Page 55 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
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Il Punto Mediappalti
• è chiaro che la modifica sostituiva c.d. per mandatario) e dal comma 18 (con riferimento
addizione costituisce ex se una deroga non ad uno dei mandanti) attengono a vicende
consentita al principio della concorrenza soggettive, puntualmente indicate, del
perché ammette ad eseguire la prestazione mandatario o di un mandante, conseguenti
un soggetto che non ha preso parte alla gara ad eventi sopravvenuti rispetto al momento di
secondo regole di correttezza e trasparenza, in presentazione dell’offerta; nell’ipotesi, invece,
violazione di quanto prevede attualmente l’art. di cui al comma 19 attiene ad una modificazione
106, comma 1, lett. d), n. 2, del d. lgs. n. 50 della composizione del raggruppamento
del 2016, più in generale, per la sostituzione derivante da una autonoma manifestazione
dell’iniziale aggiudicatario”; di volontà di recedere dal raggruppamento
• una ulteriore eccezione al principio generale stesso, da parte di una o più delle imprese
di immodificabilità della composizione del raggruppate, senza che si sia verificato
raggruppamento, benché non richiamata dal nessuno dei casi contemplati dai commi 17 e
comma 9 dell’art. 48, è introdotta dal comma 18, ma solo come espressione di un diverso e
19, che prevede il recesso di una o più imprese contrario volere rispetto a quello di partecipare,
raggruppate, anche qualora il raggruppamento in precedenza manifestato. Ed il recesso in
si riduca ad un unico tanto è ammesso, non tanto
soggetto, esclusivamente in base ad una più generale
per esigenze organizzative La possibilità che la valutazione dei motivi che lo
del raggruppamento e stazione appaltante determinano, ma in quanto
sempre che le imprese le imprese rimanenti
rimanenti abbiano i requisiti non ammetta il recesso “abbiano i requisiti di
di qualificazione adeguati ai di cui al comma 19 di qualificazione adeguati ai
lavori o servizi o forniture una o più delle imprese lavori o servizi o forniture
ancora da eseguire, non raggruppate non ancora da eseguire” e
essendo in ogni caso esplica alcun effetto sempre che la modifica
la modifica soggettiva sulle diverse ipotesi di soggettiva derivante dal
ammessa se finalizzata ad eccezione, relative alle recesso non sia “finalizzata
eludere la mancanza di un vicende soggettive del ad eludere un requisito
requisito di partecipazione mandatario o di uno dei di partecipazione alla
alla gara; gara”. Si tratta, dunque, nel
• da un lato il comma 9 mandanti, disciplinate caso disciplinato dal comma
dell’art. 48 introduce dai citati commi 17 e 18 19, di eccezione al principio
un principio generale dell’art. 48 del Codice. generale di immodificabilità
di “immodificabilità” della composizione del
della composizione del raggruppamento del tutto
raggruppamento; dall’altro lato, i commi diversa da quelle di cui ai commi 17 e 18,
17, 18 e 19, quali norme di eccezione alla di modo che la possibilità che la stazione
norma generale, introducono una pluralità appaltante non ammetta il recesso di una o
di esclusioni a tale principio, tali per la verità più delle imprese raggruppate non esplica
(stante il loro numero) da renderne sempre alcun effetto sulle diverse ipotesi di eccezione,
meno concreta l’applicazione; relative alle vicende soggettive del mandatario
• l’ampiezza dell’ambito applicativo delle o di uno dei mandanti, disciplinate dai citati
eccezioni si dimostra, a maggior ragione, alla commi 17 e 18 dell’art. 48.
luce di quanto previsto dal comma 19-ter
dell’art. 48, in base al quale “le previsioni di L’Adunanza Plenaria ha quindi ritenuto di superare
cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione l’antinomia riscontrata nelle citate disposizioni
anche laddove le modifiche soggettive ivi attraverso il ricorso ad altre considerazioni,
contemplate si verifichino in fase di gara”; riconducibili ai principi di interpretazione secondo
• le norme di eccezione di cui ai commi 17 e 18 ragionevolezza ovvero secondo Costituzione (o
disciplinano fattispecie diverse da quella di costituzionalmente orientata), cui peraltro lo
cui al comma 19. Ed infatti mentre le ipotesi stesso criterio di ragionevolezza (riferibile all’art.
disciplinate dal comma 17 (con riferimento al 3 Cost.) si riporta.
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