Page 51 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
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Il Punto Mediappalti
1. La questione alla base della componente, con ogni possibile incertezza sulla
rimessione all’Adunanza Plenaria residuata capacità di esecuzione, e non in fase di
gara quando è ancora in tempo ad effettuare ogni
La scelta di anticipare la conclusione a cui è giunta verifica sui rimanenti componenti.
l’Adunanza Plenaria è legata all’importanza di
ripercorrere la querelle sottesa alla controversia da Il caso da cui scaturisce la rimessione all’Adunanza
cui è scaturita l’affermazione di un principio per nulla Plenaria in parola rappresenta, infatti, un caso
scontato nell’interpretazione giurisprudenziale assai ricorrente e per così dire “tipico”: nell’ambito
che nel corso del tempo è stata offerta in ordine di una procedura per l’affidamento dei lavori di
all’articolo 48 commi 17, 18 e 19-ter del Codice e ampliamento di un tratto autostradale, a seguito
più in generale, anche nel vigore del precedente delle verifiche di rito in capo al RTI aggiudicatario,
d.lgs. 163/2006, dell’inscalfibile - almeno fino la S.A. ne disponeva l’esclusione in ragione della
all’A.P. 2/2022 - dogma dell’immodificabilità presenza, in capo ad una mandante, delle cause
in riduzione del RTI in caso di mancanza di un di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) e
requisito di moralità alla partecipazione alla gara, c-ter) del Codice, in virtù di plurimi provvedimenti
allorché la stessa sopraggiunga in corso di gara. di esclusione e revoca dell’aggiudicazione adottati
dalla medesima S.A. in precedenza e in altre gare.
Si pensi al caso, ad esempio, della intervenuta
risoluzione di un precedente contratto con la S.A. L’esclusione, in specie, occasionava
banditrice di una nuova procedura di gara o di dall’insussistenza dei presupposti per accogliere
sentenza di condanna non definitiva (o misura la richiesta di modifica soggettiva del costituendo
cautelare) sopraggiunta in corso di gara (o nel RTI ai sensi dell’art 48, commi 19 del Codice, in
caso limite a scadenza e conseguente proroga quanto, interpretata, come finalizzata ad eludere
delle offerte) nei confronti di uno dei soggetti la mancanza di un requisito della gara. Difatti il
apicali di un componente di un RTI ovvero ancora RTI in prima battuta aveva inteso rimodulare la
dell’intervenuta annotazione sul casellario ANAC a propria composizione a norma dell’art. 48, comma
carico del mandatario o di una delle mandanti. 19, del Codice per il quale: “E’ ammesso il recesso
di una o più imprese raggruppate, anche qualora
Si tratta, infatti, di circostanze che, prima d’ora, il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto,
comportavano l’esclusione tout court del RTI, esclusivamente per esigenze organizzative del
senza la possibilità per i componenti “incolpevoli” di raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti
quest’ultimo di estromettere dal raggruppamento il abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai
partner commerciale colpito da una sopravvenuta lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In
incapacità di proseguire la procedura di gara, ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo
costituendo ciò una non consentita elusione delle periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere
disposizioni che regolano l’affidamento dei contratti la mancanza di un requisito di partecipazione alla
pubblici. Con tutte le inevitabili conseguenze e gara”.
contenziosi che a valle ne scaturivano.
Ma, nel provvedimento di esclusione, la stazione
Da ciò la crucialità della questione che ruota appaltante aveva negato la sua autorizzazione
sull’interpretazione dei commi 18 e 19 ter dell’art. alla modifica soggettiva del raggruppamento per
48 del Codice, ovvero sulla possibilità di modificare recesso di una delle mandanti proprio perché
la composizione soggettiva del RTI partecipante, ritenuta finalizzata ad eludere la mancanza di un
in corso di gara, ove sia sopraggiunta la perdita, requisito di partecipazione, non essendo emerse
da parte di un mandante, di alcuno dei requisiti (e neppure allegate) le ragioni organizzative
morali e professionali di cui all’art. 80 del Codice. che l’avrebbero resa necessaria ed essendo,
Essendo invece pacificamente consentita la invece, strettamente ravvicinata (e, dunque,
modifica soggettiva del raggruppamento anche presumibilmente consequenziale) ai provvedimenti
in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di risoluzione di precedenti contratti di appalto e
ex art. 80 in fase di esecuzione, quand’ormai la di revoca di precedenti aggiudicazioni adottati nei
stazione appaltante ha ben poche possibilità di confronti di un componente del RTI. Era dunque
vagliare l’affidabilità del raggruppamento per il recesso della mandante che il RTI intendeva
come riorganizzatosi al venir meno di un suo in primis far valere quale causa di modificazione
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