Page 25 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 Primus mai potrebbe “operare in eccesso” rispetto   realizzazione dei lavori.”.
                 ad  un’assicurazione  del  patrimonio  di Secundus,
                 perché l’impoverimento di quest’ultimo è del tutto   Il  sindaco  si  rivolge  alla  Sezione  tratteggiando
                 indifferente per l’altro, e non costituisce per lui un   una  situazione  di incertezza  giuridica in  merito
                 rischio assicurabile.                          alla sussistenza di limiti legislativi, incidenti sulla
                                                                gestione  del  bilancio dell’ente  e  sulla  corretta
                 L’interpretazione della corte d’appello non appare   formazione dello stesso, per l’accesso al prodotto
                 neppure  conforme  al  canone  intepretativo  che   assicurativo oggetto di quesito.
                 impone  di rispettare  la  comune  intenzione  delle
                 parti che è quella di fornire, in via principale, alla   Il  Collegio,  dando  continuità  alla  posizione
                 casa  di cura  una  copertura  assicurativa  per  tutti   assunta  dalla  giurisprudenza  contabile  in  punto
                 i danni  provocati  a  terzi  nell’ambito  delle  sue   di  ammissibilità  dei  quesiti  inerenti  le  polizze
                 attività c.d. istituzionali, a causa di carenze della   assicurative per i dipendenti (Sezione  regionale
                 struttura o di errori dei medici o del personale a   Lombardia  n.  665/2011/PAR)  e  per  i  volontari
                 fronte del pagamento di un premio remunerativo   (Sezione  regionale  Piemonte  n.  126/2017/PAR,
                 dell’assunzione  del  rischio  per  l’assicurazione:   Sezione regionale Friuli Venezia Giulia n. 54/2017/
                 interpretata  la  clausola  nel  senso  indicato  dalla   QMIG  e  n.  69/2017/PAR,  Sezione  regionale
                 corte  d’appello,  la  clinica rimarrebbe  in  concreto   Toscana  n.  141/2016,  Sezione  regionale  Emilia-
                 priva  di  copertura  assicurativa  per  quasi  tutti  i   Romagna  n.  32/2010/PAR)  rileva  che  il parere
                 danni provocati al suo patrimonio dall’operato dei   richiesto  attiene  alla  “materia  di  contabilità
                 medici non dipendenti, fino all’ingentissimo limite   pubblica”  in  quanto  investe  l’interpretazione
                 di lire 1.5000.000.000 a sinistro.”            di principi e  di norme  che  governano  l’attività
                                                                finanziaria dell’amministrazione rispetto ai limiti di
                                                                assunzione di spesa connessi ai suddetti contratti
                    2. L’oggetto della richiesta di parere della   di assicurazione.
                       Corte dei Conti della Sardegna
                                                                C’è un ulteriore motivo per considerare il quesito
                 Il Sindaco del Comune di Cagliari, dopo un’articolata   ammissibile?
                 premessa, chiedeva a questa Sezione di esprimere
                 un parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge   La risposta va ricercata nella possibilità di spostare
                 n.  131/2003,  sui  seguenti  quesiti:  “1.  quale  sia   l’attenzione su di un aspetto a volte trascurato: in
                 la  disciplina  attualmente  applicabile  nei  confronti   presenza di una polizza, l’Ente paga meno di tasca
                 dei verificatori c.d. interni ai sensi dell’articolo 26   propria!
                 del d.lgs. n. 50/2016, in ordine alla possibilità di
                 stipulare  una  polizza  assicurativa  professionale   Così  infatti  viene  interpretato  dall’adito  giudice
                 per la copertura dei rischi di natura professionale   contabile:
                 contro i danni causati a terzi dall’attività di verifica   “L’ulteriore aspetto che, ad  avviso  della  Sezione,
                 dei progetti con imputazione dell’onere a carico del   milita nella direzione della riconducibilità del quesito
                 quadro  economico  dell’opera  o,  comunque,  della   nell’alveo  all’attività  consultiva  fa leva  sulla
                 stazione appaltante.                           “visione dinamica” della contabilità pubblica
                 2. In mancanza di specifica disposizione normativa   “che sposta l’angolo visuale dal tradizionale
                 quali  sono  i  canoni  interpretativi  applicabili  alla   contesto della gestione del bilancio a quello
                 fattispecie:  il  canone  “ubi lex  voluit dixit, ubi   inerente i relativi equilibri”.
                 noluit tacuit”, ovvero il canone “ubi eadem ratio,
                 ibi  eadem  iuris  dispositio”,  avuto  riguardo  al   Sotto questa addizionale prospettiva, la Sezione
                 fatto  che  l’affidamento  dell’incarico,  a  dipendenti   considera  che un  contratto di assicurazione
                 dell’ente, della progettazione e della verificazione   diretto  a manlevare il  dipendente  pubblico
                 e  validazione siano  casi  assolutamente  simili:  si   dalla responsabilità civile nei confronti di
                 tratta, in entrambi i casi, di incarichi specialistici   terzi possa avere effetti tali da ripercuotersi
                 di  natura  tecnica  assegnati  a  dei  funzionari   “sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui
                 dell’amministrazione,  in  ordine  all’unica  fase   relativi  equilibri di bilancio”  se  solo  si sposta
                 di predisposizione  degli  atti necessari  all’avvio   l’angolo  visuale  dalle  poste  di  spesa  collegate  al
                 del procedimento di scelta  del contraente  per  la   contratto di assicurazione (costo del premio e oneri

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