Page 46 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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                 Pertanto,  è  ormai  consolidato il principio  per   Alla luce di ciò, l’«illecito professionale» “rileva non
                 il  quale  i  fatti  oggetto  di  accertamento  in  un   come tale, cioè nella (distinta) dimensione in cui
                 procedimento penale ancora in corso possano ben   viene accertato ed eventualmente sanzionato per
                 essere considerati “mezzi adeguati” da parte di una   la sua intrinseca offensività, bensì se e nella misura
                 amministrazione, per dimostrare che un operatore   in cui risulti rilevante sul piano della affidabilità e
                 economico si sia reso responsabile di gravi illeciti   integrità  dell’operatore,  e  quindi  funzionalmente
                 professionali;  non  essendo  indispensabile  che   a un apprezzamento - in termini negativi, e cioè
                 i  gravi  illeciti  professionali  posti  a  fondamento   ostativi - dell’operatore ai fini dell’affidamento del
                 dell’esclusione  del concorrente  dalla gara  siano   contratto  pubblico”  (v.  di  recente,  Cons.  Stato,
                 stati accertati con sentenza, anche non definitiva,   sez. V, 8 gennaio 2021, n. 307).
                 essendo  infatti  sufficiente  che  gli  stessi  siano
                 ricavabili da altri gravi indizi (cfr. T.A.R. Piemonte,   L’orientamento  ad  oggi  maggioritario  e
                 sez. I, 23 /08/2019, n. 959).                  assolutamente   prevalente   ammette,   quindi,
                                                                che  le  risultanze  delle indagini penali  ovvero  il
                 In  linea  con  l’orientamento  domestico,  la  Corte   decreto di rinvio a giudizio assumano rilievo come
                 di  Giustizia,  con  Ordinanza  del  4  giugno  2019,   fattore sintomatico dell’inaffidabilità dell’operatore
                 resa nella causa C-425/18, CNS - GGT S.p.A., ha   economico e, come tali, siano di per sé sufficienti
                 definitivamente chiarito che:                  a giustificare l’esclusione dell’operatore economico
                 - la  nozione  di «errore  nell’esercizio della   concorrente.
                    propria  attività  professionale»  comprende
                    qualsiasi  comportamento  scorretto  che  incida   Del resto, come da ultimo confermato dalla sentenza
                    sulla  credibilità  professionale  dell’operatore   della Corte Costituzionale n. 168/2020, ben si può
                    economico  di cui trattasi  la  sua  integrità  o   configurare un considerevole illecito professionale o
                    affidabilità;                               comunque un grave inadempimento, che comporti
                 -         di conseguenza la nozione di «errore nell’esercizio   l’esclusione  dalla  gara,  “…quand’anche  l’illecito
                    della  propria  attività  professionale»,  che  è   non sia stato accertato definitivamente in giudizio
                    oggetto  di un’interpretazione  ampia,  non  può   (come  si  può  desumere  anche  dalla  Corte  di
                    limitarsi ai  soli inadempimenti  e  condotte   giustizia dell’Unione europea, sentenza 19 giugno
                    negligenti commessi  nell’esecuzione  di un   2019, in causa C-41/18, Meca), ma sussistano e
                    contratto pubblico;                         siano valutati elementi tali da «provocare la rottura
                 -    la nozione di «errore grave» deve essere intesa   del rapporto di fiducia con l’operatore economico»
                    nel senso che essa si riferisce normalmente a   (Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 3
                    un comportamento dell’operatore economico in   ottobre 2019, in causa C- 267/18, D.A.C. SA). Al
                    questione che denoti un’intenzione dolosa o un   pari di chiunque altro, la pubblica amministrazione
                    atteggiamento colposo di una certa gravità da   non  può infatti essere  obbligata  a  contrarre  con
                    parte sua;                                  parti che essa ritiene, in forza di elementi obiettivi,
                 -   l’accertamento  di un  tale  errore  non  richiede   inaffidabili”.
                    una sentenza passata in giudicato.
                                                                Sul punto,  come  rilevato  dal TAR Lazio in una
                 Il concetto di “grave illecito professionale” finisce   recente  sentenza  “è assunto  consolidato che
                 dunque per ricomprendere ogni condotta, collegata   l’amministrazione,  nella  spendita  del  proprio
                 all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad   potere tecnico- discrezionale e nella sua autonoma
                 un dovere posto da una norma giuridica sia essa di   valutazione  dei requisiti di ordine generale,  ben
                 natura civile, penale o amministrativa.        può  formare  il  proprio  convincimento  su  ogni
                 Ne  discende  che  qualsiasi  condotta  contra   tipo di prova e/o risultanza, anche tratta aliunde,
                 legem,  ove  collegata  all’esercizio dell’attività   vigendo in tale campo un immanente principio di
                 professionale  dell’operatore  economico,  è  di  per   atipicità, con l’unico limite costituito dalla certezza
                 sé potenzialmente idonea ad incidere sul processo   e  dalla  (ritenuta)  significatività  delle  circostanze
                 decisionale  rimesso  alle  stazioni  appaltanti  circa   accertate” (Sez. II, 13/10/2020, n. 10413).
                 l’accreditamento  dei  concorrenti  come  operatori
                 complessivamente  affidabili  (Cons.  Stato,  III,   In tale prospettiva occorre - per poter apprezzare
                 29/11/2018,  n.  6787;  V,  n.  3628/2018;  V,  n.   in chiave escludente la pregressa condotta oggetto
                 761/2016).                                     di procedimento  penale  - che  l’amministrazione

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