Page 51 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                     1. La questione alla base della            componente,  con  ogni possibile incertezza  sulla
                        rimessione all’Adunanza Plenaria        residuata capacità di esecuzione, e non in fase di
                                                                gara quando è ancora in tempo ad effettuare ogni
                 La scelta di anticipare la conclusione a cui è giunta   verifica sui rimanenti componenti.
                 l’Adunanza  Plenaria  è legata  all’importanza  di
                 ripercorrere la querelle sottesa alla controversia da   Il caso da cui scaturisce la rimessione all’Adunanza
                 cui è scaturita l’affermazione di un principio per nulla   Plenaria  in  parola  rappresenta,  infatti,  un  caso
                 scontato  nell’interpretazione  giurisprudenziale  assai ricorrente e per così dire “tipico”: nell’ambito
                 che nel corso del tempo è stata offerta in ordine   di  una  procedura  per  l’affidamento  dei  lavori  di
                 all’articolo 48 commi 17, 18 e 19-ter del Codice e   ampliamento di un tratto autostradale, a seguito
                 più  in  generale, anche nel  vigore del  precedente   delle verifiche di rito in capo al RTI aggiudicatario,
                 d.lgs.  163/2006,  dell’inscalfibile  -  almeno  fino   la S.A. ne disponeva l’esclusione in ragione della
                 all’A.P.  2/2022  -  dogma  dell’immodificabilità   presenza, in capo ad una mandante, delle cause
                 in riduzione del RTI in caso  di mancanza  di un   di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) e
                 requisito di moralità alla partecipazione alla gara,   c-ter) del Codice, in virtù di plurimi provvedimenti
                 allorché la stessa sopraggiunga in corso di gara.  di esclusione e revoca dell’aggiudicazione adottati
                                                                dalla medesima S.A. in precedenza e in altre gare.
                 Si pensi al caso,  ad  esempio, della intervenuta
                 risoluzione di un precedente contratto con la S.A.   L’esclusione,   in   specie,   occasionava
                 banditrice di una  nuova  procedura  di gara  o di   dall’insussistenza  dei  presupposti  per  accogliere
                 sentenza  di  condanna  non  definitiva  (o  misura   la richiesta di modifica soggettiva del costituendo
                 cautelare)  sopraggiunta  in  corso  di  gara  (o  nel   RTI ai sensi dell’art 48, commi 19 del Codice, in
                 caso  limite a  scadenza  e  conseguente  proroga   quanto, interpretata, come finalizzata ad eludere
                 delle  offerte)  nei  confronti  di  uno  dei  soggetti   la  mancanza  di  un  requisito  della  gara.  Difatti  il
                 apicali di un componente di un RTI ovvero ancora   RTI in prima  battuta  aveva inteso rimodulare  la
                 dell’intervenuta annotazione sul casellario ANAC a   propria composizione a norma dell’art. 48, comma
                 carico del mandatario o di una delle mandanti.   19, del Codice per il quale: “E’ ammesso il recesso
                                                                di una o più imprese raggruppate, anche qualora
                 Si  tratta,  infatti,  di  circostanze  che,  prima  d’ora,   il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto,
                 comportavano  l’esclusione  tout court del RTI,   esclusivamente  per  esigenze  organizzative  del
                 senza la possibilità per i componenti “incolpevoli” di   raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti
                 quest’ultimo di estromettere dal raggruppamento il   abbiano  i  requisiti  di  qualificazione  adeguati  ai
                 partner commerciale colpito da una sopravvenuta   lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In
                 incapacità  di proseguire  la  procedura  di gara,   ogni  caso  la  modifica  soggettiva  di  cui  al  primo
                 costituendo ciò una non consentita elusione delle   periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere
                 disposizioni che regolano l’affidamento dei contratti   la mancanza di un requisito di partecipazione alla
                 pubblici. Con  tutte  le  inevitabili conseguenze  e   gara”.
                 contenziosi che a valle ne scaturivano.
                                                                Ma,  nel provvedimento  di esclusione,  la stazione
                 Da  ciò  la  crucialità  della  questione  che  ruota   appaltante  aveva  negato  la  sua  autorizzazione
                 sull’interpretazione dei commi 18 e 19 ter dell’art.   alla  modifica  soggettiva  del  raggruppamento  per
                 48 del Codice, ovvero sulla possibilità di modificare   recesso  di  una  delle  mandanti  proprio  perché
                 la  composizione  soggettiva  del  RTI  partecipante,   ritenuta finalizzata ad eludere la mancanza di un
                 in corso di gara, ove sia sopraggiunta la perdita,   requisito  di  partecipazione,  non  essendo  emerse
                 da  parte  di  un  mandante,  di  alcuno  dei  requisiti   (e  neppure  allegate)  le  ragioni  organizzative
                 morali e professionali di cui all’art. 80 del Codice.   che  l’avrebbero  resa  necessaria  ed  essendo,
                 Essendo  invece  pacificamente  consentita  la   invece,  strettamente  ravvicinata  (e,  dunque,
                 modifica  soggettiva  del  raggruppamento  anche   presumibilmente consequenziale) ai provvedimenti
                 in  caso  di  perdita  dei  requisiti  di  partecipazione   di risoluzione di precedenti contratti di appalto e
                 ex  art.  80  in  fase  di  esecuzione,  quand’ormai  la   di revoca di precedenti aggiudicazioni adottati nei
                 stazione  appaltante  ha  ben  poche  possibilità di   confronti  di  un  componente  del  RTI.  Era  dunque
                 vagliare  l’affidabilità  del  raggruppamento  per   il recesso  della  mandante  che  il RTI intendeva
                 come  riorganizzatosi  al  venir  meno  di un  suo   in primis  far  valere  quale  causa  di  modificazione

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