Page 47 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Il Punto Mediappalti
“dia adeguato conto: a) di aver effettuato una la fattispecie di omessa o falsa dichiarazione con
autonoma valutazione delle idonee fonti di prova; conseguente esclusione del concorrente dalla
b) di aver considerato le emergenti circostanze procedura di gara.
di fatto sotto il profilo della loro pertinenza e
rilevanza in ordine all’apprezzamento di integrità In prima battuta, sebbene nell’ottica tipica della
morale e affidabilità professionale del concorrente” fase cautelare, il Collegio aveva rilevato che il
(Cons. di Stato, V, 17 settembre 2018, n. 5424; ricorso non appariva supportato da fumus boni iuris,
21 gennaio 2020, n. 474, 475, 477-479 e 481; in quanto il soggetto, in ordine al quale era riferito
9 gennaio 2020, n. 158, maturate sull’art. 38, il comportamento tale da integrare il grave errore
comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006, ma professionale e in riferimento al quale sarebbe
espressive di principi che permangono validi anche risultata omessa la relativa dichiarazione alla
per l’attuale disciplina). Stazione Appaltante, non occupava più da tempo
una posizione rilevante all’interno dell’operatore
economico in questione, non rientrando dunque
2. Il caso oggetto della pronuncia del TAR più nel novero di quelli indicati nell’art. 80, comma
Lazio n. 1725/2021 3, del Codice e risultando trascorso un triennio dai
fatti asseritamente addebitabili come grave errore
Il TAR Lazio, Sez. I bis, con la sentenza del 11 professionale.
febbraio 2021, n. 1275 ha risolto una interessante Sennonché l’esito della controversia è risultato
controversia in materia di valutazione di affidabilità tutt’altro che scontato.
morale e professionale di un operatore economico
per vicende però riferibili ad un soggetto cessato
dalla carica ben prima dell’anno antecedente la 3. La decisione del TAR Lazio n. 1725/2021
pubblicazione del bando di gara in questione.
Il Collegio, infatti, nell’affrontare il quesito giuridico
In particolare, la parte ricorrente nel contestare sottostante la suddetta controversia che riguarda la
l’aggiudicazione aveva lamentato, in sostanza, sfera soggettiva della rilevanza dei comportamenti
che a carico di soggetto che aveva esercitato penalmente rilevanti potenzialmente valutabili
poteri gestionali (essendo peraltro anche socio di come gravi illeciti professionali, ha preliminarmente
minoranza) della società aggiudicataria erano stati ritenuto di precisare che, dopo il rigetto dell’istanza
avviati giudizi penali, per reati automaticamente di misure cautelari, sono stati depositati agli atti
escludenti ai sensi di cui all’art. 80, comma 1, lett. b), di causa copia del decreto di rinvio a giudizio,
del Codice, e che tale situazione andava dichiarata nell’ambito del quale è emerso che le condotte
alla Stazione appaltante in sede di gara, poiché penali vengono attribuite all’attuale socio della
potenzialmente foriera di ricadere nell’ambito aggiudicataria, quale (ex) rappresentante della
della commissione di gravi illeciti professionali, stessa e i fatti sono riferiti come inerenti sia alla
tali da rendere dubbia l’integrità professionale o fase di affidamento, che a quella di esecuzione di
affidabilità dell’operatore economico, comportanti appalti pubblici.
l’esclusione ai sensi della lett. c) del comma 5
dell’art. 80 del Codice. Di conseguenza l’individuato Il Collegio, nell’accogliere il ricorso, ha svolto
aggiudicatario sarebbe stato tenuto a rappresentare alcune considerazioni di carattere generale - che
tale situazione in sede di gara per consentire alla è utile ripercorrere - sugli obblighi dichiarativi
Stazione appaltante di valutarne la rilevanza ai fini gravanti sugli operatori economici al momento
della partecipazione alla procedura ad evidenza della partecipazione ad una procedura di gara
pubblica. Tanto più che la composizione familiare in relazione al compimento di “gravi illeciti
della struttura proprietaria della società avrebbe professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
dovuto indurre la società a dichiarare l’indicata o affidabilità”, di cui all’art. 80, comma 5, lett. c)
situazione, ancorché l’interessato non rivestiva D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Più in particolare ha
alcuna carica in seno alla società al momento della affermato che:
presentazione dell’offerta. Con la conseguenza
che la dichiarazione circa la non sussistenza di - anche nella versione originaria dell’indicata
fattispecie rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5 norma, che elencava delle specifiche fattispecie di
del d.lgs. 50/2016 avrebbe dovuto ex se implicare possibili comportamenti illeciti, la giurisprudenza
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