Page 47 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 “dia  adeguato  conto:  a)  di  aver    effettuato  una   la fattispecie di omessa o falsa dichiarazione con
                 autonoma valutazione delle idonee fonti di prova;   conseguente  esclusione del concorrente  dalla
                 b)  di  aver  considerato  le  emergenti  circostanze   procedura di gara.
                 di  fatto  sotto  il  profilo  della  loro  pertinenza  e
                 rilevanza in ordine all’apprezzamento di integrità   In prima  battuta,  sebbene  nell’ottica tipica della
                 morale e affidabilità professionale del concorrente”   fase  cautelare,  il  Collegio  aveva  rilevato  che  il
                 (Cons. di Stato, V, 17 settembre 2018, n. 5424;   ricorso non appariva supportato da fumus boni iuris,
                 21  gennaio  2020,  n.  474,  475,  477-479  e  481;   in quanto il soggetto, in ordine al quale era riferito
                 9  gennaio  2020,  n.  158,  maturate  sull’art.  38,   il comportamento tale da integrare il grave errore
                 comma  1,  lett.  f),  d.lgs.  n.  163  del  2006,  ma   professionale  e  in  riferimento  al  quale  sarebbe
                 espressive di principi che permangono validi anche   risultata  omessa  la relativa  dichiarazione alla
                 per l’attuale disciplina).                     Stazione Appaltante, non occupava più da tempo
                                                                una  posizione rilevante  all’interno  dell’operatore
                                                                economico  in  questione,  non  rientrando  dunque
                    2. Il caso oggetto della pronuncia del TAR   più nel novero di quelli indicati nell’art. 80, comma
                       Lazio n. 1725/2021                       3, del Codice e risultando trascorso un triennio dai
                                                                fatti asseritamente addebitabili come grave errore
                 Il TAR Lazio, Sez.  I bis, con la sentenza  del 11   professionale.
                 febbraio 2021, n. 1275 ha risolto una interessante   Sennonché  l’esito della controversia  è  risultato
                 controversia in materia di valutazione di affidabilità   tutt’altro che scontato.
                 morale e professionale di un operatore economico
                 per vicende però riferibili ad un soggetto cessato
                 dalla carica  ben  prima  dell’anno  antecedente  la   3. La decisione del TAR Lazio n. 1725/2021
                 pubblicazione del bando di gara in questione.
                                                                Il Collegio, infatti, nell’affrontare il quesito giuridico
                 In  particolare,  la parte  ricorrente  nel contestare   sottostante la suddetta controversia che riguarda la
                 l’aggiudicazione aveva  lamentato, in sostanza,   sfera soggettiva della rilevanza dei comportamenti
                 che  a  carico di soggetto che  aveva  esercitato   penalmente  rilevanti  potenzialmente  valutabili
                 poteri gestionali (essendo peraltro anche socio di   come gravi illeciti professionali, ha preliminarmente
                 minoranza) della società aggiudicataria erano stati   ritenuto di precisare che, dopo il rigetto dell’istanza
                 avviati  giudizi  penali,  per  reati  automaticamente   di misure cautelari, sono stati depositati agli atti
                 escludenti ai sensi di cui all’art. 80, comma 1, lett. b),   di causa  copia  del  decreto  di rinvio  a  giudizio,
                 del Codice, e che tale situazione andava dichiarata   nell’ambito  del  quale  è  emerso  che  le  condotte
                 alla  Stazione appaltante  in sede  di gara,  poiché   penali vengono attribuite all’attuale  socio della
                 potenzialmente  foriera  di  ricadere  nell’ambito   aggiudicataria,  quale  (ex)  rappresentante  della
                 della  commissione  di  gravi  illeciti  professionali,   stessa e i fatti sono riferiti come inerenti sia alla
                 tali  da  rendere  dubbia  l’integrità  professionale  o   fase di affidamento, che a quella di esecuzione di
                 affidabilità dell’operatore economico, comportanti   appalti pubblici.
                 l’esclusione  ai  sensi  della  lett.  c)  del  comma  5
                 dell’art. 80 del Codice. Di conseguenza l’individuato   Il  Collegio,  nell’accogliere  il  ricorso,  ha  svolto
                 aggiudicatario sarebbe stato tenuto a rappresentare   alcune  considerazioni di carattere  generale - che
                 tale situazione in sede di gara per consentire alla   è  utile ripercorrere  - sugli obblighi  dichiarativi
                 Stazione appaltante di valutarne la rilevanza ai fini   gravanti  sugli operatori  economici  al  momento
                 della  partecipazione  alla  procedura  ad  evidenza   della  partecipazione  ad  una  procedura  di gara
                 pubblica. Tanto più che la composizione familiare   in  relazione  al  compimento  di  “gravi  illeciti
                 della struttura  proprietaria  della società  avrebbe   professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
                 dovuto  indurre  la  società  a  dichiarare  l’indicata   o affidabilità”, di cui all’art. 80, comma 5, lett. c)
                 situazione,  ancorché  l’interessato  non  rivestiva   D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Più in particolare ha
                 alcuna carica in seno alla società al momento della   affermato che:
                 presentazione  dell’offerta.  Con  la  conseguenza
                 che  la dichiarazione circa  la  non  sussistenza  di   -  anche  nella  versione  originaria  dell’indicata
                 fattispecie rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5   norma, che elencava delle specifiche fattispecie di
                 del d.lgs. 50/2016 avrebbe dovuto ex se implicare   possibili  comportamenti  illeciti,  la  giurisprudenza

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