Page 24 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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                 La  Corte  dei  Conti,  adita  da  un  sindaco,   Nell’assicurazione di responsabilità  civile
                 nell’evidenziare  una    disparità  di trattamento   infatti - che è assicurazione di patrimoni e non
                 “interna” fra le attività di progettazione e le attività   di cose - il “rischio” oggetto del contratto è
                 di verifica e di validazione dei progetti” sul crinale   l’impoverimento dell’assicurato, non il danno
                 della possibilità  di stipulare  polizze  assicurative   eventualmente  patito  dal terzo  e causato
                 con  imputazione  dell’onere  a  carico  del  quadro   dall’assicurato.
                 economico  dell’opera  o,  comunque,  dell’ente
                 pubblico  per  la  copertura  dei  rischi  professionali   Pertanto  una  assicurazione  “personale”  della
                 a favore del verificatore, ne ammette la stipula   responsabilità  civile del medico  copre  per
                 “limitatamente  all’ipotesi  di  danno prodotto   definizione  il  rischio  di  depauperamento  del
                 dal dipendente con colpa lieve”.               patrimonio di quest’ultimo.


                 Ora  la  domanda  sorge  spontanea:  per  i  tecnici,   L’assicurazione  della  responsabilità  civile della
                 questa copertura è sufficiente?                clinica, invece, copre il rischio di depauperamento
                 Poichè  riteniamo  che  la risposta  debba  essere   del patrimonio della struttura sanitaria.
                 negativa,  vediamo  di  scoprire  quali  sono  i  punti
                 deboli della  delibera  del  nostro  giudice  contabile   I due contratti sono diversi, i due rischi sono
                 e  perché  debba  esserci  una relazione  con  una   diversi, i due assicurati sono diversi: e nulla
                 polizza adeguata a copertura della responsabilità   rileva che tanto la responsabilità della clinica,
                 civile propria  dell’ente  di appartenenza  (da   quanto quella dei medici, possano sorgere
                 qui  l’affermazione  riportata  all’inizio  di  questa   dal medesimo fatto illecito, che abbia causato
                 premessa).                                     in capo al terzo il medesimo danno.

                 Ma andiamo con ordine.                         Se due contratti di assicurazione garantiscono rischi
                                                                diversi, non può mai sussistere per definizione nè
                                                                una coassicurazione, nè una assicurazione plurima,
                   1. Stiamo  comunque  parlando di una         nè  una  copertura  “a  secondo  rischio”,  come
                       polizza di Responsabilità Civile Terzi   ritenuto dalla Corte d’appello. Quest’ultima, infatti,
                                                                presuppone che il rischio dedotto nel contratto sia
                 A  questo  proposito  merita  riportare  il  seguente   già assicurato da un’altra polizza.
                 passaggio tratto da Corte di Cassazione, Sezione
                 III civile, sentenza numero 30314 del 21 novembre   Ma poiché il rischio cui è esposto il medico è ben
                 2019,  che  ancorché  tratti  di  responsabilità   diverso dal rischio cui è esposta la struttura (tali
                 sanitaria,  ben  può  adattarsi  anche  a  qualunque   rischi, infatti, minacciano patrimoni diversi), una
                 altro ente pubblico.                           assicurazione  stipulata dalla clinica  “per
                                                                conto  proprio” non potrebbe mai garantire
                 Queste parole ci servono per comprendere, prima   anche la responsabilità del medico.
                 di passare al pensiero del giudice contabile sardo,
                 quali  sono  i  rapporti  esistenti  fra  una  polizza  di   Ne consegue che una polizza stipulata a copertura
                 Responsabilità  Civile  per  la  quale  l’Ente  pubblico   della responsabilità civile  della clinica  (tanto  per
                 è contraente e anche assicurato con una polizza,   il fatto proprio, quanto per il fatto altrui) non può
                 sempre di Responsabilità civile, ma per la quale è   mai “operare in eccesso alle assicurazioni personali
                 la singola persona, dipendente pubblico, ad essere   dei medici”, perché non vi è coincidenza di rischio
                 assicurato.                                    assicurato tra i due contratti.

                 Vediamo cosa dicono gli Ermellini:             L’interpretazione  adottata  dalla  Corte  d’appello,
                                                                pertanto,  ha  violato da  un  lato  l’art.1362  c.c.,
                 “L’assicurazione  della  responsabilità  civile  del   perché  ha  travisato  il  significato  giuridico
                 medico  operante  all’interno  d’una  struttura   dell’espressione  “operare  in  eccesso”,  riferito  ad
                 sanitaria ha ad oggetto un rischio del tutto diverso   un  contratto  di  assicurazione.  Dall’altro  lato  ha
                 rispetto  a  quello  coperto  dall’assicurazione  della   violato l’art.  1367  c.c.,  perché  l’interpretazione
                 responsabilità civile dalla struttura in cui il medico   adottata renderebbe la clausola inutile: per quanto
                 si trova ad operare.                           detto,  infatti,  un’assicurazione  del  patrimonio  di

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