Page 24 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
P. 24
Mediappalti Il Punto
La Corte dei Conti, adita da un sindaco, Nell’assicurazione di responsabilità civile
nell’evidenziare una disparità di trattamento infatti - che è assicurazione di patrimoni e non
“interna” fra le attività di progettazione e le attività di cose - il “rischio” oggetto del contratto è
di verifica e di validazione dei progetti” sul crinale l’impoverimento dell’assicurato, non il danno
della possibilità di stipulare polizze assicurative eventualmente patito dal terzo e causato
con imputazione dell’onere a carico del quadro dall’assicurato.
economico dell’opera o, comunque, dell’ente
pubblico per la copertura dei rischi professionali Pertanto una assicurazione “personale” della
a favore del verificatore, ne ammette la stipula responsabilità civile del medico copre per
“limitatamente all’ipotesi di danno prodotto definizione il rischio di depauperamento del
dal dipendente con colpa lieve”. patrimonio di quest’ultimo.
Ora la domanda sorge spontanea: per i tecnici, L’assicurazione della responsabilità civile della
questa copertura è sufficiente? clinica, invece, copre il rischio di depauperamento
Poichè riteniamo che la risposta debba essere del patrimonio della struttura sanitaria.
negativa, vediamo di scoprire quali sono i punti
deboli della delibera del nostro giudice contabile I due contratti sono diversi, i due rischi sono
e perché debba esserci una relazione con una diversi, i due assicurati sono diversi: e nulla
polizza adeguata a copertura della responsabilità rileva che tanto la responsabilità della clinica,
civile propria dell’ente di appartenenza (da quanto quella dei medici, possano sorgere
qui l’affermazione riportata all’inizio di questa dal medesimo fatto illecito, che abbia causato
premessa). in capo al terzo il medesimo danno.
Ma andiamo con ordine. Se due contratti di assicurazione garantiscono rischi
diversi, non può mai sussistere per definizione nè
una coassicurazione, nè una assicurazione plurima,
1. Stiamo comunque parlando di una nè una copertura “a secondo rischio”, come
polizza di Responsabilità Civile Terzi ritenuto dalla Corte d’appello. Quest’ultima, infatti,
presuppone che il rischio dedotto nel contratto sia
A questo proposito merita riportare il seguente già assicurato da un’altra polizza.
passaggio tratto da Corte di Cassazione, Sezione
III civile, sentenza numero 30314 del 21 novembre Ma poiché il rischio cui è esposto il medico è ben
2019, che ancorché tratti di responsabilità diverso dal rischio cui è esposta la struttura (tali
sanitaria, ben può adattarsi anche a qualunque rischi, infatti, minacciano patrimoni diversi), una
altro ente pubblico. assicurazione stipulata dalla clinica “per
conto proprio” non potrebbe mai garantire
Queste parole ci servono per comprendere, prima anche la responsabilità del medico.
di passare al pensiero del giudice contabile sardo,
quali sono i rapporti esistenti fra una polizza di Ne consegue che una polizza stipulata a copertura
Responsabilità Civile per la quale l’Ente pubblico della responsabilità civile della clinica (tanto per
è contraente e anche assicurato con una polizza, il fatto proprio, quanto per il fatto altrui) non può
sempre di Responsabilità civile, ma per la quale è mai “operare in eccesso alle assicurazioni personali
la singola persona, dipendente pubblico, ad essere dei medici”, perché non vi è coincidenza di rischio
assicurato. assicurato tra i due contratti.
Vediamo cosa dicono gli Ermellini: L’interpretazione adottata dalla Corte d’appello,
pertanto, ha violato da un lato l’art.1362 c.c.,
“L’assicurazione della responsabilità civile del perché ha travisato il significato giuridico
medico operante all’interno d’una struttura dell’espressione “operare in eccesso”, riferito ad
sanitaria ha ad oggetto un rischio del tutto diverso un contratto di assicurazione. Dall’altro lato ha
rispetto a quello coperto dall’assicurazione della violato l’art. 1367 c.c., perché l’interpretazione
responsabilità civile dalla struttura in cui il medico adottata renderebbe la clausola inutile: per quanto
si trova ad operare. detto, infatti, un’assicurazione del patrimonio di
24