Page 52 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
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Mediappalti Il Punto
soggettiva in riduzione della compagine, e solo mancanza di un requisito di partecipazione alla
quando la stazione appaltante, negando la sua gara, si deve necessariamente distinguere fra
autorizzazione, aveva impedito che l’effetto “mancanza” originaria e “perdita” sopravvenuta
modificativo dovuto al recesso si producesse, di un requisito già sussistente alla data della
aveva assunto rilievo la (diversa) vicenda domanda di partecipazione; essendo chiaro
modificativa costituita dalla perdita di un requisito che non si configura tale ipotesi nei casi di
di partecipazione ex art. 80, comma 5, del Codice. sopravvenuta carenza dei detti requisiti;
d) tutte le vicende sopravvenute previste dai
Sicché negata l’autorizzazione al recesso, però, commi 17 e 18, per le quali è consentita la
la stazione appaltante aveva contestualmente modifica soggettiva del raggruppamento in
disposto l’esclusione del RTI dalla procedura senza fase di gara, sono altrettanti casi di perdita di
che questi potesse esprimere un suo diverso requisiti di ordine generale, tutti ugualmente
intendimento sulle modalità e la formazione con la richiesti dall’art. 80 per la partecipazione
quale intendeva permanere in gara. e, pertanto, sarebbe contrario ai principi di
ragionevolezza, uguaglianza, proporzionalità
Avverso tale provvedimento il RTI escluso e logicità prevedere conseguenze diverse
proponeva impugnativa dinanzi al TAR Firenze, il (l’esclusione dalla gara a fronte della
quale con sentenza breve n. 217 del 10 febbraio permanenza in gara) a seconda che l’impresa
2021 accoglieva il ricorso statuendo che sulla base raggruppata sia interessata da una procedura
di una corretta interpretazione dei commi 18 e fallimentare o raggiunta da una interdittiva
19 ter dell’art. 48 del Codice, la rimodulazione della antimafia ovvero sia interessata, ad esempio,
composizione del RTI ricorrente avrebbe dovuto dalla sopravvenienza di un DURC negativo o di
essere consentita dalla Stazione Appaltante previa un accertamento sull’avvenuta commissione di
apertura di un dialogo procedimentale, non essendo un grave illecito professionale, senza che sia
stata data la possibilità alle imprese raggruppate di possibile, per dar giustificazione, distinguere
evitare l’esclusione con la rimodulazione prevista tra una maggiore imputabilità soggettiva di un
dai commi 18 e 19 ter del Codice. E ciò in quanto: evento rispetto ad un altro, visto che in materia
di appalti le cause di esclusione assumono
a) il comma 19 ter dell’art. 48 del Codice stabilisce rilievo a livello oggettivo a prescindere
espressamente che le previsioni contenute nei dall’atteggiamento psicologico del concorrente;
precedenti commi 17, 18 e 19 – che ammettono e) è di più facile applicazione a livello pratico, per
le modifiche soggettive dei concorrenti in caso consentire la continuazione della procedura
di sopravvenienze nella fase di esecuzione del con il medesimo raggruppamento, sia pure in
contratto, tra cui rientra anche la perdita dei diversa composizione.
requisiti di cui all’art. 80 – trovano applicazione
anche laddove le modifiche soggettive ivi La pronuncia del TAR è stata impugnata dal
contemplate si verifichino in fase di gara; concorrente controinteressato, divenuto nel
b) la ratio della novella legislativa che ha frattempo aggiudicatario della gara in esame a
introdotto il comma 19 – ter) all’interno seguito dell’esclusione del RTI escluso.
dell’art. 48 del Codice era quella di derogare al
principio di immodificabilità alla composizione
del raggruppamento per evitare che un 2. Il contrasto interpretativo e le
intero raggruppamento subisse la sanzione ragioni della remissione
dell’esclusione dalla gara a causa di eventi
sopraggiunti comportanti la perdita dei requisiti Con l’ordinanza 18 ottobre 2021 n. 6959, la V
di ordine generale da parte di un componente Sezione del Consiglio di Stato ha evidenziato
e, così, garantire la partecipazione degli l’esistenza di un contrasto di interpretazione tra
operatori “sani” costituti in raggruppamento, sentenze pronunciate dal Consiglio di Stato.
salvaguardando al contempo l’interesse
pubblico della stazione appaltante a non Difatti, con la sentenza della Sez. V, 28 gennaio
perdere offerte utili; 2021, n. 833, si era affermato che, a seguito
c) al fine di stabilire se la rimodulazione soggettiva dell’introduzione del comma 19 – ter) all’interno
del RTI ha (o meno) finalità elusive della dell’articolo 48, è consentita la sostituzione del
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