Page 49 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Il Punto Mediappalti
dal rinvio a giudizio - ed in riferimento al quale professionale”, in quanto in grado di compromettere
risulterebbe omessa la relativa dichiarazione alla l’affidabilità e l’integrità dell’operatore economico
stazione appaltante - non occupasse più da tempo concorrente, qualora abbia riguardo ad uno dei
una posizione rilevante all’interno dell’impresa e soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del codice dei
avesse cessato ogni carica sociale rilevante nel 2017 contratti pubblici - ovvero, per quel che interessa
(quella di procuratore generale), e che lo stesso non in relazione alla fattispecie in commento “dei
rivestisse, al momento membri del consiglio
dell’offerta alcuna di amministrazione cui
carica rappresentativa, Nelle Linee guida n. 6 dell’ANAC, sia stata conferita la
o di direzione, né i gravi illeciti professionali legale rappresentanza,
detenesse alcuna assumono rilevanza ai fini ivi compresi institori e
procura nell’impresa, procuratori generali,
e possedesse solo dell’esclusione dalla gara non dei membri degli
una quota sociale di solo quando siano riferiti ai organi con poteri
minoranza pari al 19,5%, soggetti individuati dall’art. di direzione o di
in una società di capitali 80, comma 3, del Codice, ma vigilanza o dei soggetti
con sei soci, ancorché in anche, ed in primis, “quando muniti di poteri di
una compagine societaria siano sono riferiti direttamente rappresen tan za,
a rilevanza familiare. all’operatore economico”. di direzione o di
controllo, del direttore
È stata pertanto negata tecnico o del socio
rilevanza alla circostanza unico persona fisica,
che il medesimo soggetto non rientrasse nel novero ovvero del socio di maggioranza in caso di
di quelli indicati nell’art. 80, comma 3, del Codice società con un numero di soci pari o inferiore
in riferimento ai quali le vicende penalistiche a quattro” (Cons. Stato, Sez. V, 29/10/2020, n.
possono comportare l’esclusione, anche qualora 6615) – ha tuttavia specificato come nelle Linee
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data guida n. 6 dell’ANAC, i gravi illeciti professionali
di pubblicazione del bando di gara. E ciò per la assumono rilevanza ai fini dell’esclusione dalla
saliente ragione che quello che è imputato alla gara non solo quando siano riferiti ai soggetti
società non riguarda direttamente l’omissione individuati dall’art. 80, comma 3, del Codice,
degli obblighi di comunicazione riguardanti ma anche, ed in primis, “quando siano sono riferiti
espressamente gli organi di vertice amministrativi direttamente all’operatore economico”.
societari della partecipanti alla gara, aventi loro
requisiti tra i quali assume rilevanza la cessazione Ed in tale ultima ipotesi che si deve far rientrare
della carica nell’anno antecedente alla gara, bensì l’attività del soggetto che esercita poteri
l’imputabilità alla società di comportamenti amministrativi e gestionali nella società (nella
potenzialmente valutabili come gravi illeciti specie il soggetto nei confronti dei quali è stata
professionali che devono essere portati esercitata l’azione penale ha rivestito una carica
a conoscenza della di procuratore generale
Stazione appaltante sino al 2017), che se
ai fini dell’opportuna La riferibilità all’operatore posta in essere nell’ambito
valutazione. economico anche di situazioni dell’impresa, come nel
di amministrazione di fatto caso in esame, deve essere
Il Collegio pur non evita, difatti, la comoda riferibile a quest’ultima.
smentendo la portata eludibilità della norma,
della giurisprudenza che mediante l’ “utilizzo” di soggetti Siffatta riferibilità, a parere
ha affermato come il non formalmente investiti di del Collegio, sussiste non
decreto di rinvio a giudizio solo qualora tale attività
per condotte tenute in incarichi di vertice. sia stata posta in essere
esecuzione di precedenti in forza di formali atti di
contratti di appalto investitura, ma anche nel
costituisce vicenda professionale suscettibile caso l’agente operi come amministratore di fatto
di essere qualificata come “grave illecito a vantaggio dell’impresa. La riferibilità all’impresa
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