Page 48 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Mediappalti Il Punto
ha precisato il carattere puramente esemplificativo le informazioni rilevanti relative alle proprie
dell’indicata elencazione contenuta e riconosciuto vicende professionali, anche non costituenti
la facoltà della stazione appaltante di desumere il cause tipizzate di esclusione, così da
compimento di “gravi illeciti” da ogni altra vicenda consentirle un’adeguata e ponderata valutazione
pregressa dell’attività professionale dell’operatore sulla sua affidabilità e integrità, a prescindere
economico di cui sia dalla fondatezza, gravità
accertata la contrarietà Negli obblighi comunicativi e pertinenza di detti
ad un dovere posto in episodi (Cons. Stato Sez.
una norma civile, penale rientrano tutte le possibili cause V, 10/10/2020, n. 6615;
o amministrativa (Cons. che possono ragionevolmente V, 7 /01/2020, n. 70; V,
Stato, sec. V, 8/10/2020, rilevare incluso il rinvio a 4/02/2019, n. 827; V,
n. 5967; V, 14/04/2020, giudizio per reati inerenti 16/11/ 2018, n. 6461; V,
n. 2389; Cons. giust. alla fase di affidamento ed 24/09/2018, n. 5500).
amm. Sicilia, sez. giuris., esecuzione di appalti pubblici da Ebbene, secondo il
9/12/2019, n. 1039); parte di un procuratore generale TAR, in tali obblighi
dell’operatore economico, il comunicativi rientrano,
- tale conclusione quindi, tutte le possibili
è tanto più valida quale abbia posto in essere cause che possono
nell’attuale testo che non una tale condotta in qualità di ragionevolmente rilevare
prevede delle espresse rappresentante della stessa e al riguardo, tra le quali
fattispecie esplicative con la finalità di avvantaggiare un rinvio a giudizio
di tale previsione, ma quest’ultima. Ciò di cui si discute per reati inerenti alla
ha aggiunto autonome è l’imputabilità alla società di fase di affidamento ed
fattispecie di rilevanza, comportamenti potenzialmente esecuzione di appalti
come ad esempio la lett. c valutabili come gravi illeciti pubblici da parte di un
bis) al medesimo comma procuratore generale
5 relativo all’ “operatore professionali che devono della società e che, in
economico abbia essere portati a conoscenza ogni caso, ha posto in
tentato di influenzare della Stazione appaltante ai fini essere tale condotta in
indebitamente il processo dell’opportuna valutazione. qualità di rappresentante
decisionale della stazione della stessa e con la
appaltante o di ottenere finalità di avvantaggiare
informazioni riservate a fini di proprio vantaggio quest’ultima, come emerge nel caso in esame dagli
oppure abbia fornito, anche per negligenza, atti del rinvio a giudizio. Infatti, i comportamenti
informazioni false o fuorvianti suscettibili di di ipotesi reato non riguardano vicende personali
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione dell‘interessato in questione, essendo invece
o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le pacificamente state poste in essere nell’ambito
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento dell’attività imprenditoriale a vantaggio
della procedura di selezione”; dell’impresa.
- la portata generale, non tipizzata ed atipica delle Secondo il Collegio i suddetti obblighi dichiarativi
ipotesi qualificabili come gravi illeciti professionali assumono ancora maggior consistenza anche
ai fini dell’eventuale esclusione dalla gara è stata perché potenzialmente interessanti, oltre alla
confermata dalle Linee Guide ANAC n. 6, secondo generica formula di cui alla lett. c) del comma
le quali “gli illeciti professionali gravi rilevano ai fini 5 dell’articolo 80 in questione, anche quella più
dell’esclusione dalle gare a prescindere dalla natura specifica di cui alla lett. c - bis) del medesimo
civile, penale o amministrativa dell’illecito” (§ 2.1), comma che, come già indicato, riguarda il
senza tipizzare i gravi illeciti professionali, che tentativo di influenzare indebitamente il processo
devono essere valutati dalla Stazione Appaltante. decisionale della stazione appaltante.
Alla luce di ciò è conseguentemente onere Il TAR Lazio, nell’accezione prospettica del
degli operatori economici portare a gravame, ha pertanto espressamente ritenuto
conoscenza della Stazione Appaltante tutte irrilevante la circostanza che il soggetto attinto
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