Page 51 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 Stazione Appaltante (Vedi Cons. Stato, Adunanza   della Repubblica  tutte  concernenti  un  soggetto
                 plenaria, 28 agosto 2020, n. 16; T.A.R. Sardegna,   che ha esercitato una influenza sulla concorrente
                 sez. I, 26 gennaio 2021 n. 42; T.A.R. Toscana, Sez.   aggiudicataria  costituiscono  circostanze  idonee
                 I, 18 gennaio 2021 n. 62).                     ad  incidere  sull’affidabilità  ed  integrità  morale
                                                                e  professionale  di  un  operatore  economico  e
                 La  valutazione  delle  informazioni  omesse  o   la  relativa  omissione  in  sede  di domanda  di
                 fuorvianti va effettuata dalla Stazione Appaltante e   partecipazione costituiscono elementi che secondo
                 non può essere rimessa al Giudice amministrativo;   la giurisprudenza  amministrativa  più recente
                 osta  a  ciò,  nel  caso  in  cui  tale  valutazione  sia   assumono  un  rilievo  innegabile  nell’ottica  delle
                 mancata,  il  principio  di separazione dei poteri,   valutazioni di affidabilità in discussione (da ultimo
                 che  in sede  processuale  trova  emersione  nel   Cons. di Stato, Sez. V, 01/03/2021 n. 1761).
                 divieto sancito  dall’art.  34,  comma  2,  del codice
                 del  processo  amministrativo  (secondo  cui  il   Del resto la giurisprudenza europea ha al riguardo
                 giudice  non  può  pronunciare  «con  riferimento   affermato che:  “Ai  sensi  della  direttiva  2004/18/
                 a  poteri  amministrativi  non  ancora  esercitati»).   Ce,  relativa  al  coordinamento  delle  procedure  di
                 I  consolidati limiti  del sindacato  di legittimità   aggiudicazione  degli appalti pubblici  di lavori,  di
                 rispetto a valutazioni di carattere discrezionale non   forniture  e  di servizi,  in  particolare  l’articolo  45,
                 escludono poi in radice, ovviamente, il sindacato   paragrafo  2,  primo  comma,  lettere  c),  d)  e  g),
                 della discrezionalità amministrativa, ma impongono   interpretata  anche  alla luce nonché  i principi  di
                 al giudice una  valutazione  della correttezza   parità  di  trattamento  e  di  proporzionalità,  deve
                 dell’esercizio  del  potere  informato  ai  princìpi  di   intendersi  che  il diritto dell’Unione  consente
                 ragionevolezza e proporzionalità e all’attendibilità   ad  una  normativa  nazionale  di  prevedere  che
                 della scelta effettuata dall’amministrazione.  l’amministrazione  aggiudicatrice  tenga  conto,
                                                                secondo le condizioni dalla stessa indicate, di una
                 L’Amministrazione,  quindi,  dovendo  riprendere   condanna  penale  a  carico  dell’amministratore  di
                 l’iter procedimentale dal momento del compimento   un’impresa  offerente,  anche  se  detta  condanna
                 dell’atto  illegittimo,  dovrà  valutare  in  sede  di   non  è  ancora  definitiva,  per  un  reato  che  incide
                 riedizione del potere amministrativo le circostanze   sulla moralità professionale di tale impresa, anche
                 emerse  e  non  comunicate,  ai  fini  di  verificare  la   qualora il suddetto  amministratore  abbia
                 loro concreta  valenza  ostativa relativamente   cessato di esercitare le sue funzioni nell’anno
                 all’aggiudicazione  dell’appalto,  dovendosi  solo   precedente la pubblicazione del bando di gara
                 all’esito  di  tale  verifica  eventualmente  ritenersi   d’appalto pubblico.” (Corte giustizia UE sez. IV,
                 caducata  l’aggiudicazione con tutto ciò che  ne   20/12/2017, n.178).
                 consegue.
                                                                Sicché  nelle  gare  di  appalto  l’omettere  le
                                                                informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
                    4. Osservazioni conclusive                  della procedura  di selezione sono  considerati
                                                                quali  “gravi  illeciti  professionali”  in  grado  di
                 Nell’approccio  qui  accolto  dalla  pronuncia  in   incidere sull’”integrità o affidabilità” dell’operatore
                 commento  l’omissione  dichiarativa  è  correlata   economico.
                 alla imputabilità  alla società di comportamenti
                 potenzialmente  valutabili  come  gravi illeciti   Il Collegio pertanto richiama, pur senza citarle, le
                 professionali  che  devono  essere  portati  a   conclusioni dell’Adunanza plenaria n. 16/2020, in
                 conoscenza  della  Stazione  appaltante  ai  fini   cui si afferma che l’elemento comune alle fattispecie
                 dell’opportuna valutazione. In questa prospettiva,   dell’omissione dichiarativa con quella relativa alle
                 è irrilevante che il soggetto nei confronti dei quali è   informazioni false o fuorvianti suscettibili di incidere
                 pendente un giudizio penale non possa dirsi cessato   sulle  decisioni dell’amministrazione  concernenti
                 ai  fini  dell’operatività  del  comma  3  dell’articolo   l’ammissione,  la  selezione  o  l’aggiudicazione,  è
                 80  del  Codice  e  degli  obblighi  comunicativi  dallo   dato dal fatto che in nessuna di queste fattispecie
                 stesso discendenti.                            si  ha  l’automatismo  espulsivo  proprio  del  falso
                                                                dichiarativo di cui alla lettera f-bis). Infatti, tanto
                 Ne discende che la pendenza di giudizi penali, le   “il fornire, anche per negligenza, informazioni false
                 richieste di rinvio a giudizio ed indagini di Procure   o  fuorvianti  suscettibili  di  influenzare  le  decisioni

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