Page 55 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 •  è  chiaro  che  la  modifica  sostituiva  c.d.  per   mandatario) e dal comma 18 (con riferimento
                    addizione costituisce  ex  se una  deroga  non   ad  uno  dei  mandanti)  attengono  a  vicende
                    consentita  al principio  della concorrenza    soggettive,  puntualmente   indicate,  del
                    perché  ammette  ad  eseguire  la  prestazione   mandatario  o di un  mandante,  conseguenti
                    un soggetto che non ha preso parte alla gara   ad eventi sopravvenuti rispetto al momento di
                    secondo regole di correttezza e trasparenza, in   presentazione  dell’offerta;  nell’ipotesi,  invece,
                    violazione di quanto prevede attualmente l’art.   di cui al comma 19 attiene ad una modificazione
                    106, comma 1, lett. d), n. 2, del d. lgs. n. 50   della  composizione  del  raggruppamento
                    del  2016,  più  in  generale,  per  la  sostituzione   derivante  da  una  autonoma  manifestazione
                    dell’iniziale aggiudicatario”;                 di volontà  di recedere  dal  raggruppamento
                 •  una  ulteriore  eccezione  al  principio generale   stesso, da parte di una  o più delle imprese
                    di  immodificabilità  della  composizione  del   raggruppate,  senza  che  si  sia  verificato
                    raggruppamento,  benché  non richiamata  dal   nessuno  dei  casi  contemplati  dai  commi  17  e
                    comma 9 dell’art. 48, è introdotta dal comma   18, ma solo come espressione di un diverso e
                    19, che prevede il recesso di una o più imprese   contrario volere rispetto a quello di partecipare,
                    raggruppate, anche qualora il raggruppamento   in  precedenza  manifestato.  Ed  il  recesso  in
                    si riduca  ad  un  unico                                     tanto è ammesso, non tanto
                    soggetto,  esclusivamente                                    in base  ad  una  più generale
                    per  esigenze organizzative    La possibilità che la         valutazione  dei  motivi che  lo
                    del  raggruppamento   e        stazione appaltante           determinano,  ma  in quanto
                    sempre  che  le imprese                                      le    imprese    rimanenti
                    rimanenti abbiano i requisiti   non ammetta il recesso       “abbiano   i   requisiti   di
                    di qualificazione adeguati ai   di cui al comma 19 di        qualificazione  adeguati  ai
                    lavori  o  servizi  o  forniture   una o più delle imprese   lavori  o  servizi  o  forniture
                    ancora  da  eseguire,  non       raggruppate non             ancora   da   eseguire”   e
                    essendo  in  ogni  caso        esplica alcun effetto         sempre  che  la  modifica
                    la   modifica   soggettiva   sulle diverse ipotesi di        soggettiva  derivante  dal
                    ammessa  se  finalizzata  ad   eccezione, relative alle      recesso non sia “finalizzata
                    eludere la mancanza di un    vicende soggettive del          ad  eludere  un  requisito
                    requisito  di  partecipazione   mandatario o di uno dei      di    partecipazione   alla
                    alla gara;                                                   gara”.  Si  tratta,  dunque,  nel
                 •  da  un  lato  il comma 9     mandanti, disciplinate          caso  disciplinato dal comma
                    dell’art. 48 introduce       dai citati commi 17 e 18        19,  di eccezione  al  principio
                    un principio  generale        dell’art. 48 del Codice.       generale  di  immodificabilità
                    di    “immodificabilità”                                     della   composizione    del
                    della  composizione  del                                     raggruppamento   del  tutto
                    raggruppamento; dall’altro  lato,  i  commi    diversa  da  quelle  di  cui  ai  commi  17  e  18,
                    17, 18 e 19, quali norme di eccezione alla     di modo  che  la possibilità  che  la stazione
                    norma generale,  introducono  una  pluralità   appaltante  non  ammetta  il recesso  di  una  o
                    di esclusioni a tale principio, tali per la verità   più  delle  imprese  raggruppate  non  esplica
                    (stante  il  loro  numero)  da  renderne  sempre   alcun effetto sulle diverse ipotesi di eccezione,
                    meno concreta l’applicazione;                  relative alle vicende soggettive del mandatario
                 •  l’ampiezza  dell’ambito  applicativo  delle    o  di uno  dei mandanti,  disciplinate  dai  citati
                    eccezioni si dimostra, a maggior ragione, alla   commi 17 e 18 dell’art. 48.
                    luce  di  quanto  previsto  dal  comma  19-ter
                    dell’art.  48,  in  base  al  quale  “le  previsioni  di   L’Adunanza Plenaria ha quindi ritenuto di superare
                    cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione   l’antinomia  riscontrata  nelle  citate  disposizioni
                    anche  laddove  le  modifiche  soggettive  ivi   attraverso  il ricorso  ad  altre  considerazioni,
                    contemplate si verifichino in fase di gara”;  riconducibili ai principi di interpretazione secondo
                 •  le norme di eccezione di cui ai commi 17 e 18   ragionevolezza ovvero  secondo  Costituzione (o
                    disciplinano  fattispecie  diverse  da  quella  di   costituzionalmente  orientata),  cui  peraltro  lo
                    cui  al  comma  19.  Ed  infatti  mentre  le  ipotesi   stesso  criterio  di  ragionevolezza  (riferibile  all’art.
                    disciplinate dal comma 17 (con riferimento al   3 Cost.) si riporta.

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