Page 54 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
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Mediappalti Il Punto
3. Il ragionamento dell’Adunanza Plenaria quella risultante dall’impegno in sede di offerta”,
fatto salvo quanto disposto ai successivi commi
Il “punto di diritto” rimesso all’esame dell’Adunanza 17 e 18, che costituisce ipotesi di “eccezione” al
Plenaria ha comportato per la stessa: predetto principio generale;
i) sia di fornire, in funzione nomofilattica, • l’Adunanza Plenaria, con sentenza 27 maggio
l’interpretazione dei 2021 n. 10, ha affermato i
commi 17, 18 e 19-ter seguenti principi di diritto: “a)
dell’art. 48, se, cioè, La modifica soggettiva l’art. 48, commi 17, 18 e 19-
come si è detto, la del RTI, in caso di ter, del d. lgs. n. 50 del 2016,
modificazione in riduzione perdita dei requisiti di nella formulazione attuale,
del raggruppamento ivi partecipazione di cui consente la sostituzione
contemplata sia possibile all’art. 80 del Codice da meramente interna del
anche in fase di gara; parte del mandatario o mandatario o del mandante
ii) sia di chiarire se il di una delle mandanti, è di un raggruppamento
diniego di autorizzazione temporaneo di imprese
al recesso di cui al consentita non solo in con un altro soggetto del
comma 19 influisca sede di esecuzione, ma raggruppamento stesso in
(anche eventualmente anche in fase di gara possesso dei requisiti, nella fase
in senso impeditivo) di gara, e solo nelle ipotesi di
sulla applicabilità della fallimento, liquidazione coatta
modificazione prevista dai commi 17 e 18. amministrativa, amministrazione straordinaria,
concordato preventivo o di liquidazione o,
L’Adunanza Plenaria, come si è anticipato, qualora si tratti di imprenditore individuale,
ha, quindi anzitutto affermato che la modifica di morte, interdizione, inabilitazione o anche
soggettiva del RTI, in caso di perdita dei requisiti liquidazione giudiziale o, più in generale,
di partecipazione di cui all’art. 80 del Codice da per esigenze riorganizzative dello stesso
parte del mandatario o di una delle mandanti, raggruppamento temporaneo di imprese,
è consentita non solo in sede di esecuzione, ma a meno che – per questa ultima ipotesi e in
anche in fase di gara, in tal senso interpretando coerenza con quanto prevede, parallelamente,
l’art. 48, commi 17, 18 e 19-ter del medesimo il comma 19 per il recesso di una o più imprese
Codice. Con la conseguenza che, laddove si raggruppate – queste esigenze non siano
verifichi la predetta ipotesi di perdita dei requisiti, finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito
la stazione appaltante, in ossequio al principio di partecipazione alla gara; b) l’evento che
di partecipazione procedimentale, è tenuta ad conduce alla sostituzione meramente interna,
interpellare il raggruppamento e, laddove questo ammessa nei limiti anzidetti, deve essere
intenda effettuare una riorganizzazione del proprio portato dal raggruppamento a conoscenza
assetto, onde poter riprendere la partecipazione della stazione appaltante, laddove questa
alla gara, provveda ad assegnare un congruo non ne abbia già avuto o acquisito notizia,
termine per la predetta riorganizzazione. per consentirle, secondo un principio di c.d.
sostituibilità procedimentalizzata a tutela della
Il Supremo Consesso ha poi chiarito che il diniego trasparenza e della concorrenza, di assegnare
di autorizzazione al recesso di cui al comma 19 non al raggruppamento un congruo termine per la
impedisce la riduzione della compagine associativa riorganizzazione del proprio assetto interno
prevista dai commi 17 e 18 dell’articolo 48 del tale da poter riprendere correttamente, e
Codice. rapidamente, la propria partecipazione alla gara
o la prosecuzione del rapporto contrattuale”;
Il tutto in ossequio ad un’articolata e convincente • i commi 17, 18 e 19-ter dell’art. 48 del Codice
ricostruzione del quadro giuridico di riferimento, sono stati interpretati nel senso di consentire,
sintetizzabile come segue: ricorrendone i presupposti, esclusivamente
• l’art. 48, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 prevede, la modificazione “in diminuzione” del RTI e
in via generale, il divieto di modificazione della non anche quella cd. “per addizione”, che
composizione dei raggruppamenti temporanei si verificherebbe con l’introduzione nella
e dei consorzi ordinari di concorrenti “rispetto a compagine di un soggetto ad essa esterno;
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