Page 50 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Mediappalti                                                                              Il Punto






                 anche   di  situazioni  di     L’individuazione del limite        dalla  partecipazione  alla
                 amministrazione   di   fatto     temporale all’obbligo            procedura      l’operatore
                 evita,  difatti,  la  comoda    dichiarativo è ancorata           economico    che   l’abbia
                 eludibilità  della  norma,     alla irrilevanza di illeciti       commesso”.
                 mediante   l’“utilizzo”   di
                 soggetti  non  formalmente    commessi dopo il triennio           In   tal   senso,   quindi,
                 investiti  di  incarichi  di     anteriore alla data di           nell’ipotesi  di  fattispecie  di
                 vertice.                       pubblicazione del Bando            reato  l’obbligo dichiarativo
                                                    di gara. Nel caso di           viene esteso temporalmente
                 Un’altra questione affrontata   fattispecie di reato l’obbligo    al triennio successivo alla
                 dal  Collegio  è  quella  della   dichiarativo viene esteso       definizione   del   giudizio
                 necessità  di  definire  gli   temporalmente al triennio          penale e nelle more compete
                 esatti  limiti  di operatività   successivo alla definizione      alla  Stazione  Appaltante
                 di  un  siffatto  generalizzato                                   giudicare la valenza  della
                 obbligo       dichiarativo,   del giudizio penale e nelle         concreta fattispecie ai fini di
                 dato    che     un’ampia      more compete alla Stazione          una eventuale esclusione.
                 interpretazione  potrebbe       Appaltante giudicare la
                 rivelarsi  eccessivamente       valenza della concreta            Con  riferimento  alle  misure
                 onerosa  per  gli operatori     fattispecie ai fini di una        di  self  cleaning poste  in
                 economici,  imponendo  loro     eventuale esclusione ai           essere prima della indizione
                 di  ripercorrere  a  beneficio    sensi del comma 5,              della gara – nella fattispecie
                 della  stazione  appaltante   dell’articolo 80 del Codice.        concernenti  la  revoca  di
                 vicende professionali datate                                      ogni  incarico  all’interessato
                 o,  comunque,  del  tutto                                         e la successiva  mancata
                 insignificanti  nel  contesto                                     attribuzione   di   alcun
                 della  vita  professionale  di  una  impresa  (Cons.   ruolo  di rappresentanza  o  direttivo  nella  società
                 Stato, sez. V, 3/09/2018, n. 5142, Cons. Stato, V,   (salva  la  titolarità  delle  quote  societarie  quale
                 14 /04/2020, n. 2389; V, 22 /07/2019, n. 5171;   socio di minoranza),  l’adozione  del  modello di
                 cfr.  inoltre  Cons.  Stato,  sez.  V,  6  /07/2020,  n.   gestione  ex  d.lgs.  n.  231/2001  con  associata
                 4314).                                         nomina dell’organo di vigilanza –  il Collegio, pur
                                                                convenendo  sulla  astratta  possibilità e  rilevanza
                 A  tal  proposito  è  stata  ritenuta,  dunque,   delle ridette misure di self cleaning (come anche
                 condivisibile la giurisprudenza che si è orientata per   previsto dai commi 7 e 8 dell’art. 80 del Codice), ne
                 l’individuazione di un  limite temporale  all’obbligo   ha rimesso la valutazione alla Stazione Appaltante,
                 dichiarativo, ancorato alla postulata  irrilevanza   rimarcando  l’impossibilità  per  l’operatore
                 di illeciti commessi dopo il triennio anteriore alla   economico di valutare ex ante ed autonomamente
                 adozione  degli  atti  indittivi  (Cons.  Stato,  Sez.  V,   le misure di  self cleaning in  rapporto all’effettiva
                 29/10/2020,  n.  6615;  Cons.  Stato,  V,  5  marzo   rilevanza dei fatti potenzialmente integranti gravi
                 2020, n. 1605).                                illeciti professionali al fine di ritenere insussistente
                                                                l’onere di comunicazione.
                 Tuttavia, in relazione all’esistenza di comportamenti
                 formalmente  interessati  da  un  giudizio  penale,   Il  Collegio  ha  quindi  ritenuto  che  l’omissione
                 come quelli in esame, pare applicabile il comma 10   dichiarativa  in cui è  incorso  il concorrente
                 bis dell’art. 80 del codice degli appalti, ai sensi del   aggiudicatario non avrebbe potuto comportare in
                 quale “nei casi di cui al comma 5, la durata della   sede di gara all’automatica esclusione dell’impresa
                 esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data   in  questione  e  che  la  stessa  non  è  di  per  sé
                 di  adozione  del  provvedimento  amministrativo   preclusiva  della aggiudicazione  alla stessa  a
                 di esclusione  ovvero,  in  caso  di contestazione  in   seguito della pronuncia in commento.
                 giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della
                 sentenza.  Nel  tempo  occorrente  alla  definizione   Secondo la più recente giurisprudenza, infatti, da
                 del giudizio, la  stazione  appaltante  deve  tenere   tali omissioni dichiarative non può derivare nessun
                 conto di tale fatto ai fini della propria valutazione   automatismo espulsivo, in quanto in tali ipotesi è
                 circa la sussistenza del presupposto per escludere   indispensabile una  valutazione  in concreto  della

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