvenuto  una  sola  di  esse,  così  finendo  per   condivisibilmente interpretato le norme nel senso
                 costituire  una  fattispecie  di  “responsabilità   di ritenere che il divieto di modifica per la perdita dei
                 oggettiva”,  ovvero  una  inedita,  discutibile  (e   requisiti di partecipazione ex art. 80 in sede di gara
                 sicuramente  non  voluta)  speciale  fattispecie  di   non trova alcuna valida spiegazione, non potendo
                 culpa in eligendo.                             la stessa ravvisarsi nella necessità di evitare che la
                                                                stazione appaltante si trovi ad aggiudicare la gara
                 Nel  caso  in  esame,  quindi,  l’antinomia  trova   e a stipulare il contratto con un soggetto del quale
                 soluzione inquadrando il caso concreto e le norme   non  abbia  potuto  verificare  i  requisiti,  generali
                 antinomiche  ad  esso  applicabili nel  più  generale   o  speciali  di  partecipazione  in  quanto,  una  volta
                 contesto dei principi costituzionali ed eurounitari,   escluso  dall’Adunanza  plenaria  nella  sentenza  n.
                 fornendo una interpretazione che renda applicabile   10 del 2021 la c.d. sostituzione per addizione, tale
                 una  sola  di  esse  in  quanto  coerente  con  detti   evenienza non potrà giammai verificarsi quale che
                 principi, e che consente una regolazione del caso   sia la vicenda sopravvenuta per la quale sia venuto
                 concreto con essi compatibile.                 meno  uno  dei componenti  del raggruppamento,
                                                                né la tutela della par condicio dei partecipanti alla
                 Di conseguenza, se uno dei principi fondamentali   procedura di gara, che è violata solo se all’uno è
                 in tema di disciplina dei contratti con la pubblica   consentito quel che all’altro è negato.
                 amministrazione - tale da giustificare la previsione
                 stessa del RTI - è quello di consentire la più ampia   Del  resto  se  il  vietare  la  modifica  soggettiva  al
                 partecipazione delle imprese, in condizione di parità,   raggruppamento del quale uno dei componenti sia
                 ai procedimenti di scelta del contraente (e dunque   incorso  in  perdita  dei  requisiti  di  partecipazione
                 favorirne  la  potenzialità  di  accedere  al  contratto,   in  fase  di  gara,  ma  che  sia  comunque  capace  di
                 al contempo tutelando l’interesse pubblico ad una   eseguire il contratto in affidamento, non apporta
                 maggiore  ampiezza di scelta conseguente  alla   alcun  vantaggio  alla  stazione  appaltante,
                 pluralità di offerte), una interpretazione restrittiva   per  la  quale,  rispettata  quest’ultima  condizione,
                 della sopravvenuta perdita dei requisiti ex art. 80,   quale  che  sia  il  numero  dei  componenti  il
                 a maggior ragione perché non sorretta da alcuna   raggruppamento,  resta  comprovata  l’affidabilità
                 giustificazione non solo ragionevole, ma nemmeno   dell’operatore, innegabile è, invece, il vantaggio
                 percepibile,  finisce  per  porsi  in  contrasto  sia  con   per  le  imprese  raggruppate  di  poter  evitare
                 il principio di eguaglianza,  sia  con  il principio di   di subire ingiustamente gli effetti negativi di
                 libertà economica e di par condicio delle imprese   altrui condotte che non hanno in alcun modo
                 nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni   potuto evitare.

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