Page 53 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
P. 53

Il Punto                                                                             Mediappalti







                 mandante in fase di gara per le vicende sopravvenute   postuma di soggetti esterni che nemmeno hanno
                 previste dal comma 18 con esclusione, però, della   preso parte alla gara e si troverebbero ad essere
                 perdita  dei  requisiti  di  cui  all’art.  80  del  Codice   contraenti della pubblica amministrazione”.
                 che,  per  il medesimo  comma  18,  è  prevista   Sennonché  la terza  Sezione  con la sentenza  11
                 quale  causa  di  sostituzione  della  mandante  nella   agosto  2021,  n.  5852  ha  da  ultimo rimeditato  il
                 sola  fase  di  esecuzione;  tale  conclusione  viene   proprio  orientamento  alla  luce  delle  indicazioni
                 argomentata  proprio  in considerazione  della   interpretative  fornite  dall’Adunanza  plenaria,
                 scelta del legislatore che,  in uno  all’introduzione   facendo propri gli  argomenti già spesi da questa
                 del  comma  19  –  ter),  modificava  i  commi  17  e   Sezione  nelle pronunce  citate dalla stessa
                 18  specificando  che  la  perdita  dei  requisiti  di   Adunanza plenaria per escludere la modificazione
                 partecipazione di cui all’art. 80 consentiva, sì, la   in senso riduttivo del raggruppamento in corso di
                 modificazione  del  raggruppamento  ma  sempre   gara in conseguenza della perdita dei requisiti di
                 che  fosse  avvenuta  “in  corso  di  esecuzione”  e,   cui all’art. 80 del Codice.
                 dunque, in quanto “sarebbe […] del tutto illogico
                 che l’estensione “alla fase di gara” di cui al comma   Tanto  precisato, con l’Ordinanza  di rimessione  è
                 19 ter, introdotto dallo stesso ‘decreto correttivo’   stato osservato che:
                 vada a neutralizzare la specifica e coeva modifica   •  nella  sentenza  n.  10/2021  dell’Adunanza
                 del comma 18”.                                    Plenaria, la modificabilità del raggruppamento
                                                                   per la perdita di requisiti di cui all’art. 80 del
                 Di  contro,  la  Terza  Sezione,  con  la  sentenza  2   Codice in capo alla mandataria o ad una delle
                 aprile 2020, n. 2245, aveva ritenuto che il comma   mandanti in fase di gara è detta non ammissibile
                 19 – ter dell’art. 48 estendesse espressamente la   solo incidentalmente;
                 modifica soggettiva a tutte le vicende richiamate   •  l’interpretazione  delle  disposizioni rilevanti
                 dai commi 17 e 18 (oltre che dal comma 19) - ivi   è  sicuramente connotata  da alto livello di
                 compresa la perdita dei requisiti di partecipazione   problematicità  in  quanto  il  dato  letterale  non
                 ex art. 80 del Codice - anche alla fase di gara, poiché   pare decisivo: l’inciso “in corso di esecuzione”
                 limitarne la portata, in ragione della locuzione “in   riferito  al  caso  di  perdita  dei  requisiti  di
                 corso di esecuzione” inserita nei predetti commi,   partecipazione, potrebbe essere stato avvertito
                 sarebbe in contraddizione palese con il contenuto   dal  legislatore  come  precisazione  necessaria
                 innovativo del nuovo comma, in modo da privarlo   per  evitare  il  possibile  dubbio interpretativo
                 di significato.                                   che  il  richiamo  ai  “requisiti  di  cui  all’art.  80”
                                                                   vale a dire a quei requisiti – e a quell’articolo
                 A  ciò  va  aggiunto,  che  l’Adunanza  Plenaria,  con   del  codice  –  la  cui  verifica  si  compie  in  fase
                 sentenza  27  maggio  2021,  n.  10,  investita  della   procedurale  avrebbe  potuto  far  sorgere
                 questione  della  sostituibilità  in  corso  di  gara   dubbi  circa  l’effettivo  ambito  applicativo  della
                 dell’impresa  mandataria  fallita  o  comunque    disposizione”;
                 assoggettata  ad  altra  procedura  concorsuale   •  risponde  a  logica  l’argomento  per  il  quale  se
                 con  un’altra  impresa,  esterna  all’originario  il legislatore, introducendo il comma 19 – ter
                 raggruppamento di imprese (c.d. sostituzione per   all’interno dell’art. 48, del Codice avesse voluto
                 addizione), ha affermato (al par. 23.3.) che “nella   far eccezione alla deroga e ripristinare il principio
                 sola fase di esecuzione, peraltro, il legislatore, dopo   di immodificabilità del raggruppamento in caso
                 la riforma apportata dall’art. 32, comma 1, lett. h,   di perdita dei requisiti generali di cui all’art. 80
                 del d.lgs. n. 56 del 2017, ha previsto che anche il   del Codice in fase di gara, la via maestra sarebbe
                 venir meno di uno dei requisiti di partecipazione,   stata quella di operare la distinzione all’interno
                 di  cui  all’art.  80  del  d.lgs.  n.  50  del  2016,  in   dello  stesso  comma  19  –  ter,  senza  dar  vita
                 capo  ad  uno  dei  componenti  –  non  essendo   ad un arzigogolo interpretativo; rinviando alle
                 tale  ipotesi  applicabile  alla  fase  di  gara  […]   “modifiche soggettive” contemplate dai commi
                 –  possa  giustificare  la  modifica  soggettiva,  ma   17,  18  e  19,  invero,  la  norma  pianamente
                 sempre e solo interna al raggruppamento perché,   dice  suscettibili  di  portare  alla  modifica  del
                 diversamente, la fase dell’esecuzione presterebbe   raggruppamento  in  fase  di  gara  tutte  le
                 il fianco ex post all’aggiramento delle regole della   sopravvenienze  ivi previste,  compresa  la
                 trasparenza  e  della  concorrenza,  che  presiedono   perdita dei requisiti generali”.
                 alla fase della scelta del contraente, con l’inserzione

                                                             53
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58