Page 53 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
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Il Punto Mediappalti
mandante in fase di gara per le vicende sopravvenute postuma di soggetti esterni che nemmeno hanno
previste dal comma 18 con esclusione, però, della preso parte alla gara e si troverebbero ad essere
perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice contraenti della pubblica amministrazione”.
che, per il medesimo comma 18, è prevista Sennonché la terza Sezione con la sentenza 11
quale causa di sostituzione della mandante nella agosto 2021, n. 5852 ha da ultimo rimeditato il
sola fase di esecuzione; tale conclusione viene proprio orientamento alla luce delle indicazioni
argomentata proprio in considerazione della interpretative fornite dall’Adunanza plenaria,
scelta del legislatore che, in uno all’introduzione facendo propri gli argomenti già spesi da questa
del comma 19 – ter), modificava i commi 17 e Sezione nelle pronunce citate dalla stessa
18 specificando che la perdita dei requisiti di Adunanza plenaria per escludere la modificazione
partecipazione di cui all’art. 80 consentiva, sì, la in senso riduttivo del raggruppamento in corso di
modificazione del raggruppamento ma sempre gara in conseguenza della perdita dei requisiti di
che fosse avvenuta “in corso di esecuzione” e, cui all’art. 80 del Codice.
dunque, in quanto “sarebbe […] del tutto illogico
che l’estensione “alla fase di gara” di cui al comma Tanto precisato, con l’Ordinanza di rimessione è
19 ter, introdotto dallo stesso ‘decreto correttivo’ stato osservato che:
vada a neutralizzare la specifica e coeva modifica • nella sentenza n. 10/2021 dell’Adunanza
del comma 18”. Plenaria, la modificabilità del raggruppamento
per la perdita di requisiti di cui all’art. 80 del
Di contro, la Terza Sezione, con la sentenza 2 Codice in capo alla mandataria o ad una delle
aprile 2020, n. 2245, aveva ritenuto che il comma mandanti in fase di gara è detta non ammissibile
19 – ter dell’art. 48 estendesse espressamente la solo incidentalmente;
modifica soggettiva a tutte le vicende richiamate • l’interpretazione delle disposizioni rilevanti
dai commi 17 e 18 (oltre che dal comma 19) - ivi è sicuramente connotata da alto livello di
compresa la perdita dei requisiti di partecipazione problematicità in quanto il dato letterale non
ex art. 80 del Codice - anche alla fase di gara, poiché pare decisivo: l’inciso “in corso di esecuzione”
limitarne la portata, in ragione della locuzione “in riferito al caso di perdita dei requisiti di
corso di esecuzione” inserita nei predetti commi, partecipazione, potrebbe essere stato avvertito
sarebbe in contraddizione palese con il contenuto dal legislatore come precisazione necessaria
innovativo del nuovo comma, in modo da privarlo per evitare il possibile dubbio interpretativo
di significato. che il richiamo ai “requisiti di cui all’art. 80”
vale a dire a quei requisiti – e a quell’articolo
A ciò va aggiunto, che l’Adunanza Plenaria, con del codice – la cui verifica si compie in fase
sentenza 27 maggio 2021, n. 10, investita della procedurale avrebbe potuto far sorgere
questione della sostituibilità in corso di gara dubbi circa l’effettivo ambito applicativo della
dell’impresa mandataria fallita o comunque disposizione”;
assoggettata ad altra procedura concorsuale • risponde a logica l’argomento per il quale se
con un’altra impresa, esterna all’originario il legislatore, introducendo il comma 19 – ter
raggruppamento di imprese (c.d. sostituzione per all’interno dell’art. 48, del Codice avesse voluto
addizione), ha affermato (al par. 23.3.) che “nella far eccezione alla deroga e ripristinare il principio
sola fase di esecuzione, peraltro, il legislatore, dopo di immodificabilità del raggruppamento in caso
la riforma apportata dall’art. 32, comma 1, lett. h, di perdita dei requisiti generali di cui all’art. 80
del d.lgs. n. 56 del 2017, ha previsto che anche il del Codice in fase di gara, la via maestra sarebbe
venir meno di uno dei requisiti di partecipazione, stata quella di operare la distinzione all’interno
di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, in dello stesso comma 19 – ter, senza dar vita
capo ad uno dei componenti – non essendo ad un arzigogolo interpretativo; rinviando alle
tale ipotesi applicabile alla fase di gara […] “modifiche soggettive” contemplate dai commi
– possa giustificare la modifica soggettiva, ma 17, 18 e 19, invero, la norma pianamente
sempre e solo interna al raggruppamento perché, dice suscettibili di portare alla modifica del
diversamente, la fase dell’esecuzione presterebbe raggruppamento in fase di gara tutte le
il fianco ex post all’aggiramento delle regole della sopravvenienze ivi previste, compresa la
trasparenza e della concorrenza, che presiedono perdita dei requisiti generali”.
alla fase della scelta del contraente, con l’inserzione
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